Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.
Art. 7
Articolo 7
Gli alunni provenienti dalle Scuole svizzere di cui all'art. 2 possono proseguire gli studi presso le Scuole italiane di istruzione secondaria di secondo grado secondo le modalita' previste dall'art. 192 comma 3 del Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297.
Gli alunni provenienti dalle Scuole svizzere di cui all'art. 2 possono proseguire gli studi presso le Scuole italiane di istruzione secondaria di secondo grado secondo le modalita' previste dall'art. 192 comma 3 del Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297.