Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Nomina di avvocati e professori universitari
all'ufficio di consigliere di cassazione
1. I professori ordinari di universita' nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite e' annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali posti non puo' tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.
2. La nomina e' conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.
3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalita' da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonche' una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.
4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' , convertito, con modificazioni, dalla , recante: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore":
"Art. 33. - Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'art. 4, secondo comma debbono essere iscritti in un albo speciale, che e' tenuto dal Consiglio nazionale forense.
Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle corti di appello e ai tribunali.
Questo termine e' ridotto a tre anni per gli ex-Prefetti della Repubblica e ad un anno solo per gli ex-Prefetti che abbiano cinque anni di grado.
Non puo' essere iscritto, ne' rimanere nell'albo speciale chi non e' iscritto nell'albo di un tribunale.
Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel solo albo speciale.
Il Consiglio nazionale forense procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.
Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell' , o dell' , le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale".
- Si trascrive il testo dell' (Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria):
"Art. 1. - 1. Il ruolo organico del personale della magistratura, stabilito dalla tabella B annessa al , e' aumentato di 329 unita' per l'anno 1989, di 105 unita' per l'anno 1990 e di 26 unita' per l'anno 1991.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica si provvedera' all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto delle esigenze determinate dalla gravita' dei carichi di lavoro, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.
3. (Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ingresso in magistratura puo' tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui e' indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del 10 per cento)".
Art. 2.
Requisiti per la nomina
ed elementi di specifica rilevanza
1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
d) non aver superato l'eta' di sessantacinque anni e avere idoneita' fisica e psichica;
e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attivita' forense e di qualsiasi altra attivita' lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'avere ottenuto o richiesto, o l'essere impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.
2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimita' un contributo di elevata qualificazione professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.
3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:
a) l'esercizio dell'attivita' forense da parte di professore d'universita' presso le giurisdizioni superiori;
b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni;
c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziari per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. A parita' di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianita' nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attivita' pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.
Art. 3.
Collocazione nel ruolo e stato giuridico
1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di anzianita' della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui piu' magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto secondo l'anzianita' di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.
2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed e' tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con possibilita' di deroga per quanto concerne l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente legge e' sottoposto a valutazione di idoneita' da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 12 dell'ordinamento giudiziario approvato con , e successive modificazioni:
"Art. 12 (Obbligo della residenza. Sanzioni). - Il magistrato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue funzioni e non puo' assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.
Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente articolo e' soggetto a provvedimenti disciplinari, e puo' comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corrispondente all'assenza abusiva".
Art. 4.
Destinazione per l'esercizio delle funzioni
1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge puo' essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.
Art. 5.
Trattamento economico
1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge e' attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianita' complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianita' nella qualifica di magistrato di cassazione.
2. La dichiarazione di idoneita' ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.
Nota all' , reca: "Provvidenze per il personale di magistratura".
Art. 6.
Trattamento previdenziale
1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge e' attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari.
2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attivita' forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.
Nota all' , reca: "Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Flick