Disposizioni urgenti per la validita' dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Termine delle lezioni ed esami
1. Nella scuola italiana di Asmara l'anno scolastico 1997-1998 e' valido, sulla base delle attivita' effettivamente svolte, anche se di durata complessivamente inferiore ai duecento giorni.
2. I consigli delle classi quinte della scuola elementare, delle classi terze della scuola media, della classe terza del corso di qualifica professionale e della classe quinta del liceo scientifico si intendono costituiti e operanti come commissioni giudicatrici, rispettivamente, per gli esami di licenza elementare e media, per gli esami di qualifica e per gli esami di maturita'. I giudizi espressi dai predetti consigli di classe, in sede di scrutini di ammissione, hanno valore di giudizi degli esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica e di maturita'.
3. Agli alunni che hanno conseguito giudizio positivo, viene rilasciato il corrispondente diploma, che ha valore a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente.
Art. 2.
Sanatoria degli effetti
prodotti dal decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211
1. Sono validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211.
Avvertenza:
Il testo della nota qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 2:
- Il D.L. n. 211, di titolo identico a quello della presente legge, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 1998.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick