Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme per la sicurezza degli impianti elettrici nonche' alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori; per i porti di Trapani e Marsala e per l'Abbazia di Montecassino
1. Per l'avvio degli interventi di adeguamento degli edifici demaniali, o in uso alle amministrazioni dello Stato, alle disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di lire 19,800 miliardi per il 1998, di lire 28,900 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici approva, sulla base delle esigenze delle amministrazioni usuarie, un primo programma triennale di interventi aggiornabili annualmente.
2. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali, escavazione dei fondali, nei porti di Trapani e Marsala, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 3,6 miliardi per il 1998, di lire 3,7 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000. Il Ministero dei lavori pubblici, sentita la regione interessata, provvede alla definizione e all'attuazione degli interventi.
3. Per i lavori di consolidamento e conservazione del complesso monumentale dell'Abbazia di Montecassino e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero per i beni culturali e ambientali definiscono il programma degli interventi per il complesso monumentale.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 26,4 miliardi per il 1998, a lire 32,6 miliardi per il 1999 e a lire 66,2 miliardi per il 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' , reca: "Norme per la sicurezza degli impianti" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 57).
- Il , e successive modificazioni, reca: "Attuazione delle , , , , , , e riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1994, n. 266).
Art. 2.
Disposizioni finanziarie
per la citta' di Reggio Calabria
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, e' concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.
2. Per le finalita' previste dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, ad integrazione delle risorse attribuite ai sensi della medesima legge, e' concesso alla provincia di Reggio Calabria un contributo straordinario quindicennale di lire 2.300 milioni annue a decorrere dal 1999 per la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 9.300 milioni per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Note all' , convertito, con modificazioni, dalla , reca: "Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della citta' di Reggio Calabria" (testo coordinato in Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1989, n. 200).
- L' (Norme per l'edilizia scolastica - Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15), e' il seguente:
"Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In attuazione dell' , provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 3.
Interventi per l'adeguamento del sistema
autostradale italiano e per la salvaguardia di Venezia
1. Per gli interventi da realizzare in favore del sistema autostradale, ed in particolare delle tratte Asti-Cuneo e Siracusa-Gela, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 53,800 miliardi per il 1999 e di lire 61,600 miliardi per il 2000.
2. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1999 e di lire 10 miliardi dall'anno 2000, che affluiscono ad apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultante da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63,800 miliardi per il 1999 e a lire 135,400 miliardi per il 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.
Note all'art. 3:
- La delibera CIPE del 20 dicembre 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1996, n. 305, reca: "Direttive per la revisione delle tariffe autostradali".
- L' (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia - Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1984, n. 332), e' il seguente:
"Art. 4. - E' istituito un comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che puo' essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonche' da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della , designati dai sindaci con voto limitato.
Segretario del comitato e' il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresi', con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del comitato stesso.
Al comitato e' demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.
Il comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Costa, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Flick