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Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.

Preambolo
approvato;
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. E' autorizzata la spesa annua di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 per l'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, ultimo capoverso, del titolo V del trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.
2. Dall'anno 2001 la spesa e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. (1) (2) ((3))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 e' ridotta di euro 12.394.000".

AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 14, comma 26) che "Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 e' ridotta di euro 2.800.000".

AGGIORNAMENTO (3)


La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 41) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, e' ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015".

Art. 2.

1. Per far fronte a tutti gli adempimenti connessi con le spese di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri puo' nominare delegazioni, attribuendo loro un fondo spese.
2. Il capo della delegazione di cui al comma 1 amministra i fondi somministratigli mediante aperture di credito, correlate alle effettive esigenze di spese, ed e' tenuto alla presentazione del rendiconto secondo le norme amministrative contabili vigenti.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick