Ratifica ed esecuzione del protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, ed il protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto, per il protocollo IV, ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 e, per il protocollo II, al paragrafo 1, capoverso b), dell'articolo 8 della stessa convenzione.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1998
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK
Final Document
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Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Documento finale
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONFERENZA DI REVISIONE DEGLI STATI PARTE ALLA CONVENZIONE
SUI DIVIETI O RESTRIZIONI ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI
CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE LESIVE O
AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI
DOCUMENTO FINALE
Parte I
Relazione Finale
Ginevra, 1996
NOTA
Il Documento Finale della Conferenza di Revisione degli Stati Parte alla Convenzione sui Divieti o Restrizioni sull'Uso di Certe Armi Convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati (Vienna, 25 settembre - 13 ottobre 1995, Ginevra, 15 - 19 gennaio 1996 e 22 aprile - 3 maggio 1996) consta di due parti:
I Relazione Finale della Conferenza (CCW/CONF.I/16 (Parte I))
II Documenti della Conferenza (CCW/CONF.I/16 (Parte II))
Parte I
RELAZIONE FINALE DELLA CONFERENZA DI REVISIONE
INDICE
Paragrafi
I. Introduzione 1 - 4
II. Organizzazione 5 - 11
III. Partecipazione 12 - 20
IV. Disposizioni finanziarie 21 - 22
V. Lavori 23 - 34
VI. Documentazione 35
VII. Decisioni e raccomandazioni 36 - 41
Allegati
Allegato A Protocollo sulle armi laser accecanti (Protocollo IV)
Allegato B Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole ed altri ordigni (Protocollo II), emendato il 3
maggio 1996
Allegato C Dichiarazione finale della Conferenza di Revisione
I. Introduzione
1. La Convenzione sui divieti o le restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati, all'Articolo 8, sottoparagrafo 3 (a), recita, tra l'altro, come segue:
"Qualora, trascorso un periodo di dieci anni dall'entrata in
vigore della presente Convenzione, non sara' stata convocata nessuna conferenza in conformita' con il sottoparagrafo 1 (a) o 2 (a) del presente Articolo, una qualsiasi delle Alte Parti Contraenti potra' chiedere al Depositario di convocare una conferenza, a cui saranno invitate tutte le Alte Parti Contraenti, per rivedere la portata ed il funzionamento della presente Convenzione e dei Protocolli ad essa allegati ed esaminare eventuali proposte di emendamenti alla presente Convenzione od ai Protocolli esistenti. Gli Stati che non sono parte alla presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualita' di osservatori. La conferenza potra' concordare gli emendamenti che saranno adottati ed entreranno in vigore in conformita' con il precedente sottoparagrafo 1 (b)."
2. Il 16 dicembre 1993, l'Assemblea Generale, con la risoluzione 48/79 , ha accolto con favore la richiesta rivolta al Segretario Generale di convocare in un momento opportuno, possibilmente nel 1994, in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 3 della Convenzione, una conferenza per rivedere la Convenzione ed ha incoraggiato gli Stati parte a chiedere al Segretario Generale di creare al piu' presto un gruppo di esperti governativi per preparare la conferenza e fornire l'assistenza necessaria ed assicurare il servizio, ivi compresa la preparazione di relazioni analitiche, di cui potrebbero aver bisogno la conferenza di revisione ed il gruppo di esperti. L'Assemblea Generale ha altresi' fatto appello agli Stati, affinche' partecipino quanti piu' possibile alla conferenza, alla quale gli Stati parte possono invitare le organizzazioni non governative interessate, ed in particolare il Comitato Internazionale della Croce Rossa.
3. Il 22 dicembre 1993, gli Stati parte alla Convenzione hanno presentato una lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite, chiedendogli, in qualita' di Depositario della Convenzione, di convocare una Conferenza delle Alte Parti Contraenti, al fine di rivedere le disposizioni della Convenzione. Nella lettera, gli Stati Parte hanno altresi' chiesto l'istituzione di un gruppo di esperti, allo scopo di facilitare i preparativi per la presente Conferenza (documento CCW/CONF.I/8/Rev.1, paragrafo 3).
4. Di conseguenza, il Segretario Generale ha istituito il Gruppo di Esperti Governativi per la preparazione della Conferenza di Revisione degli Stati parte alla Convenzione sui divieti o le restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati.
Il Gruppo di Esperti Governativi si e' riunito quattro volte a Ginevra, nel modo seguente: la prima sessione si e' svolta dal 28 febbraio al 4 marzo 1994, la seconda dal 16 al 27 marzo 1994, la terza dall'8 al 19 agosto 1994 e la quarta dal 9 al 20 gennaio 1995. Il documento CCW/CONF.I/8/Rev. 1, paragrafi da 4 a 8, contiene una sintesi del lavoro svolto dal Gruppo di Esperti governativi ed illustra la partecipazione alle sessioni del Gruppo.
II. Organizzazione
5. In conformita' con la decisione del gruppo di Esperti Governativi, la prima fase della Conferenza di Revisione si e' tenuta a Vienna dal 25 settembre al 13 ottobre 1995 presso il Centro Austria di Vienna ed il Centro Internazionale di Vienna. Il 25 settembre, la Conferenza e' stata aperta dal presidente del Gruppo di Esperti Governativi, Johan Molander (Svezia), che e' stato successivamente eletto Presidente della Conferenza.
6. Alla prima riunione plenaria del 25 settembre 1995, la Conferenza ha altresi' confermato all'unanimita' la nomina di Sohrab Kheradi, Vice Direttore del Centro delle Nazioni Unite per gli Affari del Disarmo, a Segretario Generale della Conferenza. La nomina e' stata effettuata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, a seguito dell'invito rivolto dal Gruppo di Esperti Governativi.
Alla sua undicesima riunione plenaria, tenutasi il 22 aprile 1996, il Presidente ha informato la Conferenza che il Segretario Generale della Conferenza, Sohrab Kheradi, non ha potuto partecipare alla ripresa della seconda sessione ed ha proposto alla Signora Hannelore Hoppe, alto funzionario per gli Affari Politici del Centro delle Nazioni Unite per gli Affari sul Disarmo, di assumere la carica di Segretario Generale ad Interim della Conferenza. La Conferenza ha appoggiato tale proposta.
7. Alla sua prima riunione plenaria, la Conferenza, in conformita' con le sue Norme Procedurali, ha eletto all'unanimita' 10 Vice- Presidenti dei seguenti Stati parte:
Austria Federazione Russa
Cina Slovacchia
Francia Tunisia
India Ucraina
Messico Stati Uniti d'America
8. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha altresi' eletto all'unanimita' il Presidente ed il Vice-Presidente dei tre Comitati Principali, del Comitato di Redazione e del Comitato per le Credenziali:
Comitato Principale I Presidente Tibor Toth (Ungheria)
Vice-Presidente Jaap Ramaker (Paesi
Bassi)
Comitato Principale II Presidente Jorge Morales Pedraza
(Cuba)
Vice-Presidente Richard G. Starr
(Australia)
Comitato Principale III Presidente Wolfgang Hoffman
(Germania)
Vice-Presidente Peter Poptchev (Bulgaria)
Comitato Redazionale Presidente Mark J. Moher (Canada)
Vice-Presidente Taoufik Jabeur (Tunisia)
Comitato Credenziali Presidente Zdzislaw Galicki
(Polonia)
Vice-Presidente Alain Guillaume (Belgio)
9. Inoltre, la Conferenza, su proposta del Presidente, ha nominato i rappresentanti dei seguenti tre Stati Parte quali membri del Comitato per le Credenziali: Cina, Finlandia e Pakistan.
10. Alla sua ottava riunione plenaria del 13 ottobre 1995, la Conferenza ha adottato per consenso il testo del Protocollo sulle Armi Laser Accecanti (Protocollo IV).
11. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha deciso per consenso che, considerando il tempo necessario a completare i lavori sul Protocollo II, continuera' a riunirsi in sessioni dal 15 al 19 gennaio 1996 e dal 22 aprile al 3 maggio 1996, allo scopo di concludere la revisione e gli emendamenti al Protocollo II. Le relazioni ad interim della prima fase della Conferenza, svoltasi a Vienna, e della ripresa della prima sessione, svoltasi nel gennaio 1996 a Ginevra, si trovano rispettivamente nei documenti CCW/CONF.I/8/Rev.1 e CCW/CONF.I/11.
III. Partecipazione
12. Alla prima fase della Conferenza (Vienna, 25 settembre - 13 ottobre 1995) hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti 44 Stati parte alla Convenzione:
Australia Francia Norvegia
Austria Germania Pakistan
Bielorussia Giappone Paesi Bassi
Belgio India Slovacchia
Bosnia/Erzegovina Irlanda Slovenia
Bulgaria Israele Spagna
Canada Italia Svezia
Cina Grecia Svizzera
Croazia Lettonia Tunisia
Cuba Liechtenstein Ungheria
Cipro Messico Ucraina
Danimarca Mongolia Regno Unito
Ecuador Nuova Zelanda Stati Uniti
d'America
Federazione Russa Repubblica Ceca Uruguay
Finlandia Polonia
13. In conformita' con la Norma 1 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla prima fase della Conferenza in qualita' di osservatori i seguenti 40 Stati che non sono parte alla Convenzione:
Albania Indonesia Repubblica Araba
Siriana
Angola Iran (Rep. Islamica) Repubblica di Corea Argentina Islanda Repubblica di
Moldavia
Bolivia Jamahiriya Araba Libica Repubblica Unita di
Tanzania
Brasile Lussemburgo Romania
Burundi Marocco Santa Sede
Cambogia Mozambico Arabia Saudita
Cile Nicaragua Singapore
Colombia Oman Sud Africa
Egitto Paraguay Sudan
Etiopia Peru' Turchia
Filippine Portogallo Venezuela
Gabon Giordania Viet Nam
Tailandia
14. In conformita' con le Norme 46, 47 e 48 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla Conferenza in qualita' di osservatori i rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, del Dipartimento Affari Umanitari delle Nazioni Unite, del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la Comunita' Europea, la Lega degli Stati Arabi, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e le Societa' della Mezzaluna Rossa e il Sovrano Ordine di Malta. In conformita' con la Norma 49 delle Norme Procedurali, i rappresentanti di 66 organizzazioni non governative hanno partecipato alle riunioni pubbliche della Conferenza e dei suoi Comitati Principali.
15. Alla ripresa della prima sessione (Ginevra, 15-19 gennaio 1996) hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti 43 Stati parte alla Convenzione:
Australia Paesi Bassi
Austria Germania Norvegia
Belgio Giappone Pakistan
Bulgaria Grecia Polonia
Canada India Regno Unito di
Gran Br.
Cina Irlanda Repubblica Ceca
Croazia Israele Slovacchia
Cuba Italia Slovenia
Cipro Lettonia Spagna
Danimarca Liechtenstein Svezia
Ecuador Malta Svizzera
Federazione Russa Messico Stati Uniti
d'America
Finlandia Mongolia Tunisia
Francia Nuova Zelanda Ucraina
Ungheria
Ucraina
16. In conformita' con la Norma 1 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla sessione come osservatori i rappresentanti dei seguenti 33 Stati che non sono parte alla Convenzione:
Afganistan Indonesia Repubblica di Corea
Algeria Iran (Repubblica Romania
Islamica)
Angola Giordania Santa Sede
Argentina Jamahiriya Araba Singapore
Libica
Armenia Lussemburgo Sud Africa
Bolivia Marocco Tailandia
Brasile Nicaragua Turchia
Burundi Nigeria Unione di Myanmar
Cile Peru' Viet Nam
Colombia Portogallo
Egitto Repubblica Araba
Siriana
Filippine
Honduras
17. In conformita' con le Norme 46, 47 e 48 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla Conferenza in qualita' di osservatori i rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, del Dipartimento Affari Umanitari delle Nazioni Unite, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'Istituto delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Disarmo, la Lega degli Stati Arabi, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e le Societa' della Mezzaluna Rossa e il Sovrano Ordine di Malta. In conformita' con la Norma 49 delle Norme Procedurali, i rappresentanti di 25 organizzazioni non governative hanno partecipato alle riunioni pubbliche della sessione.
18. Alla ripresa della seconda sessione (Ginevra, 22 aprile - 3 maggio 1996) hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti 51 Stati parti alla Convenzione:
Argentina Germania Paesi Bassi
Australia Giappone Polonia
Austria Giordania Repubblica Ceca
Bielorussia Grecia Rep. Dem. Pop.
del Laos
Belgio Guatemala Regno Unito
Gr. Bret.
Brasile India Romania
Bulgaria Irlanda Slovacchia
Canada Israele Slovenia
Cina Italia Sud Africa
Cipro Lettonia Spagna
Cuba Liechtenstein Stati Uniti
d'America
Danimarca Malta Svezia
Ecuador Messico Svizzera
Federazione Russa Mongolia Tunisia
Finlandia Nuova Zelanda Ucraina
Francia Norvegia Ungheria
Croazia Pakistan Uruguay
19. In conformita' con la Norma 1 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla sessione in qualita' di osservatori i rappresentanti dei seguenti 36 Stati che non sono parte alla Convenzione:
Afghanistan Santa Sede
Algeria Filippine Singapore
Angola Honduras Tailandia
Armenia Indonesia Turchia
Azerbaijan Iran (Rep. Islamica) Unione di Myanmar
Bolivia Islanda Venezuela
Burundi Lussemburgo Viet Nam
Cambogia Marocco Zambia
Ciad Mozambico Zimbabwe
Cile Nigeria
Colombia Peru'
Egitto Portogallo
El Salvador Repubblica Araba
Siriana
Etiopia Repubblica di Corea
20. In conformita' con le Norme 46, 47 e 48 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla Conferenza in qualita' di osservatori i rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, del Dipartimento Affari Umanitari delle Nazioni Unite, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'Istituto delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Disarmo, la Lega degli Stati Arabi, l'Organizzazione dell'Unita' Africana, l'Organizzazione della Conferenza Islamica, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e le Societa' della Mezzaluna Rossa e il Sovrano Ordine di Malta. In conformita' con la Norma 49 delle Norme Procedurali, i rappresentanti di 70 organizzazioni non governative hanno partecipato alle riunioni pubbliche della sessione.
IV. Disposizioni finanziarie
21. Alla prima riunione plenaria, svoltasi il 25 settembre 1995, la Conferenza ha adottato disposizioni relative alle spese della Conferenza, di cui al documento CCW/CONF.I/GE/22/Rev.1, in conformita' con la Norma 16 delle Norme Procedurali.
22. Alla sua nona riunione, svoltasi il 15 gennaio 1996, la Conferenza ha adottato alcune disposizioni relative alle spese delle riprese delle sessioni, di cui al documento CCW/CONF.I/10, in conformita' con la Norma 16 delle Norme Procedurali.
V. Lavori
23. Sotto la Presidenza di Johan Molander, la Conferenza ha tenuto la quattordicesima riunione plenaria otto riunioni nella prima fase, a settembre/ottobre a Vienna; due riunioni alla ripresa della prima sessione, nel gennaio 1996, e quattro riunioni alla ripresa della seconda sessione, in aprile/maggio 1996. Inoltre, la Conferenza ha tenuto una serie di riunioni informali.
24. Durante la prima riunione plenaria, il 25 settembre 1995, la Conferenza ha adottato l'ordine del giorno (CCW/CONF.I/2) e le Norme Procedurali, emendate verbalmente (CCW/CONF.I/1). Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha adottato il programma di lavoro, decidendo di ripartirlo fra i tre Comitati Principali, nel modo seguente:
(a) Comitato Principale I: revisione dell'ambito e del
funzionamento della Convenzione e relativi Protocolli, esame delle proposte relative alla Convenzione e preparazione ed analisi dei documenti finali;
(b) Comitato Principale II: esame delle proposte relative ai
Protocolli allegati alla Convenzione;
(c) Comitato Principale III: esame delle proposte di Protocolli
aggiuntivi alla Convenzione.
25. Durante la sua seconda riunione, il 26 settembre 1995, la Conferenza ha ricevuto un messaggio dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, trasmesso in video. Alla ripresa della prima e della seconda sessione, Vladimir Petrovsky, Direttore Generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra, ha trasmesso ulteriori messaggi del Segretario Generale.
26. Nella prima fase dei lavori, dal 26 al 28 settembre 1995, la Conferenza ha avuto uno scambio di opinioni generale, al quale hanno partecipato molte delegazioni ed organizzazioni non governative. Alla riunione di apertura della ripresa della seconda sessione, il 22 aprile 1996, alcune delegazioni ed organizzazioni non governative hanno pronunciato delle dichiarazioni.
27. Il Comitato Principale I ha tenuto 17 riunioni, otto nella prima fase della Conferenza, nel settembre/ottobre 1995, a Vienna, e nove riunioni alla ripresa della seconda sessione, nell'aprile/maggio 1996, a Ginevra. La sua relazione (CCW/CONF:I/MC.I/1), insieme con il progetto di Dichiarazione Finale della Conferenza di Revisione (documento CCW/CONF.I/WP.1/Rev.1), sono stati presentati alla tredicesima riunione plenaria, il 3 maggio 1996, durante la quale la Conferenza ha preso atto della relazione.
28. Il Comitato Principale II si e' riunito 10 volte, dal 26 settembre al 10 ottobre 1995 a Vienna. In base alle decisioni adottate dalla Conferenza il 13 ottobre 1995, i lavori della ripresa della prima sessione, del gennaio 1996 a Ginevra, si sono incentrati sugli Articoli 2-6 del Protocollo II ed Allegato Tecnico, e si sono svolti nel quadro delle consultazioni informali aperte del Presidente della Conferenza. Inoltre, il 18 gennaio 1996 il Presidente ha convocato una riunione di esperti militari, allo scopo di discutere delle questioni di loro competenza.
29. Nel corso della decima riunione plenaria, il 19 gennaio 1996, il Presidente ha presentato alla Conferenza una versione aggiornata del testo del Presidente (CCW/CONF.I/WP.4/Rev.1), contenente alcune modifiche agli Articoli 2-6 ed all'Allegato Tecnico del progetto di II Protocollo emendato, da sottoporre all'analisi delle delegazioni e da considerare come base per i lavori della sessione finale della Conferenza di revisione. La versione emendata del testo del Presidente riflette la fase negoziale secondo il punto di vista del Presidente, e non impegna nessuna delegazione.
30. Alla sua undicesima riunione plenaria, il 22 aprile 1996, la Conferenza, su raccomandazione del Comitato Generale, ha deciso che, considerando gli sviluppi della prima fase della Conferenza di Vienna e gli sviluppi successivi della ripresa della prima sessione di gennaio, i lavori relativi al Protocollo II ed al suo Allegato Tecnico dovrebbero essere trasferiti alla Plenaria e continuare sotto forma di consultazioni del presidente e degli Amici della Presidenza. La Conferenza ha pertanto deciso che il Presidente proseguira' le consultazioni sulle questioni tecniche insolute, ossia i nuovi progetti di Articoli 2-10 del Protocollo II ed il nuovo progetto di Allegato Tecnico, di cui al documento CCW/CONF.I/WP.4/Rev.1. Max Gevers (Paesi Bassi) e' stato nominato Amico della Presidenza sul nuovo progetto di Articolo 8, "Trasferimenti". Jose' Viegas Filho (Brasile) e' stato nominato Amico della Presidenza sul nuovo progetto di Articolo 11, "Cooperazione ed assistenza tecnica", Mark J. Moher (Canada) e' stato nominato Amico della Presidenza sul nuovo progetto di Articolo 13, "Consultazione delle Alte Parti Contraenti" e sul nuovo progetto di Articolo 14, "Osservanza delle disposizioni". Ai capi delegazione di India e Regno Unito e' stato affidato il compito di avviare consultazioni sul nuovo progetto di Articolo 12, "Protezione dagli effetti di campi minati, zone minate, trappole ed altri ordigni".
31. Alla dodicesima riunione plenaria del 30 aprile 1996, il Presidente ha presentato alla Conferenza il Protocollo II emendato e l'Allegato Tecnico (documento CCW/CONF.I/CRP.19), che contiene anche i risultati delle consultazioni degli Amici della Presidenza. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha concordato di sottoporlo all'esame del Comitato di Redazione, con l'intesa che cio' non avrebbe impegnato nessuna delegazione ad emendare il Protocollo.
32. Il Comitato Principale III si e' riunito cinque volte, dal 26 settembre al 6 ottobre 1995, ed ha presentato una relazione (CCW/CONF.I/4) alla Conferenza, durante la sua settima riunione, il 12 ottobre 1995, allegando il progetto di testo del Protocollo sulle Armi Laser Accecanti. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha preso atto di detta relazione ed ha deciso di sottoporla all'esame del Comitato di Redazione.
33. Il Comitato sulle Credenziali si e' riunito tre volte durante la prima fase della Conferenza, fra il 28 settembre e l'11 ottobre 1995, ed ha presentato alla Conferenza la sua relazione (CCW/CONF.I/6*), emendata oralmente, durante l'ottava riunione, il 13 ottobre 1995. Alla stessa riunione, la Conferenza ha preso atto di tale relazione. Durante la ripresa della seconda sessione, il Comitato per le Credenziali si e' riunito tre volte, fra il 24 aprile 1996 ed il 2 maggio 1996, ed ha presentato la relazione (CCW/CONF.I/CC/1) alla Conferenza alla sua tredicesima riunione.
Nel corso della quattordicesima riunione, la Conferenza ha approvato la relazione del Comitato ed ha adottato il progetto di risoluzione in essa contenuto.
34. Il Comitato di Redazione si e' riunito il 12 ottobre 1995. Il Presidente del Comitato di Redazione ha presentato una relazione orale sul lavoro del Comitato nella prima fase della Conferenza, all'ottava riunione plenaria, il 13 ottobre 1995. Nel corso della ripresa della seconda sessione, il Comitato di Redazione si e' riunito il 30 aprile 1996 ed altre due volte, il 1 maggio 1996. Il Presidente del Comitato ha presentato alla Conferenza una relazione orale nel corso della tredicesima riunione. In tale occasione la Conferenza ha preso atto di detta relazione, successivamente distribuita come documento CCW/CONF.I/DC/1.
VI. Documentazione
35. La II parte del presente documento contiene un elenco dei documenti della Conferenza.
VII. Decisioni e raccomandazioni
36. Nel corso dell'ottava riunione plenaria, il 13 ottobre 1995, la Conferenza ha adottato per consenso il testo del Protocollo sulle Armi Laser Accecanti (Protocollo IV) (CCW/CONF.I/7), allegato al presente documento (Allegato A). Il 12 dicembre 1995, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in qualita' di depositario della Convenzione e dei relativi Protocolli, ha distribuito a tutti gli Stati il Protocollo IV.
37. Alla quattordicesima riunione plenaria, il 3 maggio 1996, la Conferenza ha adottato per consenso il Protocollo II emendato sui Divieti o Restrizioni all'uso di mine, trappole ed altri ordigni, allegato al presente documento (Allegato B).
38. Al momento dell'adozione del Protocollo II emendato, alcuni Stati parte ha rilasciato dichiarazioni relative alle disposizioni di detto Protocollo. Esse sono riportate nei verbali della riunione.
39. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha adottato per consenso la Dichiarazione Finale della Conferenza di Revisione, emendata oralmente, che si trova in allegato al presente documento (Allegato C).
40. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha adottato la sua relazione finale.
41. La Conferenza raccomanda agli Stati parte il Protocollo sulle Armi Laser Accecanti (Protocollo IV) ed il Protocollo II sui Divieti o Restrizioni all'Uso di Mine, Trappole ed altri Ordigni, emendato il 3 maggio 1996, allo scopo di ottenere la tempestiva entrata in vigore di quegli strumenti ed il maggior rispetto possibile dei medesimi. La Conferenza raccomanda altresi' a tutti gli Stati che ancora non lo hanno fatto di adottare tutte le misure necessarie per diventare al piu' presto parti alla Convenzione, ivi compresi il Protocollo I, il Protocollo III e il Protocollo II emendato il 3 maggio 1996.
CONFERENZA DI REVISIONE DEGLI STATI PARTE ALLA CONVENZIONE
SUI DIVIETI O RESTRIZIONI ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI
CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE LESIVE O
AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI
DOCUMENTO FINALE
Parte I
Relazione Finale
Ginevra, 1996
NOTA
Il Documento Finale della Conferenza di Revisione degli Stati Parte alla Convenzione sui Divieti o Restrizioni sull'Uso di Certe Armi Convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati (Vienna, 25 settembre - 13 ottobre 1995, Ginevra, 15 - 19 gennaio 1996 e 22 aprile - 3 maggio 1996) consta di due parti:
I Relazione Finale della Conferenza (CCW/CONF.I/16 (Parte I))
II Documenti della Conferenza (CCW/CONF.I/16 (Parte II))
Parte I
RELAZIONE FINALE DELLA CONFERENZA DI REVISIONE
INDICE
Paragrafi
I. Introduzione 1 - 4
II. Organizzazione 5 - 11
III. Partecipazione 12 - 20
IV. Disposizioni finanziarie 21 - 22
V. Lavori 23 - 34
VI. Documentazione 35
VII. Decisioni e raccomandazioni 36 - 41
Allegati
Allegato A Protocollo sulle armi laser accecanti (Protocollo IV)
Allegato B Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole ed altri ordigni (Protocollo II), emendato il 3
maggio 1996
Allegato C Dichiarazione finale della Conferenza di Revisione
I. Introduzione
1. La Convenzione sui divieti o le restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati, all'Articolo 8, sottoparagrafo 3 (a), recita, tra l'altro, come segue:
"Qualora, trascorso un periodo di dieci anni dall'entrata in
vigore della presente Convenzione, non sara' stata convocata nessuna conferenza in conformita' con il sottoparagrafo 1 (a) o 2 (a) del presente Articolo, una qualsiasi delle Alte Parti Contraenti potra' chiedere al Depositario di convocare una conferenza, a cui saranno invitate tutte le Alte Parti Contraenti, per rivedere la portata ed il funzionamento della presente Convenzione e dei Protocolli ad essa allegati ed esaminare eventuali proposte di emendamenti alla presente Convenzione od ai Protocolli esistenti. Gli Stati che non sono parte alla presente Convenzione saranno invitati alla conferenza in qualita' di osservatori. La conferenza potra' concordare gli emendamenti che saranno adottati ed entreranno in vigore in conformita' con il precedente sottoparagrafo 1 (b)."
2. Il 16 dicembre 1993, l'Assemblea Generale, con la risoluzione 48/79 , ha accolto con favore la richiesta rivolta al Segretario Generale di convocare in un momento opportuno, possibilmente nel 1994, in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 3 della Convenzione, una conferenza per rivedere la Convenzione ed ha incoraggiato gli Stati parte a chiedere al Segretario Generale di creare al piu' presto un gruppo di esperti governativi per preparare la conferenza e fornire l'assistenza necessaria ed assicurare il servizio, ivi compresa la preparazione di relazioni analitiche, di cui potrebbero aver bisogno la conferenza di revisione ed il gruppo di esperti. L'Assemblea Generale ha altresi' fatto appello agli Stati, affinche' partecipino quanti piu' possibile alla conferenza, alla quale gli Stati parte possono invitare le organizzazioni non governative interessate, ed in particolare il Comitato Internazionale della Croce Rossa.
3. Il 22 dicembre 1993, gli Stati parte alla Convenzione hanno presentato una lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite, chiedendogli, in qualita' di Depositario della Convenzione, di convocare una Conferenza delle Alte Parti Contraenti, al fine di rivedere le disposizioni della Convenzione. Nella lettera, gli Stati Parte hanno altresi' chiesto l'istituzione di un gruppo di esperti, allo scopo di facilitare i preparativi per la presente Conferenza (documento CCW/CONF.I/8/Rev.1, paragrafo 3).
4. Di conseguenza, il Segretario Generale ha istituito il Gruppo di Esperti Governativi per la preparazione della Conferenza di Revisione degli Stati parte alla Convenzione sui divieti o le restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati.
Il Gruppo di Esperti Governativi si e' riunito quattro volte a Ginevra, nel modo seguente: la prima sessione si e' svolta dal 28 febbraio al 4 marzo 1994, la seconda dal 16 al 27 marzo 1994, la terza dall'8 al 19 agosto 1994 e la quarta dal 9 al 20 gennaio 1995. Il documento CCW/CONF.I/8/Rev. 1, paragrafi da 4 a 8, contiene una sintesi del lavoro svolto dal Gruppo di Esperti governativi ed illustra la partecipazione alle sessioni del Gruppo.
II. Organizzazione
5. In conformita' con la decisione del gruppo di Esperti Governativi, la prima fase della Conferenza di Revisione si e' tenuta a Vienna dal 25 settembre al 13 ottobre 1995 presso il Centro Austria di Vienna ed il Centro Internazionale di Vienna. Il 25 settembre, la Conferenza e' stata aperta dal presidente del Gruppo di Esperti Governativi, Johan Molander (Svezia), che e' stato successivamente eletto Presidente della Conferenza.
6. Alla prima riunione plenaria del 25 settembre 1995, la Conferenza ha altresi' confermato all'unanimita' la nomina di Sohrab Kheradi, Vice Direttore del Centro delle Nazioni Unite per gli Affari del Disarmo, a Segretario Generale della Conferenza. La nomina e' stata effettuata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, a seguito dell'invito rivolto dal Gruppo di Esperti Governativi.
Alla sua undicesima riunione plenaria, tenutasi il 22 aprile 1996, il Presidente ha informato la Conferenza che il Segretario Generale della Conferenza, Sohrab Kheradi, non ha potuto partecipare alla ripresa della seconda sessione ed ha proposto alla Signora Hannelore Hoppe, alto funzionario per gli Affari Politici del Centro delle Nazioni Unite per gli Affari sul Disarmo, di assumere la carica di Segretario Generale ad Interim della Conferenza. La Conferenza ha appoggiato tale proposta.
7. Alla sua prima riunione plenaria, la Conferenza, in conformita' con le sue Norme Procedurali, ha eletto all'unanimita' 10 Vice- Presidenti dei seguenti Stati parte:
Austria Federazione Russa
Cina Slovacchia
Francia Tunisia
India Ucraina
Messico Stati Uniti d'America
8. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha altresi' eletto all'unanimita' il Presidente ed il Vice-Presidente dei tre Comitati Principali, del Comitato di Redazione e del Comitato per le Credenziali:
Comitato Principale I Presidente Tibor Toth (Ungheria)
Vice-Presidente Jaap Ramaker (Paesi
Bassi)
Comitato Principale II Presidente Jorge Morales Pedraza
(Cuba)
Vice-Presidente Richard G. Starr
(Australia)
Comitato Principale III Presidente Wolfgang Hoffman
(Germania)
Vice-Presidente Peter Poptchev (Bulgaria)
Comitato Redazionale Presidente Mark J. Moher (Canada)
Vice-Presidente Taoufik Jabeur (Tunisia)
Comitato Credenziali Presidente Zdzislaw Galicki
(Polonia)
Vice-Presidente Alain Guillaume (Belgio)
9. Inoltre, la Conferenza, su proposta del Presidente, ha nominato i rappresentanti dei seguenti tre Stati Parte quali membri del Comitato per le Credenziali: Cina, Finlandia e Pakistan.
10. Alla sua ottava riunione plenaria del 13 ottobre 1995, la Conferenza ha adottato per consenso il testo del Protocollo sulle Armi Laser Accecanti (Protocollo IV).
11. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha deciso per consenso che, considerando il tempo necessario a completare i lavori sul Protocollo II, continuera' a riunirsi in sessioni dal 15 al 19 gennaio 1996 e dal 22 aprile al 3 maggio 1996, allo scopo di concludere la revisione e gli emendamenti al Protocollo II. Le relazioni ad interim della prima fase della Conferenza, svoltasi a Vienna, e della ripresa della prima sessione, svoltasi nel gennaio 1996 a Ginevra, si trovano rispettivamente nei documenti CCW/CONF.I/8/Rev.1 e CCW/CONF.I/11.
III. Partecipazione
12. Alla prima fase della Conferenza (Vienna, 25 settembre - 13 ottobre 1995) hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti 44 Stati parte alla Convenzione:
Australia Francia Norvegia
Austria Germania Pakistan
Bielorussia Giappone Paesi Bassi
Belgio India Slovacchia
Bosnia/Erzegovina Irlanda Slovenia
Bulgaria Israele Spagna
Canada Italia Svezia
Cina Grecia Svizzera
Croazia Lettonia Tunisia
Cuba Liechtenstein Ungheria
Cipro Messico Ucraina
Danimarca Mongolia Regno Unito
Ecuador Nuova Zelanda Stati Uniti
d'America
Federazione Russa Repubblica Ceca Uruguay
Finlandia Polonia
13. In conformita' con la Norma 1 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla prima fase della Conferenza in qualita' di osservatori i seguenti 40 Stati che non sono parte alla Convenzione:
Albania Indonesia Repubblica Araba
Siriana
Angola Iran (Rep. Islamica) Repubblica di Corea Argentina Islanda Repubblica di
Moldavia
Bolivia Jamahiriya Araba Libica Repubblica Unita di
Tanzania
Brasile Lussemburgo Romania
Burundi Marocco Santa Sede
Cambogia Mozambico Arabia Saudita
Cile Nicaragua Singapore
Colombia Oman Sud Africa
Egitto Paraguay Sudan
Etiopia Peru' Turchia
Filippine Portogallo Venezuela
Gabon Giordania Viet Nam
Tailandia
14. In conformita' con le Norme 46, 47 e 48 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla Conferenza in qualita' di osservatori i rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, del Dipartimento Affari Umanitari delle Nazioni Unite, del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la Comunita' Europea, la Lega degli Stati Arabi, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e le Societa' della Mezzaluna Rossa e il Sovrano Ordine di Malta. In conformita' con la Norma 49 delle Norme Procedurali, i rappresentanti di 66 organizzazioni non governative hanno partecipato alle riunioni pubbliche della Conferenza e dei suoi Comitati Principali.
15. Alla ripresa della prima sessione (Ginevra, 15-19 gennaio 1996) hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti 43 Stati parte alla Convenzione:
Australia Paesi Bassi
Austria Germania Norvegia
Belgio Giappone Pakistan
Bulgaria Grecia Polonia
Canada India Regno Unito di
Gran Br.
Cina Irlanda Repubblica Ceca
Croazia Israele Slovacchia
Cuba Italia Slovenia
Cipro Lettonia Spagna
Danimarca Liechtenstein Svezia
Ecuador Malta Svizzera
Federazione Russa Messico Stati Uniti
d'America
Finlandia Mongolia Tunisia
Francia Nuova Zelanda Ucraina
Ungheria
Ucraina
16. In conformita' con la Norma 1 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla sessione come osservatori i rappresentanti dei seguenti 33 Stati che non sono parte alla Convenzione:
Afganistan Indonesia Repubblica di Corea
Algeria Iran (Repubblica Romania
Islamica)
Angola Giordania Santa Sede
Argentina Jamahiriya Araba Singapore
Libica
Armenia Lussemburgo Sud Africa
Bolivia Marocco Tailandia
Brasile Nicaragua Turchia
Burundi Nigeria Unione di Myanmar
Cile Peru' Viet Nam
Colombia Portogallo
Egitto Repubblica Araba
Siriana
Filippine
Honduras
17. In conformita' con le Norme 46, 47 e 48 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla Conferenza in qualita' di osservatori i rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, del Dipartimento Affari Umanitari delle Nazioni Unite, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'Istituto delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Disarmo, la Lega degli Stati Arabi, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e le Societa' della Mezzaluna Rossa e il Sovrano Ordine di Malta. In conformita' con la Norma 49 delle Norme Procedurali, i rappresentanti di 25 organizzazioni non governative hanno partecipato alle riunioni pubbliche della sessione.
18. Alla ripresa della seconda sessione (Ginevra, 22 aprile - 3 maggio 1996) hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti 51 Stati parti alla Convenzione:
Argentina Germania Paesi Bassi
Australia Giappone Polonia
Austria Giordania Repubblica Ceca
Bielorussia Grecia Rep. Dem. Pop.
del Laos
Belgio Guatemala Regno Unito
Gr. Bret.
Brasile India Romania
Bulgaria Irlanda Slovacchia
Canada Israele Slovenia
Cina Italia Sud Africa
Cipro Lettonia Spagna
Cuba Liechtenstein Stati Uniti
d'America
Danimarca Malta Svezia
Ecuador Messico Svizzera
Federazione Russa Mongolia Tunisia
Finlandia Nuova Zelanda Ucraina
Francia Norvegia Ungheria
Croazia Pakistan Uruguay
19. In conformita' con la Norma 1 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla sessione in qualita' di osservatori i rappresentanti dei seguenti 36 Stati che non sono parte alla Convenzione:
Afghanistan Santa Sede
Algeria Filippine Singapore
Angola Honduras Tailandia
Armenia Indonesia Turchia
Azerbaijan Iran (Rep. Islamica) Unione di Myanmar
Bolivia Islanda Venezuela
Burundi Lussemburgo Viet Nam
Cambogia Marocco Zambia
Ciad Mozambico Zimbabwe
Cile Nigeria
Colombia Peru'
Egitto Portogallo
El Salvador Repubblica Araba
Siriana
Etiopia Repubblica di Corea
20. In conformita' con le Norme 46, 47 e 48 delle Norme Procedurali, hanno partecipato alla Conferenza in qualita' di osservatori i rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, del Dipartimento Affari Umanitari delle Nazioni Unite, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'Istituto delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Disarmo, la Lega degli Stati Arabi, l'Organizzazione dell'Unita' Africana, l'Organizzazione della Conferenza Islamica, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e le Societa' della Mezzaluna Rossa e il Sovrano Ordine di Malta. In conformita' con la Norma 49 delle Norme Procedurali, i rappresentanti di 70 organizzazioni non governative hanno partecipato alle riunioni pubbliche della sessione.
IV. Disposizioni finanziarie
21. Alla prima riunione plenaria, svoltasi il 25 settembre 1995, la Conferenza ha adottato disposizioni relative alle spese della Conferenza, di cui al documento CCW/CONF.I/GE/22/Rev.1, in conformita' con la Norma 16 delle Norme Procedurali.
22. Alla sua nona riunione, svoltasi il 15 gennaio 1996, la Conferenza ha adottato alcune disposizioni relative alle spese delle riprese delle sessioni, di cui al documento CCW/CONF.I/10, in conformita' con la Norma 16 delle Norme Procedurali.
V. Lavori
23. Sotto la Presidenza di Johan Molander, la Conferenza ha tenuto la quattordicesima riunione plenaria otto riunioni nella prima fase, a settembre/ottobre a Vienna; due riunioni alla ripresa della prima sessione, nel gennaio 1996, e quattro riunioni alla ripresa della seconda sessione, in aprile/maggio 1996. Inoltre, la Conferenza ha tenuto una serie di riunioni informali.
24. Durante la prima riunione plenaria, il 25 settembre 1995, la Conferenza ha adottato l'ordine del giorno (CCW/CONF.I/2) e le Norme Procedurali, emendate verbalmente (CCW/CONF.I/1). Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha adottato il programma di lavoro, decidendo di ripartirlo fra i tre Comitati Principali, nel modo seguente:
(a) Comitato Principale I: revisione dell'ambito e del
funzionamento della Convenzione e relativi Protocolli, esame delle proposte relative alla Convenzione e preparazione ed analisi dei documenti finali;
(b) Comitato Principale II: esame delle proposte relative ai
Protocolli allegati alla Convenzione;
(c) Comitato Principale III: esame delle proposte di Protocolli
aggiuntivi alla Convenzione.
25. Durante la sua seconda riunione, il 26 settembre 1995, la Conferenza ha ricevuto un messaggio dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, trasmesso in video. Alla ripresa della prima e della seconda sessione, Vladimir Petrovsky, Direttore Generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra, ha trasmesso ulteriori messaggi del Segretario Generale.
26. Nella prima fase dei lavori, dal 26 al 28 settembre 1995, la Conferenza ha avuto uno scambio di opinioni generale, al quale hanno partecipato molte delegazioni ed organizzazioni non governative. Alla riunione di apertura della ripresa della seconda sessione, il 22 aprile 1996, alcune delegazioni ed organizzazioni non governative hanno pronunciato delle dichiarazioni.
27. Il Comitato Principale I ha tenuto 17 riunioni, otto nella prima fase della Conferenza, nel settembre/ottobre 1995, a Vienna, e nove riunioni alla ripresa della seconda sessione, nell'aprile/maggio 1996, a Ginevra. La sua relazione (CCW/CONF:I/MC.I/1), insieme con il progetto di Dichiarazione Finale della Conferenza di Revisione (documento CCW/CONF.I/WP.1/Rev.1), sono stati presentati alla tredicesima riunione plenaria, il 3 maggio 1996, durante la quale la Conferenza ha preso atto della relazione.
28. Il Comitato Principale II si e' riunito 10 volte, dal 26 settembre al 10 ottobre 1995 a Vienna. In base alle decisioni adottate dalla Conferenza il 13 ottobre 1995, i lavori della ripresa della prima sessione, del gennaio 1996 a Ginevra, si sono incentrati sugli Articoli 2-6 del Protocollo II ed Allegato Tecnico, e si sono svolti nel quadro delle consultazioni informali aperte del Presidente della Conferenza. Inoltre, il 18 gennaio 1996 il Presidente ha convocato una riunione di esperti militari, allo scopo di discutere delle questioni di loro competenza.
29. Nel corso della decima riunione plenaria, il 19 gennaio 1996, il Presidente ha presentato alla Conferenza una versione aggiornata del testo del Presidente (CCW/CONF.I/WP.4/Rev.1), contenente alcune modifiche agli Articoli 2-6 ed all'Allegato Tecnico del progetto di II Protocollo emendato, da sottoporre all'analisi delle delegazioni e da considerare come base per i lavori della sessione finale della Conferenza di revisione. La versione emendata del testo del Presidente riflette la fase negoziale secondo il punto di vista del Presidente, e non impegna nessuna delegazione.
30. Alla sua undicesima riunione plenaria, il 22 aprile 1996, la Conferenza, su raccomandazione del Comitato Generale, ha deciso che, considerando gli sviluppi della prima fase della Conferenza di Vienna e gli sviluppi successivi della ripresa della prima sessione di gennaio, i lavori relativi al Protocollo II ed al suo Allegato Tecnico dovrebbero essere trasferiti alla Plenaria e continuare sotto forma di consultazioni del presidente e degli Amici della Presidenza. La Conferenza ha pertanto deciso che il Presidente proseguira' le consultazioni sulle questioni tecniche insolute, ossia i nuovi progetti di Articoli 2-10 del Protocollo II ed il nuovo progetto di Allegato Tecnico, di cui al documento CCW/CONF.I/WP.4/Rev.1. Max Gevers (Paesi Bassi) e' stato nominato Amico della Presidenza sul nuovo progetto di Articolo 8, "Trasferimenti". Jose' Viegas Filho (Brasile) e' stato nominato Amico della Presidenza sul nuovo progetto di Articolo 11, "Cooperazione ed assistenza tecnica", Mark J. Moher (Canada) e' stato nominato Amico della Presidenza sul nuovo progetto di Articolo 13, "Consultazione delle Alte Parti Contraenti" e sul nuovo progetto di Articolo 14, "Osservanza delle disposizioni". Ai capi delegazione di India e Regno Unito e' stato affidato il compito di avviare consultazioni sul nuovo progetto di Articolo 12, "Protezione dagli effetti di campi minati, zone minate, trappole ed altri ordigni".
31. Alla dodicesima riunione plenaria del 30 aprile 1996, il Presidente ha presentato alla Conferenza il Protocollo II emendato e l'Allegato Tecnico (documento CCW/CONF.I/CRP.19), che contiene anche i risultati delle consultazioni degli Amici della Presidenza. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha concordato di sottoporlo all'esame del Comitato di Redazione, con l'intesa che cio' non avrebbe impegnato nessuna delegazione ad emendare il Protocollo.
32. Il Comitato Principale III si e' riunito cinque volte, dal 26 settembre al 6 ottobre 1995, ed ha presentato una relazione (CCW/CONF.I/4) alla Conferenza, durante la sua settima riunione, il 12 ottobre 1995, allegando il progetto di testo del Protocollo sulle Armi Laser Accecanti. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha preso atto di detta relazione ed ha deciso di sottoporla all'esame del Comitato di Redazione.
33. Il Comitato sulle Credenziali si e' riunito tre volte durante la prima fase della Conferenza, fra il 28 settembre e l'11 ottobre 1995, ed ha presentato alla Conferenza la sua relazione (CCW/CONF.I/6*), emendata oralmente, durante l'ottava riunione, il 13 ottobre 1995. Alla stessa riunione, la Conferenza ha preso atto di tale relazione. Durante la ripresa della seconda sessione, il Comitato per le Credenziali si e' riunito tre volte, fra il 24 aprile 1996 ed il 2 maggio 1996, ed ha presentato la relazione (CCW/CONF.I/CC/1) alla Conferenza alla sua tredicesima riunione.
Nel corso della quattordicesima riunione, la Conferenza ha approvato la relazione del Comitato ed ha adottato il progetto di risoluzione in essa contenuto.
34. Il Comitato di Redazione si e' riunito il 12 ottobre 1995. Il Presidente del Comitato di Redazione ha presentato una relazione orale sul lavoro del Comitato nella prima fase della Conferenza, all'ottava riunione plenaria, il 13 ottobre 1995. Nel corso della ripresa della seconda sessione, il Comitato di Redazione si e' riunito il 30 aprile 1996 ed altre due volte, il 1 maggio 1996. Il Presidente del Comitato ha presentato alla Conferenza una relazione orale nel corso della tredicesima riunione. In tale occasione la Conferenza ha preso atto di detta relazione, successivamente distribuita come documento CCW/CONF.I/DC/1.
VI. Documentazione
35. La II parte del presente documento contiene un elenco dei documenti della Conferenza.
VII. Decisioni e raccomandazioni
36. Nel corso dell'ottava riunione plenaria, il 13 ottobre 1995, la Conferenza ha adottato per consenso il testo del Protocollo sulle Armi Laser Accecanti (Protocollo IV) (CCW/CONF.I/7), allegato al presente documento (Allegato A). Il 12 dicembre 1995, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in qualita' di depositario della Convenzione e dei relativi Protocolli, ha distribuito a tutti gli Stati il Protocollo IV.
37. Alla quattordicesima riunione plenaria, il 3 maggio 1996, la Conferenza ha adottato per consenso il Protocollo II emendato sui Divieti o Restrizioni all'uso di mine, trappole ed altri ordigni, allegato al presente documento (Allegato B).
38. Al momento dell'adozione del Protocollo II emendato, alcuni Stati parte ha rilasciato dichiarazioni relative alle disposizioni di detto Protocollo. Esse sono riportate nei verbali della riunione.
39. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha adottato per consenso la Dichiarazione Finale della Conferenza di Revisione, emendata oralmente, che si trova in allegato al presente documento (Allegato C).
40. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza ha adottato la sua relazione finale.
41. La Conferenza raccomanda agli Stati parte il Protocollo sulle Armi Laser Accecanti (Protocollo IV) ed il Protocollo II sui Divieti o Restrizioni all'Uso di Mine, Trappole ed altri Ordigni, emendato il 3 maggio 1996, allo scopo di ottenere la tempestiva entrata in vigore di quegli strumenti ed il maggior rispetto possibile dei medesimi. La Conferenza raccomanda altresi' a tutti gli Stati che ancora non lo hanno fatto di adottare tutte le misure necessarie per diventare al piu' presto parti alla Convenzione, ivi compresi il Protocollo I, il Protocollo III e il Protocollo II emendato il 3 maggio 1996.
Allegato A - art. 1
ALLEGATO A
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIVIETI O LE
RESTRIZIONI ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI CHE
POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE
LESIVE O AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI
ARTICOLO 1: PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Il presente protocollo sara' allegato alla Convenzione sui Divieti o le Restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati ("la Convenzione"), come Protocollo IV:
"Protocollo sulle armi laser accecanti"
(Protocollo IV)
Articolo 1
E' vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo che la loro unica funzione di combattimento, o una delle loro funzioni di combattimento, sia provocare la cecita' permanente o l'incorreggibilita' della vista ad occhio nudo o con lenti correttive. Le Alte Parti Contraenti non trasferiranno tali armi a nessuno Stato, o ente diverso da uno Stato.
Articolo 2
Nell'uso dei sistemi laser, le Alte Parti Contraenti adotteranno tutte le precauzioni possibili per evitare casi di cecita' permanente o di incorreggibilita' della vista. Tali precauzioni comprendono la formazione delle forze armate ed altre misure d ordine pratico.
Articolo 3
Il divieto enunciato nel presente Protocollo non concerne l'accecamento in quanto effetto fortuito o collaterale dell'uso militare legittimo di sistemi laser, compresi i sistemi laser utilizzati contro gli ordigni ottici.
Articolo 4
Ai fini del presente Protocollo, s'intende per "cecita' permanente" una perdita della vista irreversibile e non correggibile, gravemente invalidante, senza alcuna prospettiva di recupero. L'invalidita' grave corrisponde ad un'acutezza visiva inferiore a 20/200, misurata nei due occhi mediante la prova di Snellen.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIVIETI O LE
RESTRIZIONI ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI CHE
POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE
LESIVE O AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI
ARTICOLO 1: PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Il presente protocollo sara' allegato alla Convenzione sui Divieti o le Restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati ("la Convenzione"), come Protocollo IV:
"Protocollo sulle armi laser accecanti"
(Protocollo IV)
Articolo 1
E' vietato impiegare armi laser specificamente concepite in modo che la loro unica funzione di combattimento, o una delle loro funzioni di combattimento, sia provocare la cecita' permanente o l'incorreggibilita' della vista ad occhio nudo o con lenti correttive. Le Alte Parti Contraenti non trasferiranno tali armi a nessuno Stato, o ente diverso da uno Stato.
Articolo 2
Nell'uso dei sistemi laser, le Alte Parti Contraenti adotteranno tutte le precauzioni possibili per evitare casi di cecita' permanente o di incorreggibilita' della vista. Tali precauzioni comprendono la formazione delle forze armate ed altre misure d ordine pratico.
Articolo 3
Il divieto enunciato nel presente Protocollo non concerne l'accecamento in quanto effetto fortuito o collaterale dell'uso militare legittimo di sistemi laser, compresi i sistemi laser utilizzati contro gli ordigni ottici.
Articolo 4
Ai fini del presente Protocollo, s'intende per "cecita' permanente" una perdita della vista irreversibile e non correggibile, gravemente invalidante, senza alcuna prospettiva di recupero. L'invalidita' grave corrisponde ad un'acutezza visiva inferiore a 20/200, misurata nei due occhi mediante la prova di Snellen.
Allegato A - art. 2
ARTICOLO 2: ENTRATA IN VIGORE
Il presente Protocollo entrera' in vigore come previsto ai paragrafi 3 e 4 dell'Articolo 5 della Convenzione.
Il presente Protocollo entrera' in vigore come previsto ai paragrafi 3 e 4 dell'Articolo 5 della Convenzione.
Allegato B - art. 1
ALLEGATO B
PROTOCOLLO SUI DIVIETI O LE RESTRIZIONI ALL'USO DI MINE,
TRAPPOLE ED ALTRI ORDIGNI, EMENDATO IL 3 MAGGIO 1996
(PROTOCOLLO II EMENDATO IL 3 MAGGIO 1996)
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE SUI DIVIETI E LE RESTRIZIONI
ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO
ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE LESIVE O
AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI
ARTICOLO 1: PROTOCOLLO EMENDATO
Il Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole ed altri ordigni (Protocollo II), allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati viene emendato come di seguito indicato:
"Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri ordini, modificato il 3 maggio 1996
(Protocollo II modificato il 3 maggio 1996)
Articolo 1
Sfera di applicazione
1. Il presente Protocollo concerne l'impiego su terra di mine, di trappole e di altri ordigni di seguito definiti, comprese le mine posate per interdire l'accesso a spiagge o l'attraversamento di corsi d'acqua o fiumi, ma non si applica all'uso di mine anti-nave utilizzate in mare o in corsi d'acqua interni.
2. Il presente Protocollo si applichera', oltre alle situazioni di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, alle situazioni contemplate all'Articolo 3 e previste dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. Il presente Protocollo non si applichera' in situazioni di tensione e disordini interni quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi che non sono conflitti armati.
3. In caso di conflitti armati che non rivestono carattere internazionale e che si verificano sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ogni parte al conflitto sara' tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni di cui al presente Protocollo.
4. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata al fine di pregiudicare la sovranita' di uno Stato o la responsabilita' del Governo di mantenere o di ristabilire, con ogni mezzo legittimo, l'ordine pubblico nello Stato o di difendere l'unita' nazionale e l'integrita' territoriale dello Stato.
5. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per giustificare un intervento diretto o indiretto, per qualsiasi motivo, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul di cui territorio si verifica tale conflitto.
6. L'applicazione delle norme del presente Protocollo a parti ad un conflitto diverse dalle Alte Parti contraenti che hanno accettato il presente Protocollo, non modifichera', ne' esplicitamente ne' implicitamente, il loro status giuridico o quello del territorio conteso.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo s'intende:
1. Per "mina" un ordigno posato sotto, sopra o in prossimita' del suolo o di un'altra superficie, progettato per esplodere alla presenza, in prossimita' o a contatto di una persona o di un veicolo.
2. Per "mina posata a distanza", una mina non posata direttamente, ma lanciata da un congegno di artiglieria, un missile, un mortaio, o da un congegno analogo, oppure sganciata da un aeromobile. Le mine lanciate da meno di 500 metri da un sistema basato a terra non sono considerate "posate a distanza", a condizione che siano utilizzate conformemente all'Articolo 5 ed agli altri Articoli pertinenti del presente Protocollo.
3. Per "mina antiuomo", una mina progettata essenzialmente per esplodere in presenza, o a contatto di una persona e destinata a porre fuori combattimento, ferire o uccidere una o piu' persone.
4. Per "trappola", ogni ordigno o materiale progettato, costruito o adattato per uccidere o ferire e che funziona inaspettatamente, quando una persona tocca o si avvicina ad un oggetto apparentemente innocuo o svolge un'azione apparentemente sicura.
5. Per "altri ordigni", munizioni e ordigni posati manualmente, compresi ordigni esplosivi improvvisati progettati per uccidere, ferire o danneggiare e che sono azionati manualmente, o con un comando a distanza o che scattano automaticamente dopo un certo periodo di tempo.
6. Per "obiettivo militare", per quanto riguarda gli oggetti, qualunque oggetto che per sua natura, per via della sua ubicazione, della sua destinazione o del suo impiego porti un contributo effettivo all'azione militare, e la cui distruzione, cattura o neutralizzazione totale o parziale rappresentino, nella situazione contingente, un preciso vantaggio militare.
7. Per "obiettivi civili", tutti gli obiettivi che non sono obiettivi militari, secondo la definizione di cui al paragrafo 6 del presente Articolo.
8. Per "campo di mine", una zona definita dove sono state posate delle mine e, per "zona minata", una zona pericolosa per via della presenza di mine. Per "campo di mine fittizio", una zona non minata simulante un campo di mine. L'espressione "campo di mine" comprende anche i campi di mine fittizi.
9. Per "registrazione", un'operazione fisica, amministrativa e tecnico volta ad ottenere tutte le informazioni disponibili atte ad agevolare la localizzazione dei campi di mine, delle zone minate, delle mine, delle trappole e di altri ordigni, per trascriverle nei documenti ufficiali.
10. Per "meccanismo di autodistruzione", un sistema a funzionamento automatico incorporato o agganciato esternamente all'ordigno nel quale e' incorporato o agganciato e che ne assicura la distruzione.
11. Per "meccanismo di auto-neutralizzazione", un sistema a funzionamento automatico incorporato nell'ordigno e che lo rende inoperante.
12. Per "autodisattivazione", il processo automatico che rende l'ordigno inoperante mediante lo scaricamento irreversibile di un elemento indispensabile per il suo funzionamento, per esempio una batteria.
13. Per "telecomando", il comando a distanza.
14. Per "dispositivo anti-manipolazione", un dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte di essa, e' legato, agganciato o posto sotto di essa e scatta in caso di tentativo di manipolazione della mina.
15. Per "trasferimento", oltre allo spostamento fisico delle mine nel o dal territorio nazionale, s'intende il trasferimento del diritto di proprieta' e del controllo sulle mine, ma non la cessione del territorio sul quale le mine sono state posate.
Articolo 3
Restrizioni generali all'uso di mine, trappole e di altri ordigni 1. Il presente articolo si applica:
a) alle mine;
b) alle trappole e
c) agli altri ordigni
2. In conformita' alle disposizioni del presente Protocollo, Ciascuna Alta Parte Contraente o Parte ad un conflitto e' responsabile di tutte le mine, trappole ed altri ordigni che ha utilizzato e s'impegna ad eliminarli, rimuoverli, distruggerli o mantenerli, come specificato all'articolo 10 del presente Protocollo.
3. E' vietato, in qualsiasi circostanza, utilizzare mine, trappole o altri ordigni progettati o tali da provocare lesioni superflue o sofferenze inutili.
4. Le armi cui si applica il presente Articolo dovranno essere rigorosamente conformi alle norme ed ai limiti enunciati nell'Allegato Tecnico per ciascuna particolare categoria.
5. E' vietato utilizzare mine, trappole o altri ordigni dotati di un sistema o di un dispositivo specificamente progettati per far detonare la munizione in presenza di comuni rivelatori di mine, per effetto del loro influsso magnetico o di altri influssi diversi dal contatto, durante l'uso normale nelle operazioni di rilevamento.
6. E' vietato utilizzare mine che si disattivano autonomamente, munite di dispositivo anti-manipolazione progettato per rimanere funzionante dopo che le mine hanno cessato di funzionare.
7. E' vietato in qualsiasi circostanza puntare le armi di cui nel presente Articolo contro la popolazione civile in generale o contro singoli, oppure contro obiettivi civili, a prescindere dal fatto che cio' avvenga a titolo offensivo, difensivo o di rappresaglia.
8. E' vietato l'impiego indiscriminato delle armi cui si applica il presente Articolo. Per impiego indiscriminato, s'intende la posa di tali armi:
a) su o puntate verso un obiettivo non militare. Qualora si dubiti se un obiettivo solitamente adibito a scopi civili, come per esempio un luogo di culto, una casa o altro alloggio o una scuola, sia utilizzato per fornire un contributo effettivo ad un'azione militare, si presume che non venga utilizzato a tal fine;
b) con un metodo o un mezzo di trasporto che non possano essere
puntati contro uno specifico obiettivo militare; oppure
c) che potrebbe provocare incidentalmente vittime nella popolazione
civile, ferite a civili, danni a beni civili o una combinazione di essi, eccessivi rispetto al concreto e diretto vantaggio militare previsto.
9. Nel caso di piu' obiettivi militari nettamente separati e distinti situati in una citta', una localita', un villaggio o altra zona in cui esiste una concentrazione analoga di popolazioni civili o di obiettivi civili, tali obiettivi non devono essere considerati come un unico obiettivo militare.
10. Saranno prese tutte le precauzioni possibili per proteggere i civili dagli effetti delle armi cui si applica il presente Articolo.
Per precauzioni possibili, s'intendono le precauzioni possibili, o che siano possibili in considerazione di tutte le circostanze della situazione contingente, ivi comprese le considerazioni di ordine umanitario e militare. Tali circostanze comprendono, ma non esclusivamente:
a) l'effetto a breve e lungo termine delle mine sulla popolazione civile locale per tutta la durata del campo di mine;
b) le eventuali misure per la protezione dei civili (per esempio: installazione di recinzioni, segnali, avvertimenti e sorveglianza);
c) la disponibilita' e la realizzabilita' di altre alternative;
d) i requisiti militari a breve e lungo termine previsti per un
campo di mine.
11. Deve essere dato un preavviso effettivo, per ogni posa di mine, trappole o altri ordigni che potrebbero danneggiare la popolazione civile, a meno che le circostanze non lo consentano.
Articolo 4
Restrizioni all'impiego di mine antiuomo
E' vietato impiegare mine antiuomo che non sono rilevabili, come specificato al paragrafo 2 dell'Allegato Tecnico.
Articolo 5
Restrizioni all'impiego delle mine antiuomo diverse dalle mine seminate a distanza
1. Il presente Articolo si applica alle mine antiuomo diverse dalle mine posate a distanza.
2. E' vietato utilizzare armi cui il presente Articolo e' applicabile e che non sono conformi alle norme dell'Allegato Tecnico relative all'auto-distruzione ed alla disattivazione, a meno che:
a) tali armi non siano disposte in un perimetro marcato, sorvegliato da personale militare e protetto da una recinzione o da altri mezzi atti ad impedire concretamente ai civili di penetrarvi.
La marcatura deve essere riconoscibile e duratura e deve almeno poter essere vista da chiunque si accinga ad entrare nel perimetro marcato, e
b) tali armi non siano rimosse prima dell'evacuazione della zona, tranne nel caso in cui essa non venga ceduta alle forze di un altro Stato che accetta di farsi carico della manutenzione dei mezzi di protezione previsti dal presente Articolo e, successivamente, della rimozione di queste armi.
3. Una parte ad un conflitto e' esentata dall'obbligo di rispettare le norme dei capoversi a) e b) del paragrafo 2 del presente Articolo solo se impossibilitata ad adempiere a tale obbligo per la perdita forzata del controllo della zona a seguito di un'azione militare del nemico, o se impedita da un'azione militare diretta del nemico. Se la parte riassumera' il controllo della zona, sara' nuovamente tenuta a rispettare tali disposizioni.
4. Se le forze di una parte al conflitto assumono il controllo di una zona in cui sono state posate le armi oggetto del presente Articolo, esse devono per quanto possibile provvedere alla manutenzione e, se del caso, fornire i mezzi di protezione previsti dal presente Articolo fino a quando gli ordigni non siano stati rimossi.
5. Dovranno essere prese tutte le misure possibili per impedire la rimozione non autorizzata, l'alterazione, la distruzione o la dissimulazione di qualsiasi dispositivo, sistema o materiale utilizzato per marcare il perimetro di una zona.
6. Le armi cui si applica il presente Articolo, che proiettano schegge in un arco orizzontale inferiore a 90 (gradi) e siano poste sul suolo o sopra di esso possono essere utilizzate, senza prendere le misure previste al paragrafo 2, capoverso a) del presente Articolo, al massimo per 72 ore se:
a) si trovano nelle immediate vicinanze dell'unita' militare che le
ha seminate e
b) la zona e' sorvegliata da personale militare che impedisca
concretamente ai civili di penetrarvi.
Articolo 6
Restrizioni all'uso di mine seminate a distanza
1. E' vietato usare mine seminate a distanza a meno che siano registrate secondo le disposizioni del paragrafo 1 (b) dell'Allegato Tecnico.
2. E' vietato usare mine antiuomo seminate a distanze che non siano conformi alle disposizioni dell'Allegato Tecnico relative all'autodistruzione ed all'autodisattivazione.
3. E' vietato usare mine seminate a distanze diverse dalle mine antiuomo, a meno che non siano dotate, per quanto possibile, di un efficace meccanismo di autodistruzione o di autoneutralizzazione e di un dispositivo complementare di auto-disattivazione progettato in modo tale che la mina cessi di funzionare quando non serve piu' agli scopi militari per i quali era stata posata.
4. Dovra' essere dato un preavviso effettivo per ogni lancio o sganciamento di mine a distanza suscettibile di danneggiare la popolazione civile, tranne nel caso in cui le circostanze non lo consentano.
Articolo 7
Divieti sull'uso di trappole e di altri ordigni
1. Fatte salve le norme di diritto internazionale applicabili ai conflitti armati ed attinenti a tradimenti e perfidia, e' vietato in qualunque circostanza utilizzare trappole ed altri ordigni che siano in qualche modo attaccati o associati:
a) ad emblemi, cartelli o segnali di protezione riconosciuti a
livello internazionale;
b) a malati, feriti o morti;
c) a luoghi di sepoltura o di cremazione o tombe;
d) ad installazioni, apparecchiature, forniture o trasporti medici;
e) a giocattoli per bambini o ad altri oggetti portatili o a
prodotti destinati all'alimentazione, alla sanita', all'igiene, al vestiario o all'istruzione dei bambini;
f) ad alimentari o bevande;
g) ad utensili da cucina o ad elettrodomestici, tranne che in
centri, siti o depositi di approvvigionamento militari;
h) ad oggetti di carattere chiaramente religioso;
i) a monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che
rappresentano il patrimonio culturale o spirituale di popoli; oppure
j) ad animali o carcasse di animali:
2. E' vietato utilizzare trappole o altri ordigni che hanno l'aspetto di oggetti portatili apparentemente innocui, ma che di fatto sono specificamente progettati e fabbricati per contenere materie esplosive.
3. Fatte slave le disposizioni dell'Articolo 3, e' vietato usare le armi di cui al presente Articolo in qualsiasi citta', localita', villaggio o ogni altra zona in cui esiste un'analoga concentrazione di civili che non sia teatro di combattimento tra forze terrestri, ne' sembra esserlo, meno che:
a) tali armi non siano poste su un obiettivo militare o nelle sue immediate vicinanze, o
b) siano state adottate misure atte a proteggere le popolazioni
civili dagli effetti di tali armi, come lo stazionamento di sentinelle, la pubblicazione di avvertimenti o l'installazione di recinzioni.
Articolo 8
Trasferimenti
1. Al fine di promuovere la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, ciascuna Alta Parte Contraente:
a) s'impegna a non trasferire mine il cui impiego e' vietato dal
presente Protocollo;
b) s'impegna a non trasferire mine ad un destinatario diverso da
uno Stato o un ente statale autorizzato a riceverne;
c) s'impegna ad astenersi dal trasferire mine il cui uso e'
limitato dal presente Protocollo. In particolare, ciascuna Alta Parte Contraente s'impegna a non trasferire mine antiuomo a Stati non vincolati dal presente Protocollo, salvo se lo Stato ricevente accetti di applicare il presente Protocollo;
d) s'impegna ad assicurare che ogni trasferimento effettuato in
conformita' al presente Articolo avvenga nella piu' completa osservanza, da parte sia dello Stato trasferente che dallo Stato ricevente, delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo
e delle norme del diritto internazionale umanitario applicabili.
2. Se un'Alta Parte Contraente dichiara di voler differire l'osservanza di disposizioni specifiche relative all'impiego di alcune mine, come previsto dall'Allegato Tecnico, a tali mine si applichera' comunque il capoverso a) del paragrafo 1 del presente Articolo.
3. In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo, tutte le Alte Parti Contraenti si asterranno da ogni atto non conforme alle disposizioni del capoverso a), paragrafo 1 del presente Articolo.
Articolo 9
Registrazione ed uso di informazioni relative a campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni
1. Tutte le informazioni relative a campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni dovranno essere trascritte in conformita' alle disposizioni dell'Allegato Tecnico.
2. Tutte le trascrizioni devono essere conservate dalle parti al conflitto le quali, dopo la cessazione delle ostilita' attive, adotteranno senza indugio tutte le misure necessarie ed appropriate, ivi compreso l'uso di tali informazioni, per proteggere i civili dagli effetti di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni nelle zone sotto il loro controllo.
Nello stesso tempo, esse metteranno a disposizione all'altra parte o alle altre parti al conflitto, come pure del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tutte le informazioni in loro possesso relative a campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni da esse posizionati in zone che non sono piu' sotto il loro controllo; s'intende tuttavia, fermo restando un criterio di reciprocita', che quando le forze di una parte al conflitto si trovano sul territorio della parte nemica, l'una o l'altra parte puo', per motivi di sicurezza, non fornire tali informazioni al Segretario Generale ed all'altra parte, fino a quando una delle due parti non sara' piu' nel territorio dell'altra. In questo caso, le informazioni che saranno state mantenute segrete dovranno essere comunicate non appena gli interessi di sicurezza lo consentiranno.
Ove possibile, le parti al conflitto cercheranno consenzientemente di rendere pubbliche tali informazioni al piu' presto, rispettando gli interessi di sicurezza di ciascuna parte.
3. Il presente Articolo non pregiudica le disposizioni degli articoli 10 e 12 del presente Protocollo.
Articolo 10
Rimozione di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni e cooperazione internazionale al riguardo
1. Immediatamente dopo la cessazione delle ostilita' attive, tutti i campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni saranno rimossi, ritirati, distrutti o mantenuti in conformita' con l'Articolo 3 ed il paragrafo 2 dell'Articolo 5 del presente Protocollo.
2. Le Alte Parti Contraenti e le parti ad un conflitto sono responsabili dei campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni delle zone poste sotto il loro controllo.
3. Quando una parte non esercita piu' il controllo nelle zone in cui ha disposto campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni, essa fornira' alla parte che ha rilevato il controllo di tali zone l'assistenza tecnica materiale necessaria per adempiere a tale compito, ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo, nella misura consentita da tale parte.
4. Ogni qualvolta necessario, le parti si sforzeranno di concludere un accordo sia tra di loro sia, se del caso, con altri Stati e organizzazioni internazionali per la concessione di assistenza tecnica e materiale, ivi compresa, in determinate circostanze, l'organizzazione di operazioni congiunte necessarie per adempiere a tali compiti.
Articolo 11
Cooperazione ed assistenza tecnologica
1. Ciascuna Alta Parte Contraente s'impegna ad agevolare lo scambio piu' ampio possibile di attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche relative all'applicazione del presente Protocollo ed ai mezzi di sminamento, ed ha diritto di partecipare a tali scambi. In particolare, le Alte Parti Contraenti non imporranno limitazioni indebite alla fornitura a fini umanitari di attrezzature di sminamento e delle relative informazioni tecnologiche.
2. Ciascuna Alta Parte Contraente s'impegna a fornire alla banca dati sullo sminamento, istituita nel Sistema delle Nazioni Unite, informazioni sullo sminamento ed in modo particolare quelle relative a vari mezzi e tecnologie, liste di esperti, organismi specializzati o punti nazionali di contatto sullo sminamento.
3. Ciascuna Alta Parte Contraente in grado di farlo fornira' assistenza per lo sminamento tramite il Sistema delle Nazioni Unite, altri organismi internazionali, ovvero su base bilaterale, oppure contribuira' al Fondo Fiduciario Volontario delle Nazioni Unite per l'Assistenza allo Sminamento.
4. Le richieste di assistenza delle Alte Parti Contraenti, corredate da informazioni pertinenti e circostanziate, potranno essere presentate all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi appropriati o ad altri Stati. Tali richieste potranno essere presentate la Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale le trasmettera' a tutte le Alte Parti Contraenti ed alle organizzazioni internazionali competenti.
5. In caso di richieste indirizzate all'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segretario Generale dell'Organizzazione, nell'ambito delle risorse di cui dispone, potra' provvedere a valutare la situazione e, in collaborazione con l'Alta Parte Contraente richiedente, a determinare quale assistenza convenga fornire per lo sminamento o per l'attuazione del Protocollo. Il Segretario Generale potra' inoltre riferire alle Alte Parti Contraenti su ogni valutazione, come pure sul tipo e la portata dell'assistenza richiesta.
6. Ferme restando le loro norme costituzionali e le altre disposizioni giuridiche, le Alte Parti Contraenti s'impegnano a cooperare ed a trasferire la tecnologia atta a facilitare l'applicazione dei divieti e delle limitazioni pertinenti enunciate nel presente Protocollo.
7. Ciascuna Alta Parte Contraente, ove opportuno, ha diritto di cercare e ricevere da un'altra Alta Parte Contraente assistenza tecnica su una specifica tecnologia, diversa dalle tecnologie sugli armamenti, a seconda delle sue esigenze e nella misura possibile, allo scopo di ridurre qualsiasi periodo di differimento previsto nell'Allegato Tecnico.
Articolo 12
Protezione dagli effetti di campi minati, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni
1. Applicazione
a) Ad eccezione delle forze e delle missioni di cui al paragrafo 2, capoverso a) i) qui di seguito, il presente Articolo si applica unicamente alle missioni che eseguono un mandato in una zona situata sul territorio di un'Alta Parte Contraente e con il consenso della stessa.
b) L'applicazione delle disposizioni del presente Articolo a parti ad un conflitto diverse dalle Alte Parti Contraenti non modifica ne' esplicitamente ne' implicitamente il loro status giuridico o quello del territorio contestato.
c) Le disposizioni del presente Articolo non pregiudicano il vigente diritto internazionale umanitario o gli altri strumenti internazionali, ove applicabili, ovvero le decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite volte a garantire una maggiore protezione al personale di cui al presente Articolo.
2. Forze di mantenimento della pace ed altre forze e missioni
a) Il presente paragrafo si applica a:
i) ogni forza o missione delle Nazioni Unite che espleta in qualsiasi zona operazioni di mantenimento della pace, di osservazione o compiti analoghi, in conformita' alla Carta della Nazioni Unite;
ii) ogni missione istituita in conformita' al Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite e che svolge il suo mandato in una zona di conflitto.
b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, qualora sia invitata in tal senso dal capo di una forza o di una missione a cui si applica il presente paragrafo:
i) adottera' nella misura del possibile le misure atte a proteggere, in ogni zona posta sotto il suo controllo, la forza o la missione contro gli effetti di mine, trappole ed altri ordigni;
ii) qualora cio' sia necessario per proteggere efficacemente tale personale, rimuovera' o rendera' innocue, nella misura in cui e' in grado di farlo, tutte le mine, trappole o altri ordigni nella zona in questione;
iii) informera' il capo della forza o della missione sull'ubicazione di tutti i campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni noti nella zona in cui la missione svolge il suo mandato e, per quanto possibile, mettera' a disposizione del capo della forza o missione tutte le informazioni in suo possesso su tali campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni.
3. Missioni inquirenti o umanitarie del Sistema delle Nazioni Unite a) Il presente paragrafo si applica ad ogni missione inquirente o umanitaria svolta dal Sistema delle Nazioni Unite.
b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, se invitata in tal senso dal capo di una missione a cui si applica il presente paragrafo:
i) assicurera' al personale della missione la protezione descritta al paragrafo 2, capoverso b) i) del presente Articolo;
ii) qualora, per svolgere il suo mandato, la missione necessiti di avere accesso a qualunque luogo posto sotto il suo controllo o di transitare su tale luogo, e al fine di garantire al personale della missione l'incolumita' di accesso a detto luogo o l'incolumita' di transito attraverso lo stesso:
aa) a meno che le ostilita' in corso non lo impediscano,
indichera' al capo missione un itinerario sicuro verso tale luogo, qualora tale informazione sia disponibile; oppure
bb) se le informazioni che consentono di determinare un
itinerario sicuro non possono essere fornite in conformita' al capoverso aa), sgombrera' un passaggio attraverso i campi di mine, a condizione che cio' sia necessario e che vi sia la possibilita' di farlo.
4. Missioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa.
a) Il presente paragrafo si applica ad ogni missione del Comitato Internazionale della Croce Rossa che espleta il suo mandato con il consenso dello Stato o degli Stati d'accoglienza, come previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, se del caso, dai Protocolli addizionali a tali Convenzioni.
b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, si il capo di una missione a cui si applica il presente paragrafo glielo chiedera':
i) assicurera' al personale della missione la protezione
descritta al paragrafo 2, capoverso b) i) del presente Articolo;
ii) prendera' le misure enunciate al paragrafo 3, capoverso b)
ii) del presente Articolo.
5. Altre missioni umanitarie e missioni inquirenti
a) Nella misura in cui esse non siano gia' contemplate dai paragrafi 2, 3 e 4 del presente Articolo, il presente paragrafo si applica alle missioni di seguito menzionate che espletano il loro mandato in una zona di conflitto o recano assistenza alle vittime di un conflitto:
i) ogni missione umanitaria di una societa' nazionale della Croce
Rossa o della Mezzaluna Rossa o della Federazione Internazionale di queste societa';
ii) ogni missione di un'organizzazione umanitaria imparziale, ivi
compresa ogni missione di sminamento umanitaria imparziale;
iii) ogni missione inquirente istituita in applicazione delle
disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, ove applicabile, dei loro Protocolli addizionali.
b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, se il capo di una missione cui si applica il presente paragrafo glielo chiedera', e nella misura del possibile:
i) fornira' al personale della missione la protezione di cui al paragrafo 2, capoverso b) i) del presente Articolo;
ii) prendera' le misure enunciate al paragrafo 3, capoverso b)
ii) del presente Articolo.
6. Riservatezza
Tutte le informazioni fornite a titolo riservato in applicazione delle disposizioni del presente Articolo devono essere trattate in maniera strettamente riservata da colui che le riceve e non devono essere divulgate al di fuori della forza o della missione in questione senza l'autorizzazione espressa di colui che le ha fornite.
7. Rispetto delle leggi e dei regolamenti
Fatti salvi i privilegi e le immunita' di cui beneficiano o le esigenze relative alle loro funzioni, i membri delle forze e delle missioni di cui al presente Articolo:
a) rispetteranno le leggi ed i regolamenti dello Stato di
accoglienza;
b) si asterranno da qualsiasi atto o attivita' incompatibile con il
carattere imparziale ed internazionale delle loro funzioni.
Articolo 13
Consultazioni delle Alte Parti contraenti
1. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a consultarsi ed a cooperare tra di loro su tutte le questioni relative al funzionamento del presente Protocollo. A tal fine, ogni anno si svolgera' una conferenza delle Alte Parti Contraenti.
2. la partecipazione alle conferenze annuali sara' determinata in base alle Norme Procedurali concordate.
3. I lavori della conferenza includeranno:
a) il riesame del funzionamento e dello status del presente
Protocollo;
b) l'esame di questioni sollevate dai rapporti presentati dalle
Alte Parti Contraenti in conformita' con il paragrafo 4 del presente Articolo;
c) la preparazione delle conferenze di revisione; e
d) l'analisi dello sviluppo delle tecnologie atte a proteggere la popolazione civile dagli effetti indiscriminati delle mine,
4. Le Alte Parti Contraenti presenteranno al Depositario, il quale provvedera' a distribuirle a tutte le Alte Parti Contraenti prima della conferenza, relazioni annuali su ciascuno dei seguenti argomenti:
a) divulgazione di informazioni sul presente Protocollo alle forze armate ed alla popolazione civile;
b) programmi di sminamento e di riabilitazione;
c) misure adottate per soddisfare i requisiti tecnici del
Protocollo ed ogni altra informazione utile connessa;
d) legislazione attinente al Protocollo;
e) provvedimenti adottati in materia di scambio internazionale di informazioni tecniche, cooperazione internazionale per lo sminamento e cooperazione e assistenza tecnica;
f) altre questioni pertinenti.
5. Le spese della Conferenza delle Alte Parti Contraenti saranno a carico delle Alte Parti Contraenti e degli Stati che partecipano ai lavori della conferenza senza esserne parte, secondo la tabella delle quote di contributo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, debitamente adattata.
Articolo 14
Osservanza delle disposizioni
1. Ciascuna Alta Parte Contraente prendera' tutte le misure appropriate, anche quelle legislative e di altro tipo, per prevenire e reprimere le violazioni delle disposizioni del presente Protocollo commesse da persone sotto la sua giurisdizione o sul territorio sotto il suo controllo.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente Articolo comprendono quelle necessarie per garantire l'imposizione di sanzioni penali nei confronti di persone che, in occasione di un conflitto armato ed in contrasto con le disposizioni del presente Protocollo, in modo intenzionale uccidono o feriscono gravemente dei civili, e per tradurre tali persone davanti alla giustizia.
3. Ciascuna Alta Parte Contraente esigera' inoltre che le sue forze armate emanino istruzioni militari e procedure operative pertinenti e che i membri delle forze armate ricevano una formazione commensurata ai loro compiti ed alle loro responsabilita', allo scopo di osservare le disposizioni del presente Protocollo.
4. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a consultarsi reciprocamente ed a cooperare tra di loro a livello bilaterale, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o secondo altre procedure internazionali appropriate, per risolvere tutti i problemi che potrebbero derivare riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.
Allegato Tecnico
1. Registrazione
a) La registrazione dell'ubicazione di mine diverse da quelle seminate a distanza, di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni dovra' essere effettuata in conformita' alle seguenti disposizioni:
i) l'ubicazione dei campi di mine, delle zone minate e delle zone dove sono state poste trappole ed altri ordigni deve essere accuratamente specificata, indicando le coordinate di almeno due punti di riferimento e la stima delle dimensioni della zona contenente tali armi in relazione a tali punti di riferimento;
ii) carte, diagrammi ed altri documenti dovranno indicare
l'ubicazione di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni in relazione ai punti di riferimento ed anche il loro perimetro e la loro dimensione;
iii) ai fini della rilevazione e della rimozione di mine, trappole ed altri ordigni, le carte, i diagrammi o gli altri documenti dovranno contenere informazioni complete sul tipo, il numero, il sistema di posa, il tipo di accenditore ed il periodo di vita, la data e l'ora della posa, gli ordigni anti-manipolazione (se esistono) ed altre informazioni pertinenti su tutte le armi che sono state poste.
Possibilmente, la documentazione relativa ad un campo di mine dovra' indicare l'ubicazione esatta di ogni mina, salvo per i campi dove le mine sono disposte in ranghi, nel qual caso e' sufficiente l'ubicazione dei ranghi. L'ubicazione esatta ed il sistema di funzionamento di ogni trappola posta dovranno essere registrati singolarmente.
b) L'ubicazione e la zona in cui si trovano le mine seminate a distanza devono essere specificate mediante le coordinate dei punti di riferimento (in genere situati sugli angoli), quindi verificate e marcate sul suolo alla prima occasione possibile. Il numero totale ed il tipo di mine posate, la data e l'ora della posa ed il termine di auto-distruzione devono anch'essi essere registrati.
c) Devono essere conservati degli esemplari dei documenti ad un livello di comando sufficientemente elevato da garantirne la sicurezza, nella misura del possibile.
d) E' vietato l'impiego di mine fabbricate dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, a meno che le mine non rechino le seguenti informazioni in inglese o nella lingua o nelle rispettive lingue nazionali:
i) nome del paese di origine;
ii) mese ed anno di fabbricazione;
iii) numero di serie o numero del lotto.
Queste indicazioni dovrebbero essere visibili, leggibili, durature e resistenti agli effetti dell'ambiente, per quanto possibile.
2. Specifiche relative alla rivelabilita'
a) Nella composizione delle mine antiuomo fabbricate dopo il 1 gennaio 1997, deve essere inserito un materiale od un dispositivo grazie al quale la mina possa essere individuata da un congegno cercamine corrente e che emetta un segnale di ritorno equivalente al segnale di 8 grammi di ferro o piu' in una massa unica coerente.
b) Nella composizione delle mine antiuomo fabbricate prima del 1 gennaio 1997, deve essere inserito, o attaccato prima della posa in modo tale che sia difficile asportarlo, un materiale o un dispositivo grazie al quale la mina possa essere individuata da un congegno cercamine corrente e che emetta un segnale di ritorno equivalente a quello di 8 grammi di ferro o piu' in una massa unica coerente.
c) Se un'Alta Parte Contraente ritiene di non potersi conformare immediatamente al disposto del capoverso b), puo' dichiarare nel momento in cui notifica la sua adesione al presente Protocollo che differira' l'osservanza del capoverso b) per un periodo non superiore a nove anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Nel frattempo, essa limitera' per quanto possibile l'impiego di mine antiuomo non conformi alla presente disposizione.
3. Specifiche relative all'autodistruzione ed all'autodisattivazione a) Tutte le mine antiuomo seminate a distanza devono essere progettate e fabbricate in modo che non piu' del 10% di mine attivate non si autodistrugga nei 30 giorni successivi alla posa. Ogni mina deve essere dotata di un dispositivo di autodisattivazione di supporto, progettato e fabbricato in modo tale che, insieme con il meccanismo di autodistruzione, non vi sia piu' di una mina attivata su 1.000 ancora in funzione 120 giorni dopo la posa.
b) Tutte le mine antiuomo che non sono seminate a distanza e che sono utilizzate al di fuori delle zone marcate, di cui all'Articolo 5 del presente Protocollo, devono soddisfare i requisiti di autodistruzione e autodisattivazione enunciati al capoverso a).
c) Se un'Alta Parte Contraente ritiene di non potersi immediatamente conformare alle disposizioni dei capoversi a) e/o b), puo' dichiarare, nel momento in cui notifica la sua adesione al presente Protocollo che, per quanto riguarda le mine fabbricate prima dell'entrata in vigore del Protocollo, essa differira' l'osservanza dei capoversi a) e/o b), per un periodo non superiore a nove anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
Durante questo periodo, l'Alta Parte Contraente:
i) s'impegna a limitare per quanto possibile l'impiego di mine
antiuomo non conformi a queste disposizioni;
ii) per quanto riguarda le mine antiuomo posate a distanza, si
conformera' ai requisiti relativi all'autodistruzione o ai requisiti relativi all'autodisattivazione e, per quanto riguarda altre mine antiuomo, soddisfera' almeno i requisiti di autodisattivazione.
4. Segnalazione internazionale dei campi di mine e delle zone minate.
Segnali simili a quello dell'esempio figurante in allegato e descritti di seguito devono essere utilizzati per marcare i campi di mine e le zone minate in modo tale da garantirne la visibilita' e la riconoscibilita' da parte della popolazione civile:
a) dimensioni e forma: un triangolo avente un lato di almeno 28 cm.
(11 pollici) e gli altri due lati di almeno 20 cm. (7,9 pollici), o un quadrato di almeno 15 centimetri (6 pollici) di lato;
b) colore: rosso o arancio con un bordo riflettente giallo;
c) simbolo: il simbolo illustrato nell'Allegato, o ogni altro
simbolo il quale, nella zona dove il segnale deve essere installato, sia agevolmente riconoscibile come indicante una zona pericolosa;
d) lingua: sul segnale dovrebbe figurare la menzione "Mine" in una delle sei lingue ufficiali della Convenzione (arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) e nella lingua o nelle lingue predominanti della regione;
e) spaziatura: i segnali dovrebbero essere posti intorno al campo di mine o alla zona minata ad una distanza sufficiente da poter essere visti da qualsiasi punto da un civile che si avvicina alla zona."
APPENDICE
SEGNALE DI PERICOLO NELLE ZONE DOVE LE MINE SONO STATE POSATE
Parte di provvedimento in formato grafico
PROTOCOLLO SUI DIVIETI O LE RESTRIZIONI ALL'USO DI MINE,
TRAPPOLE ED ALTRI ORDIGNI, EMENDATO IL 3 MAGGIO 1996
(PROTOCOLLO II EMENDATO IL 3 MAGGIO 1996)
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE SUI DIVIETI E LE RESTRIZIONI
ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO
ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE LESIVE O
AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI
ARTICOLO 1: PROTOCOLLO EMENDATO
Il Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole ed altri ordigni (Protocollo II), allegato alla Convenzione sui divieti o le restrizioni all'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati viene emendato come di seguito indicato:
"Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri ordini, modificato il 3 maggio 1996
(Protocollo II modificato il 3 maggio 1996)
Articolo 1
Sfera di applicazione
1. Il presente Protocollo concerne l'impiego su terra di mine, di trappole e di altri ordigni di seguito definiti, comprese le mine posate per interdire l'accesso a spiagge o l'attraversamento di corsi d'acqua o fiumi, ma non si applica all'uso di mine anti-nave utilizzate in mare o in corsi d'acqua interni.
2. Il presente Protocollo si applichera', oltre alle situazioni di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, alle situazioni contemplate all'Articolo 3 e previste dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. Il presente Protocollo non si applichera' in situazioni di tensione e disordini interni quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi che non sono conflitti armati.
3. In caso di conflitti armati che non rivestono carattere internazionale e che si verificano sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ogni parte al conflitto sara' tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni di cui al presente Protocollo.
4. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata al fine di pregiudicare la sovranita' di uno Stato o la responsabilita' del Governo di mantenere o di ristabilire, con ogni mezzo legittimo, l'ordine pubblico nello Stato o di difendere l'unita' nazionale e l'integrita' territoriale dello Stato.
5. Nessuna disposizione del presente Protocollo potra' essere invocata per giustificare un intervento diretto o indiretto, per qualsiasi motivo, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul di cui territorio si verifica tale conflitto.
6. L'applicazione delle norme del presente Protocollo a parti ad un conflitto diverse dalle Alte Parti contraenti che hanno accettato il presente Protocollo, non modifichera', ne' esplicitamente ne' implicitamente, il loro status giuridico o quello del territorio conteso.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo s'intende:
1. Per "mina" un ordigno posato sotto, sopra o in prossimita' del suolo o di un'altra superficie, progettato per esplodere alla presenza, in prossimita' o a contatto di una persona o di un veicolo.
2. Per "mina posata a distanza", una mina non posata direttamente, ma lanciata da un congegno di artiglieria, un missile, un mortaio, o da un congegno analogo, oppure sganciata da un aeromobile. Le mine lanciate da meno di 500 metri da un sistema basato a terra non sono considerate "posate a distanza", a condizione che siano utilizzate conformemente all'Articolo 5 ed agli altri Articoli pertinenti del presente Protocollo.
3. Per "mina antiuomo", una mina progettata essenzialmente per esplodere in presenza, o a contatto di una persona e destinata a porre fuori combattimento, ferire o uccidere una o piu' persone.
4. Per "trappola", ogni ordigno o materiale progettato, costruito o adattato per uccidere o ferire e che funziona inaspettatamente, quando una persona tocca o si avvicina ad un oggetto apparentemente innocuo o svolge un'azione apparentemente sicura.
5. Per "altri ordigni", munizioni e ordigni posati manualmente, compresi ordigni esplosivi improvvisati progettati per uccidere, ferire o danneggiare e che sono azionati manualmente, o con un comando a distanza o che scattano automaticamente dopo un certo periodo di tempo.
6. Per "obiettivo militare", per quanto riguarda gli oggetti, qualunque oggetto che per sua natura, per via della sua ubicazione, della sua destinazione o del suo impiego porti un contributo effettivo all'azione militare, e la cui distruzione, cattura o neutralizzazione totale o parziale rappresentino, nella situazione contingente, un preciso vantaggio militare.
7. Per "obiettivi civili", tutti gli obiettivi che non sono obiettivi militari, secondo la definizione di cui al paragrafo 6 del presente Articolo.
8. Per "campo di mine", una zona definita dove sono state posate delle mine e, per "zona minata", una zona pericolosa per via della presenza di mine. Per "campo di mine fittizio", una zona non minata simulante un campo di mine. L'espressione "campo di mine" comprende anche i campi di mine fittizi.
9. Per "registrazione", un'operazione fisica, amministrativa e tecnico volta ad ottenere tutte le informazioni disponibili atte ad agevolare la localizzazione dei campi di mine, delle zone minate, delle mine, delle trappole e di altri ordigni, per trascriverle nei documenti ufficiali.
10. Per "meccanismo di autodistruzione", un sistema a funzionamento automatico incorporato o agganciato esternamente all'ordigno nel quale e' incorporato o agganciato e che ne assicura la distruzione.
11. Per "meccanismo di auto-neutralizzazione", un sistema a funzionamento automatico incorporato nell'ordigno e che lo rende inoperante.
12. Per "autodisattivazione", il processo automatico che rende l'ordigno inoperante mediante lo scaricamento irreversibile di un elemento indispensabile per il suo funzionamento, per esempio una batteria.
13. Per "telecomando", il comando a distanza.
14. Per "dispositivo anti-manipolazione", un dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte di essa, e' legato, agganciato o posto sotto di essa e scatta in caso di tentativo di manipolazione della mina.
15. Per "trasferimento", oltre allo spostamento fisico delle mine nel o dal territorio nazionale, s'intende il trasferimento del diritto di proprieta' e del controllo sulle mine, ma non la cessione del territorio sul quale le mine sono state posate.
Articolo 3
Restrizioni generali all'uso di mine, trappole e di altri ordigni 1. Il presente articolo si applica:
a) alle mine;
b) alle trappole e
c) agli altri ordigni
2. In conformita' alle disposizioni del presente Protocollo, Ciascuna Alta Parte Contraente o Parte ad un conflitto e' responsabile di tutte le mine, trappole ed altri ordigni che ha utilizzato e s'impegna ad eliminarli, rimuoverli, distruggerli o mantenerli, come specificato all'articolo 10 del presente Protocollo.
3. E' vietato, in qualsiasi circostanza, utilizzare mine, trappole o altri ordigni progettati o tali da provocare lesioni superflue o sofferenze inutili.
4. Le armi cui si applica il presente Articolo dovranno essere rigorosamente conformi alle norme ed ai limiti enunciati nell'Allegato Tecnico per ciascuna particolare categoria.
5. E' vietato utilizzare mine, trappole o altri ordigni dotati di un sistema o di un dispositivo specificamente progettati per far detonare la munizione in presenza di comuni rivelatori di mine, per effetto del loro influsso magnetico o di altri influssi diversi dal contatto, durante l'uso normale nelle operazioni di rilevamento.
6. E' vietato utilizzare mine che si disattivano autonomamente, munite di dispositivo anti-manipolazione progettato per rimanere funzionante dopo che le mine hanno cessato di funzionare.
7. E' vietato in qualsiasi circostanza puntare le armi di cui nel presente Articolo contro la popolazione civile in generale o contro singoli, oppure contro obiettivi civili, a prescindere dal fatto che cio' avvenga a titolo offensivo, difensivo o di rappresaglia.
8. E' vietato l'impiego indiscriminato delle armi cui si applica il presente Articolo. Per impiego indiscriminato, s'intende la posa di tali armi:
a) su o puntate verso un obiettivo non militare. Qualora si dubiti se un obiettivo solitamente adibito a scopi civili, come per esempio un luogo di culto, una casa o altro alloggio o una scuola, sia utilizzato per fornire un contributo effettivo ad un'azione militare, si presume che non venga utilizzato a tal fine;
b) con un metodo o un mezzo di trasporto che non possano essere
puntati contro uno specifico obiettivo militare; oppure
c) che potrebbe provocare incidentalmente vittime nella popolazione
civile, ferite a civili, danni a beni civili o una combinazione di essi, eccessivi rispetto al concreto e diretto vantaggio militare previsto.
9. Nel caso di piu' obiettivi militari nettamente separati e distinti situati in una citta', una localita', un villaggio o altra zona in cui esiste una concentrazione analoga di popolazioni civili o di obiettivi civili, tali obiettivi non devono essere considerati come un unico obiettivo militare.
10. Saranno prese tutte le precauzioni possibili per proteggere i civili dagli effetti delle armi cui si applica il presente Articolo.
Per precauzioni possibili, s'intendono le precauzioni possibili, o che siano possibili in considerazione di tutte le circostanze della situazione contingente, ivi comprese le considerazioni di ordine umanitario e militare. Tali circostanze comprendono, ma non esclusivamente:
a) l'effetto a breve e lungo termine delle mine sulla popolazione civile locale per tutta la durata del campo di mine;
b) le eventuali misure per la protezione dei civili (per esempio: installazione di recinzioni, segnali, avvertimenti e sorveglianza);
c) la disponibilita' e la realizzabilita' di altre alternative;
d) i requisiti militari a breve e lungo termine previsti per un
campo di mine.
11. Deve essere dato un preavviso effettivo, per ogni posa di mine, trappole o altri ordigni che potrebbero danneggiare la popolazione civile, a meno che le circostanze non lo consentano.
Articolo 4
Restrizioni all'impiego di mine antiuomo
E' vietato impiegare mine antiuomo che non sono rilevabili, come specificato al paragrafo 2 dell'Allegato Tecnico.
Articolo 5
Restrizioni all'impiego delle mine antiuomo diverse dalle mine seminate a distanza
1. Il presente Articolo si applica alle mine antiuomo diverse dalle mine posate a distanza.
2. E' vietato utilizzare armi cui il presente Articolo e' applicabile e che non sono conformi alle norme dell'Allegato Tecnico relative all'auto-distruzione ed alla disattivazione, a meno che:
a) tali armi non siano disposte in un perimetro marcato, sorvegliato da personale militare e protetto da una recinzione o da altri mezzi atti ad impedire concretamente ai civili di penetrarvi.
La marcatura deve essere riconoscibile e duratura e deve almeno poter essere vista da chiunque si accinga ad entrare nel perimetro marcato, e
b) tali armi non siano rimosse prima dell'evacuazione della zona, tranne nel caso in cui essa non venga ceduta alle forze di un altro Stato che accetta di farsi carico della manutenzione dei mezzi di protezione previsti dal presente Articolo e, successivamente, della rimozione di queste armi.
3. Una parte ad un conflitto e' esentata dall'obbligo di rispettare le norme dei capoversi a) e b) del paragrafo 2 del presente Articolo solo se impossibilitata ad adempiere a tale obbligo per la perdita forzata del controllo della zona a seguito di un'azione militare del nemico, o se impedita da un'azione militare diretta del nemico. Se la parte riassumera' il controllo della zona, sara' nuovamente tenuta a rispettare tali disposizioni.
4. Se le forze di una parte al conflitto assumono il controllo di una zona in cui sono state posate le armi oggetto del presente Articolo, esse devono per quanto possibile provvedere alla manutenzione e, se del caso, fornire i mezzi di protezione previsti dal presente Articolo fino a quando gli ordigni non siano stati rimossi.
5. Dovranno essere prese tutte le misure possibili per impedire la rimozione non autorizzata, l'alterazione, la distruzione o la dissimulazione di qualsiasi dispositivo, sistema o materiale utilizzato per marcare il perimetro di una zona.
6. Le armi cui si applica il presente Articolo, che proiettano schegge in un arco orizzontale inferiore a 90 (gradi) e siano poste sul suolo o sopra di esso possono essere utilizzate, senza prendere le misure previste al paragrafo 2, capoverso a) del presente Articolo, al massimo per 72 ore se:
a) si trovano nelle immediate vicinanze dell'unita' militare che le
ha seminate e
b) la zona e' sorvegliata da personale militare che impedisca
concretamente ai civili di penetrarvi.
Articolo 6
Restrizioni all'uso di mine seminate a distanza
1. E' vietato usare mine seminate a distanza a meno che siano registrate secondo le disposizioni del paragrafo 1 (b) dell'Allegato Tecnico.
2. E' vietato usare mine antiuomo seminate a distanze che non siano conformi alle disposizioni dell'Allegato Tecnico relative all'autodistruzione ed all'autodisattivazione.
3. E' vietato usare mine seminate a distanze diverse dalle mine antiuomo, a meno che non siano dotate, per quanto possibile, di un efficace meccanismo di autodistruzione o di autoneutralizzazione e di un dispositivo complementare di auto-disattivazione progettato in modo tale che la mina cessi di funzionare quando non serve piu' agli scopi militari per i quali era stata posata.
4. Dovra' essere dato un preavviso effettivo per ogni lancio o sganciamento di mine a distanza suscettibile di danneggiare la popolazione civile, tranne nel caso in cui le circostanze non lo consentano.
Articolo 7
Divieti sull'uso di trappole e di altri ordigni
1. Fatte salve le norme di diritto internazionale applicabili ai conflitti armati ed attinenti a tradimenti e perfidia, e' vietato in qualunque circostanza utilizzare trappole ed altri ordigni che siano in qualche modo attaccati o associati:
a) ad emblemi, cartelli o segnali di protezione riconosciuti a
livello internazionale;
b) a malati, feriti o morti;
c) a luoghi di sepoltura o di cremazione o tombe;
d) ad installazioni, apparecchiature, forniture o trasporti medici;
e) a giocattoli per bambini o ad altri oggetti portatili o a
prodotti destinati all'alimentazione, alla sanita', all'igiene, al vestiario o all'istruzione dei bambini;
f) ad alimentari o bevande;
g) ad utensili da cucina o ad elettrodomestici, tranne che in
centri, siti o depositi di approvvigionamento militari;
h) ad oggetti di carattere chiaramente religioso;
i) a monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che
rappresentano il patrimonio culturale o spirituale di popoli; oppure
j) ad animali o carcasse di animali:
2. E' vietato utilizzare trappole o altri ordigni che hanno l'aspetto di oggetti portatili apparentemente innocui, ma che di fatto sono specificamente progettati e fabbricati per contenere materie esplosive.
3. Fatte slave le disposizioni dell'Articolo 3, e' vietato usare le armi di cui al presente Articolo in qualsiasi citta', localita', villaggio o ogni altra zona in cui esiste un'analoga concentrazione di civili che non sia teatro di combattimento tra forze terrestri, ne' sembra esserlo, meno che:
a) tali armi non siano poste su un obiettivo militare o nelle sue immediate vicinanze, o
b) siano state adottate misure atte a proteggere le popolazioni
civili dagli effetti di tali armi, come lo stazionamento di sentinelle, la pubblicazione di avvertimenti o l'installazione di recinzioni.
Articolo 8
Trasferimenti
1. Al fine di promuovere la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, ciascuna Alta Parte Contraente:
a) s'impegna a non trasferire mine il cui impiego e' vietato dal
presente Protocollo;
b) s'impegna a non trasferire mine ad un destinatario diverso da
uno Stato o un ente statale autorizzato a riceverne;
c) s'impegna ad astenersi dal trasferire mine il cui uso e'
limitato dal presente Protocollo. In particolare, ciascuna Alta Parte Contraente s'impegna a non trasferire mine antiuomo a Stati non vincolati dal presente Protocollo, salvo se lo Stato ricevente accetti di applicare il presente Protocollo;
d) s'impegna ad assicurare che ogni trasferimento effettuato in
conformita' al presente Articolo avvenga nella piu' completa osservanza, da parte sia dello Stato trasferente che dallo Stato ricevente, delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo
e delle norme del diritto internazionale umanitario applicabili.
2. Se un'Alta Parte Contraente dichiara di voler differire l'osservanza di disposizioni specifiche relative all'impiego di alcune mine, come previsto dall'Allegato Tecnico, a tali mine si applichera' comunque il capoverso a) del paragrafo 1 del presente Articolo.
3. In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo, tutte le Alte Parti Contraenti si asterranno da ogni atto non conforme alle disposizioni del capoverso a), paragrafo 1 del presente Articolo.
Articolo 9
Registrazione ed uso di informazioni relative a campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni
1. Tutte le informazioni relative a campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni dovranno essere trascritte in conformita' alle disposizioni dell'Allegato Tecnico.
2. Tutte le trascrizioni devono essere conservate dalle parti al conflitto le quali, dopo la cessazione delle ostilita' attive, adotteranno senza indugio tutte le misure necessarie ed appropriate, ivi compreso l'uso di tali informazioni, per proteggere i civili dagli effetti di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni nelle zone sotto il loro controllo.
Nello stesso tempo, esse metteranno a disposizione all'altra parte o alle altre parti al conflitto, come pure del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tutte le informazioni in loro possesso relative a campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni da esse posizionati in zone che non sono piu' sotto il loro controllo; s'intende tuttavia, fermo restando un criterio di reciprocita', che quando le forze di una parte al conflitto si trovano sul territorio della parte nemica, l'una o l'altra parte puo', per motivi di sicurezza, non fornire tali informazioni al Segretario Generale ed all'altra parte, fino a quando una delle due parti non sara' piu' nel territorio dell'altra. In questo caso, le informazioni che saranno state mantenute segrete dovranno essere comunicate non appena gli interessi di sicurezza lo consentiranno.
Ove possibile, le parti al conflitto cercheranno consenzientemente di rendere pubbliche tali informazioni al piu' presto, rispettando gli interessi di sicurezza di ciascuna parte.
3. Il presente Articolo non pregiudica le disposizioni degli articoli 10 e 12 del presente Protocollo.
Articolo 10
Rimozione di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni e cooperazione internazionale al riguardo
1. Immediatamente dopo la cessazione delle ostilita' attive, tutti i campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni saranno rimossi, ritirati, distrutti o mantenuti in conformita' con l'Articolo 3 ed il paragrafo 2 dell'Articolo 5 del presente Protocollo.
2. Le Alte Parti Contraenti e le parti ad un conflitto sono responsabili dei campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni delle zone poste sotto il loro controllo.
3. Quando una parte non esercita piu' il controllo nelle zone in cui ha disposto campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni, essa fornira' alla parte che ha rilevato il controllo di tali zone l'assistenza tecnica materiale necessaria per adempiere a tale compito, ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo, nella misura consentita da tale parte.
4. Ogni qualvolta necessario, le parti si sforzeranno di concludere un accordo sia tra di loro sia, se del caso, con altri Stati e organizzazioni internazionali per la concessione di assistenza tecnica e materiale, ivi compresa, in determinate circostanze, l'organizzazione di operazioni congiunte necessarie per adempiere a tali compiti.
Articolo 11
Cooperazione ed assistenza tecnologica
1. Ciascuna Alta Parte Contraente s'impegna ad agevolare lo scambio piu' ampio possibile di attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche relative all'applicazione del presente Protocollo ed ai mezzi di sminamento, ed ha diritto di partecipare a tali scambi. In particolare, le Alte Parti Contraenti non imporranno limitazioni indebite alla fornitura a fini umanitari di attrezzature di sminamento e delle relative informazioni tecnologiche.
2. Ciascuna Alta Parte Contraente s'impegna a fornire alla banca dati sullo sminamento, istituita nel Sistema delle Nazioni Unite, informazioni sullo sminamento ed in modo particolare quelle relative a vari mezzi e tecnologie, liste di esperti, organismi specializzati o punti nazionali di contatto sullo sminamento.
3. Ciascuna Alta Parte Contraente in grado di farlo fornira' assistenza per lo sminamento tramite il Sistema delle Nazioni Unite, altri organismi internazionali, ovvero su base bilaterale, oppure contribuira' al Fondo Fiduciario Volontario delle Nazioni Unite per l'Assistenza allo Sminamento.
4. Le richieste di assistenza delle Alte Parti Contraenti, corredate da informazioni pertinenti e circostanziate, potranno essere presentate all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi appropriati o ad altri Stati. Tali richieste potranno essere presentate la Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale le trasmettera' a tutte le Alte Parti Contraenti ed alle organizzazioni internazionali competenti.
5. In caso di richieste indirizzate all'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segretario Generale dell'Organizzazione, nell'ambito delle risorse di cui dispone, potra' provvedere a valutare la situazione e, in collaborazione con l'Alta Parte Contraente richiedente, a determinare quale assistenza convenga fornire per lo sminamento o per l'attuazione del Protocollo. Il Segretario Generale potra' inoltre riferire alle Alte Parti Contraenti su ogni valutazione, come pure sul tipo e la portata dell'assistenza richiesta.
6. Ferme restando le loro norme costituzionali e le altre disposizioni giuridiche, le Alte Parti Contraenti s'impegnano a cooperare ed a trasferire la tecnologia atta a facilitare l'applicazione dei divieti e delle limitazioni pertinenti enunciate nel presente Protocollo.
7. Ciascuna Alta Parte Contraente, ove opportuno, ha diritto di cercare e ricevere da un'altra Alta Parte Contraente assistenza tecnica su una specifica tecnologia, diversa dalle tecnologie sugli armamenti, a seconda delle sue esigenze e nella misura possibile, allo scopo di ridurre qualsiasi periodo di differimento previsto nell'Allegato Tecnico.
Articolo 12
Protezione dagli effetti di campi minati, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni
1. Applicazione
a) Ad eccezione delle forze e delle missioni di cui al paragrafo 2, capoverso a) i) qui di seguito, il presente Articolo si applica unicamente alle missioni che eseguono un mandato in una zona situata sul territorio di un'Alta Parte Contraente e con il consenso della stessa.
b) L'applicazione delle disposizioni del presente Articolo a parti ad un conflitto diverse dalle Alte Parti Contraenti non modifica ne' esplicitamente ne' implicitamente il loro status giuridico o quello del territorio contestato.
c) Le disposizioni del presente Articolo non pregiudicano il vigente diritto internazionale umanitario o gli altri strumenti internazionali, ove applicabili, ovvero le decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite volte a garantire una maggiore protezione al personale di cui al presente Articolo.
2. Forze di mantenimento della pace ed altre forze e missioni
a) Il presente paragrafo si applica a:
i) ogni forza o missione delle Nazioni Unite che espleta in qualsiasi zona operazioni di mantenimento della pace, di osservazione o compiti analoghi, in conformita' alla Carta della Nazioni Unite;
ii) ogni missione istituita in conformita' al Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite e che svolge il suo mandato in una zona di conflitto.
b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, qualora sia invitata in tal senso dal capo di una forza o di una missione a cui si applica il presente paragrafo:
i) adottera' nella misura del possibile le misure atte a proteggere, in ogni zona posta sotto il suo controllo, la forza o la missione contro gli effetti di mine, trappole ed altri ordigni;
ii) qualora cio' sia necessario per proteggere efficacemente tale personale, rimuovera' o rendera' innocue, nella misura in cui e' in grado di farlo, tutte le mine, trappole o altri ordigni nella zona in questione;
iii) informera' il capo della forza o della missione sull'ubicazione di tutti i campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni noti nella zona in cui la missione svolge il suo mandato e, per quanto possibile, mettera' a disposizione del capo della forza o missione tutte le informazioni in suo possesso su tali campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni.
3. Missioni inquirenti o umanitarie del Sistema delle Nazioni Unite a) Il presente paragrafo si applica ad ogni missione inquirente o umanitaria svolta dal Sistema delle Nazioni Unite.
b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, se invitata in tal senso dal capo di una missione a cui si applica il presente paragrafo:
i) assicurera' al personale della missione la protezione descritta al paragrafo 2, capoverso b) i) del presente Articolo;
ii) qualora, per svolgere il suo mandato, la missione necessiti di avere accesso a qualunque luogo posto sotto il suo controllo o di transitare su tale luogo, e al fine di garantire al personale della missione l'incolumita' di accesso a detto luogo o l'incolumita' di transito attraverso lo stesso:
aa) a meno che le ostilita' in corso non lo impediscano,
indichera' al capo missione un itinerario sicuro verso tale luogo, qualora tale informazione sia disponibile; oppure
bb) se le informazioni che consentono di determinare un
itinerario sicuro non possono essere fornite in conformita' al capoverso aa), sgombrera' un passaggio attraverso i campi di mine, a condizione che cio' sia necessario e che vi sia la possibilita' di farlo.
4. Missioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa.
a) Il presente paragrafo si applica ad ogni missione del Comitato Internazionale della Croce Rossa che espleta il suo mandato con il consenso dello Stato o degli Stati d'accoglienza, come previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, se del caso, dai Protocolli addizionali a tali Convenzioni.
b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, si il capo di una missione a cui si applica il presente paragrafo glielo chiedera':
i) assicurera' al personale della missione la protezione
descritta al paragrafo 2, capoverso b) i) del presente Articolo;
ii) prendera' le misure enunciate al paragrafo 3, capoverso b)
ii) del presente Articolo.
5. Altre missioni umanitarie e missioni inquirenti
a) Nella misura in cui esse non siano gia' contemplate dai paragrafi 2, 3 e 4 del presente Articolo, il presente paragrafo si applica alle missioni di seguito menzionate che espletano il loro mandato in una zona di conflitto o recano assistenza alle vittime di un conflitto:
i) ogni missione umanitaria di una societa' nazionale della Croce
Rossa o della Mezzaluna Rossa o della Federazione Internazionale di queste societa';
ii) ogni missione di un'organizzazione umanitaria imparziale, ivi
compresa ogni missione di sminamento umanitaria imparziale;
iii) ogni missione inquirente istituita in applicazione delle
disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, ove applicabile, dei loro Protocolli addizionali.
b) Ciascuna Alta Parte Contraente o parte ad un conflitto, se il capo di una missione cui si applica il presente paragrafo glielo chiedera', e nella misura del possibile:
i) fornira' al personale della missione la protezione di cui al paragrafo 2, capoverso b) i) del presente Articolo;
ii) prendera' le misure enunciate al paragrafo 3, capoverso b)
ii) del presente Articolo.
6. Riservatezza
Tutte le informazioni fornite a titolo riservato in applicazione delle disposizioni del presente Articolo devono essere trattate in maniera strettamente riservata da colui che le riceve e non devono essere divulgate al di fuori della forza o della missione in questione senza l'autorizzazione espressa di colui che le ha fornite.
7. Rispetto delle leggi e dei regolamenti
Fatti salvi i privilegi e le immunita' di cui beneficiano o le esigenze relative alle loro funzioni, i membri delle forze e delle missioni di cui al presente Articolo:
a) rispetteranno le leggi ed i regolamenti dello Stato di
accoglienza;
b) si asterranno da qualsiasi atto o attivita' incompatibile con il
carattere imparziale ed internazionale delle loro funzioni.
Articolo 13
Consultazioni delle Alte Parti contraenti
1. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a consultarsi ed a cooperare tra di loro su tutte le questioni relative al funzionamento del presente Protocollo. A tal fine, ogni anno si svolgera' una conferenza delle Alte Parti Contraenti.
2. la partecipazione alle conferenze annuali sara' determinata in base alle Norme Procedurali concordate.
3. I lavori della conferenza includeranno:
a) il riesame del funzionamento e dello status del presente
Protocollo;
b) l'esame di questioni sollevate dai rapporti presentati dalle
Alte Parti Contraenti in conformita' con il paragrafo 4 del presente Articolo;
c) la preparazione delle conferenze di revisione; e
d) l'analisi dello sviluppo delle tecnologie atte a proteggere la popolazione civile dagli effetti indiscriminati delle mine,
4. Le Alte Parti Contraenti presenteranno al Depositario, il quale provvedera' a distribuirle a tutte le Alte Parti Contraenti prima della conferenza, relazioni annuali su ciascuno dei seguenti argomenti:
a) divulgazione di informazioni sul presente Protocollo alle forze armate ed alla popolazione civile;
b) programmi di sminamento e di riabilitazione;
c) misure adottate per soddisfare i requisiti tecnici del
Protocollo ed ogni altra informazione utile connessa;
d) legislazione attinente al Protocollo;
e) provvedimenti adottati in materia di scambio internazionale di informazioni tecniche, cooperazione internazionale per lo sminamento e cooperazione e assistenza tecnica;
f) altre questioni pertinenti.
5. Le spese della Conferenza delle Alte Parti Contraenti saranno a carico delle Alte Parti Contraenti e degli Stati che partecipano ai lavori della conferenza senza esserne parte, secondo la tabella delle quote di contributo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, debitamente adattata.
Articolo 14
Osservanza delle disposizioni
1. Ciascuna Alta Parte Contraente prendera' tutte le misure appropriate, anche quelle legislative e di altro tipo, per prevenire e reprimere le violazioni delle disposizioni del presente Protocollo commesse da persone sotto la sua giurisdizione o sul territorio sotto il suo controllo.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente Articolo comprendono quelle necessarie per garantire l'imposizione di sanzioni penali nei confronti di persone che, in occasione di un conflitto armato ed in contrasto con le disposizioni del presente Protocollo, in modo intenzionale uccidono o feriscono gravemente dei civili, e per tradurre tali persone davanti alla giustizia.
3. Ciascuna Alta Parte Contraente esigera' inoltre che le sue forze armate emanino istruzioni militari e procedure operative pertinenti e che i membri delle forze armate ricevano una formazione commensurata ai loro compiti ed alle loro responsabilita', allo scopo di osservare le disposizioni del presente Protocollo.
4. Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a consultarsi reciprocamente ed a cooperare tra di loro a livello bilaterale, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o secondo altre procedure internazionali appropriate, per risolvere tutti i problemi che potrebbero derivare riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.
Allegato Tecnico
1. Registrazione
a) La registrazione dell'ubicazione di mine diverse da quelle seminate a distanza, di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni dovra' essere effettuata in conformita' alle seguenti disposizioni:
i) l'ubicazione dei campi di mine, delle zone minate e delle zone dove sono state poste trappole ed altri ordigni deve essere accuratamente specificata, indicando le coordinate di almeno due punti di riferimento e la stima delle dimensioni della zona contenente tali armi in relazione a tali punti di riferimento;
ii) carte, diagrammi ed altri documenti dovranno indicare
l'ubicazione di campi di mine, zone minate, mine, trappole ed altri ordigni in relazione ai punti di riferimento ed anche il loro perimetro e la loro dimensione;
iii) ai fini della rilevazione e della rimozione di mine, trappole ed altri ordigni, le carte, i diagrammi o gli altri documenti dovranno contenere informazioni complete sul tipo, il numero, il sistema di posa, il tipo di accenditore ed il periodo di vita, la data e l'ora della posa, gli ordigni anti-manipolazione (se esistono) ed altre informazioni pertinenti su tutte le armi che sono state poste.
Possibilmente, la documentazione relativa ad un campo di mine dovra' indicare l'ubicazione esatta di ogni mina, salvo per i campi dove le mine sono disposte in ranghi, nel qual caso e' sufficiente l'ubicazione dei ranghi. L'ubicazione esatta ed il sistema di funzionamento di ogni trappola posta dovranno essere registrati singolarmente.
b) L'ubicazione e la zona in cui si trovano le mine seminate a distanza devono essere specificate mediante le coordinate dei punti di riferimento (in genere situati sugli angoli), quindi verificate e marcate sul suolo alla prima occasione possibile. Il numero totale ed il tipo di mine posate, la data e l'ora della posa ed il termine di auto-distruzione devono anch'essi essere registrati.
c) Devono essere conservati degli esemplari dei documenti ad un livello di comando sufficientemente elevato da garantirne la sicurezza, nella misura del possibile.
d) E' vietato l'impiego di mine fabbricate dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, a meno che le mine non rechino le seguenti informazioni in inglese o nella lingua o nelle rispettive lingue nazionali:
i) nome del paese di origine;
ii) mese ed anno di fabbricazione;
iii) numero di serie o numero del lotto.
Queste indicazioni dovrebbero essere visibili, leggibili, durature e resistenti agli effetti dell'ambiente, per quanto possibile.
2. Specifiche relative alla rivelabilita'
a) Nella composizione delle mine antiuomo fabbricate dopo il 1 gennaio 1997, deve essere inserito un materiale od un dispositivo grazie al quale la mina possa essere individuata da un congegno cercamine corrente e che emetta un segnale di ritorno equivalente al segnale di 8 grammi di ferro o piu' in una massa unica coerente.
b) Nella composizione delle mine antiuomo fabbricate prima del 1 gennaio 1997, deve essere inserito, o attaccato prima della posa in modo tale che sia difficile asportarlo, un materiale o un dispositivo grazie al quale la mina possa essere individuata da un congegno cercamine corrente e che emetta un segnale di ritorno equivalente a quello di 8 grammi di ferro o piu' in una massa unica coerente.
c) Se un'Alta Parte Contraente ritiene di non potersi conformare immediatamente al disposto del capoverso b), puo' dichiarare nel momento in cui notifica la sua adesione al presente Protocollo che differira' l'osservanza del capoverso b) per un periodo non superiore a nove anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Nel frattempo, essa limitera' per quanto possibile l'impiego di mine antiuomo non conformi alla presente disposizione.
3. Specifiche relative all'autodistruzione ed all'autodisattivazione a) Tutte le mine antiuomo seminate a distanza devono essere progettate e fabbricate in modo che non piu' del 10% di mine attivate non si autodistrugga nei 30 giorni successivi alla posa. Ogni mina deve essere dotata di un dispositivo di autodisattivazione di supporto, progettato e fabbricato in modo tale che, insieme con il meccanismo di autodistruzione, non vi sia piu' di una mina attivata su 1.000 ancora in funzione 120 giorni dopo la posa.
b) Tutte le mine antiuomo che non sono seminate a distanza e che sono utilizzate al di fuori delle zone marcate, di cui all'Articolo 5 del presente Protocollo, devono soddisfare i requisiti di autodistruzione e autodisattivazione enunciati al capoverso a).
c) Se un'Alta Parte Contraente ritiene di non potersi immediatamente conformare alle disposizioni dei capoversi a) e/o b), puo' dichiarare, nel momento in cui notifica la sua adesione al presente Protocollo che, per quanto riguarda le mine fabbricate prima dell'entrata in vigore del Protocollo, essa differira' l'osservanza dei capoversi a) e/o b), per un periodo non superiore a nove anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
Durante questo periodo, l'Alta Parte Contraente:
i) s'impegna a limitare per quanto possibile l'impiego di mine
antiuomo non conformi a queste disposizioni;
ii) per quanto riguarda le mine antiuomo posate a distanza, si
conformera' ai requisiti relativi all'autodistruzione o ai requisiti relativi all'autodisattivazione e, per quanto riguarda altre mine antiuomo, soddisfera' almeno i requisiti di autodisattivazione.
4. Segnalazione internazionale dei campi di mine e delle zone minate.
Segnali simili a quello dell'esempio figurante in allegato e descritti di seguito devono essere utilizzati per marcare i campi di mine e le zone minate in modo tale da garantirne la visibilita' e la riconoscibilita' da parte della popolazione civile:
a) dimensioni e forma: un triangolo avente un lato di almeno 28 cm.
(11 pollici) e gli altri due lati di almeno 20 cm. (7,9 pollici), o un quadrato di almeno 15 centimetri (6 pollici) di lato;
b) colore: rosso o arancio con un bordo riflettente giallo;
c) simbolo: il simbolo illustrato nell'Allegato, o ogni altro
simbolo il quale, nella zona dove il segnale deve essere installato, sia agevolmente riconoscibile come indicante una zona pericolosa;
d) lingua: sul segnale dovrebbe figurare la menzione "Mine" in una delle sei lingue ufficiali della Convenzione (arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) e nella lingua o nelle lingue predominanti della regione;
e) spaziatura: i segnali dovrebbero essere posti intorno al campo di mine o alla zona minata ad una distanza sufficiente da poter essere visti da qualsiasi punto da un civile che si avvicina alla zona."
APPENDICE
SEGNALE DI PERICOLO NELLE ZONE DOVE LE MINE SONO STATE POSATE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B - art. 2
ARTICOLO 2: ENTRATA IN VIGORE
Il Protocollo modificato entrera' in vigore come previsto al paragrafo 1, capoverso b) dell'Articolo 8 della Convenzione.
Il Protocollo modificato entrera' in vigore come previsto al paragrafo 1, capoverso b) dell'Articolo 8 della Convenzione.
Annesso C
ANNESSO C
Dichiarazione finale
LE ALTE PARTI CONTRAENTI ALLA CONVENZIONE SUI DIVIETI O LE RESTRIZIONI ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE LESIVE O AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI, RIUNITESI A VIENNA DAL 25 SETTEMBRE AL 13 OTTOBRE 1995, E SUCCESSIVAMENTE A GINEVRA DAL 15 AL 19 GENNAIO 1996 NELLA PRIMA RIPRESA DELLA SESSIONE ED A GINEVRA DAL 22 APRILE AL 3 MAGGIO 1996 NELLA SECONDA RIPRESA DELLA SESSIONE, AL FINE DI RIVEDERE LA PORTATA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI ALLEGATI ALLA STESSA, ED ESAMINARE OGNI PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE O DEI PROTOCOLLI ESISTENTI, COME PURE PROPOSTE DI PROTOCOLLI ADDIZIONALI RELATIVI AD ALTRE CATEGORIE DI ARMI CONVENZIONALI NON PREVISTE DAI PROTOCOLLI ALLEGATI ESISTENTI.
Profondamente preoccupate per gli effetti indiscriminati dell'uso irresponsabile delle mine terrestri, in particolare delle mine terrestri antiuomo che ogni settimana risultano uccidere o menomare centinaia di persone, per la maggior parte civili disarmati, ostacolano lo sviluppo economico e la ricostruzione ed hanno altre gravi conseguenze, quali impedire il rimpatrio dei rifugiati ed il ritorno dei profughi che si sono spostati all'interno del paese;
Seriamente preoccupate per le sofferenze e le ferite subite dai civili per l'uso irresponsabile e la proliferazione di mine terrestri, trappole ed altri dispositivi ed in particolare per il grave problema delle mine terrestri antiuomo;
Ribadendo che e' necessario rafforzare la cooperazione internazionale in materia di divieti o di restrizioni all'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati;
Ribadendo la loro convinzione che un accordo generale e verificabile sui divieti o le restrizioni all'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati ridurrebbe in maniera significativa le sofferenze di civili e combattenti;
Accogliendo con favore l'adozione di un Protocollo II emendato sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole ed altri dispositivi;
Notando che le mine antiuomo seminate a distanza possono rappresentare un grave pericolo per la vita e la sopravvivenza della popolazione civile, in modo particolare a causa dei loro metodi di posa e della conseguente difficolta' per contrassegnarle e recintarle;
Ribadendo inoltre che e' necessario rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sminamento e stanziare maggiori risorse a tal fine;
Riconoscendo il ruolo importante che possono svolgere la comunita' internazionale, ed in modo particolare gli Stati implicati nello spiegamento di mine, prestando assistenza per lo sminamento nei paesi interessati, mediante la fornitura di carte topografiche e delle informazioni necessarie, nonche' di un'assistenza tecnica e materiale atte a sminare o rendere in altro modo inoffensivi i campi di mine, le mine e le trappole esistenti;
Esprimendo il loro apprezzamento per i contributi finanziari forniti dagli Stati e dalle organizzazioni regionali al Fondo Fiduciario Volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza allo sminamento, e per i contributi in natura forniti al meccanismo permanente per lo sminamento delle Nazioni Unite;
Prendendo atto delle moratorie nazionali e di altre misure unilaterali per arrestare la fabbricazione, l'esportazione, il trasferimento o la vendita di mine terrestri antiuomo, a ridimensionare gli arsenali e ad adottare una legislazione che si ponga come obiettivo la totale eliminazione di tali armi;
Notando inoltre che un certo numero di Stati si astiene altresi' dall'acquistare, fabbricare, trasferire e immagazzinare mine terrestri antiuomo;
Notando il fatto che un numero crescente di Stati e di organizzazioni internazionali regionali e non governative fanno del loro meglio per ottenere con urgenza la totale eliminazione delle mine terrestri antiuomo;
Consapevoli dell'urgente necessita' di opporsi alla minaccia, silenziosa e invisibile che le armi laser accecanti costituiscono per la vista dell'uomo;
Accogliendo con favore l'adozione del Protocollo IV sulle armi laser accecanti, quale codificazione e sviluppo graduale delle norme del diritto internazionale;
Notando che in avvenire potrebbero essere esaminate un certo numero di questioni, per esempio nell'ambito di una conferenza di revisione e tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ivi compresa la questione del divieto di utilizzare, fabbricare, immagazzinare e trasferire armi laser accecanti e la questione dell'osservanza delle norme relative a tali armi, come pure altre questioni pertinenti, quali la definizione di "cecita' permanente" comprendente anche il concetto di "campo visivo";
Riconoscendo il ruolo specifico del Comitato Internazionale della Croce Rossa, ed incoraggiandolo a continuare a lavorare per agevolare ulteriormente la ratifica e l'adesione alla Convenzione, a divulgarne i contenuti ed a mettere a disposizione la sua esperienza nelle future Conferenze di revisione;
Riconoscendo gli impagabili sforzi umanitari delle organizzazioni non governative nei conflitti armati, e apprezzando il livello tecnico del loro contributo ai lavori della Conferenza di revisione;
DICHIARANO SOLENNEMENTE:
di impegnarsi a rispettare gli obiettivi e le disposizioni della
Convenzione e dei suoi Protocolli allegati quale autorevole
strumento internazionale che disciplina l'uso di certe armi
convenzionali che possono essere considerate eccessivamente
lesive o aventi effetti indiscriminati;
di essere determinati a fare appello a tutti gli Stati che non lo
abbiano ancora fatto, perche' prendano tutte le misure
richieste per divenire il prima possibile parti alla
Convenzione ed ai suoi Protocolli allegati, e gli Stati
successori affinche' adottino provvedimenti appropriati,
volti a far si che il presente strumento divenga alla fine
universale;
di essere convinti che gli Stati debbano perseguire strenuamente
l'obiettivo dell'eliminazione finale delle mine terrestri
antiuomo, in conformita' ai termini della Risoluzione 50/70
(O) dell'Assemblea Generale della Nazioni Unite;
di impegnarsi a continuare strenuamente a perseguire la totale messa al bando dei trasferimenti di tutte le mine terrestri
antiuomo nel contesto della loro eliminazione finale, in
conformita' ai termini della Risoluzione 50/70 (O)
dell'Assemblea Generale della Nazioni Unite;
di essere soddisfatti dell'adozione del Protocollo II emendato sulle mine, le trappole ed altri dispositivi;
che i divieti e le restrizioni all'uso ed al trasferimento di mine
antiuomo nel Protocollo II agevoleranno e consentiranno di
agevolare e far progredire il conseguimento dello scopo
ultimo dell'eliminazione finale delle mine antiuomo, in
conformita' ai termini della Risoluzione 50/70 (O)
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
di annettere importanza alla tempestiva entrata in vigore del
Protocollo emendato e di auspicare che tutti gli Stati, in
attesa della sua entrata in vigore, rispettino e
garantiscano l'osservanza delle disposizioni piu'
importanti del Protocollo emendato in tutta la misura del
possibile;
di impegnarsi a mantenere sotto esame le disposizioni del Protocollo II, per far si' che vengano affrontate tutte le questioni
relative alle armi ivi contemplate;
che nulla nel Protocollo II emendato sara' considerato contrario agli
scopi ed ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni
Unite;
di impegnarsi a mettere al bando tutte le mine seminate a distanza
sprovviste di caratteristiche efficienti di
autodisattivazione e di meccanismi di auto-distruzione o di
auto-neutralizzazione e di essere consapevoli della
necessita' di adoperarsi strenuamente per ottenere la messa
al bando di tutte le mine antiuomo seminate a distanza,
mentre verranno messe a punto alternative affidabili che
riducano in maniera significativa i rischi per la
popolazione civile;
di riconoscere che, per facilitare ed accelerare le operazioni di
sminamento, e' importante applicare il divieto di usare
mine antiuomo non rilevabili;
di impegnarsi a rafforzare la cooperazione internazionale per lo
sminamento, lo sviluppo e la divulgazione di tecnologie
piu' efficaci per lo sminamento ed il trasferimento di
tecnologie, in modo da agevolare l'applicazione dei divieti
e delle restrizioni di cui al Protocollo II, e di
adoperarsi per stanziare le risorse necessarie a tal fine; di impegnarsi ad assistere, nella misura del possibile, le missioni umanitarie imparziali di sminamento, che operano con il
consenso dello Stato di accoglienza e/o degli Stati parti
al conflitto interessati, in particolare fornendo loro
tutte le informazioni necessarie in loro possesso
sull'ubicazione di tutti i campi di mine, zone minate,
trappole ed altri dispositivi di cui si sia a conoscenza
nella zona in cui la missione svolge le sue funzioni;
di riconoscere che il numero crescente di moratorie nazionali e di
altri provvedimenti unilaterali che limitano o bloccano la
fabbricazione, l'uso, l'esportazione, il trasferimento, la
vendita o l'immagazzinamento di mine antiuomo, e che mirano
a conseguire la loro eliminazione finale, sono iniziative
incoraggianti;
che incoraggeranno gli sforzi delle Nazioni Unite e di altre
organizzazioni per affrontare tutti i problemi relativi
alle mine terrestri;
di essere soddisfatti dell'adozione del Protocollo sulle armi laser accecanti (Protocollo IV) della Convenzione;
di essere convinti che e' importante che il Protocollo IV entri in vigore il prima possibile;
di desiderare che tutti gli Stati, in attesa dell'entrata in vigore, rispettino e garantiscano il rispetto delle disposizioni
piu' importanti del Protocollo IV in tutta la misura del
possibile;
di riconoscere che e' necessario conseguire il divieto totale di armi
laser accecanti, il cui uso e trasferimento sono vietati
dal Protocollo IV;
di essere intenzionati a mantenere sotto esame il problema degli effetti accecanti connessi all'uso dei sistemi laser;
di impegnarsi a dar seguito al processo di revisione iniziato con la prima Conferenza di Revisione e, a tal fine, di istituire
un regolare meccanismo di revisione per la Convenzione ed i
suoi Protocolli allegati.
Le Alte Parti Contraenti riconoscono che gli importanti principi e disposizioni contenuti nella presente Dichiarazione Finale possono altresi' fungere da base per potenziare ulteriormente la Convenzione ed i suoi Protocolli, ed esprimono la loro determinazione di attuarli.
Revisione del Preambolo
Paragrafo 3 del Preambolo
La Conferenza richiama l'obbligo di determinare, al momento della progettazione, della messa a punto, dell'acquisto o dell'adozione di nuove armi, mezzi e metodi bellici, se l'uso degli stessi potrebbe, in tutte o in alcune circostanze, essere proibito da qualsiasi norma di diritto internazionale applicabile alle Alte Parti Contraenti.
Paragrafo 8 del Preambolo
La Conferenza ribadisce l'esigenza di proseguire la codificazione e lo sviluppo progressivo delle norme di diritto internazionale applicabili a certe armi convenzionali che possono essere eccessivamente lesive o avere effetti indiscriminati.
Paragrafo 10 del Preambolo
La Conferenza sottolinea l'esigenza di ottenere una maggiore adesione alla Convenzione ed ai suoi Protocolli allegati. La Conferenza accoglie con favore le recenti ratifiche ed adesioni alla Convenzione ed ai suoi Protocolli allegati e sollecita le Alte Parti Contraenti ad annettere la massima priorita' a tutti i passi diplomatici volti a favorire una maggiore adesione, allo scopo di ottenere, entro l'anno 2000, un'adesione universale alla Convenzione.
Revisione degli articoli
Articolo 1
La Conferenza prende atto e conferma che le Alte Parti Contraenti hanno ampliato la portata del Protocollo II.
Articolo 2
La Conferenza ribadisce che nulla nella Convenzione o nei suoi Protocolli allegati sara' interpretato nel senso di esentare le Alte Parti Contraenti da altri obblighi loro imposti dal diritto umanitario internazionale.
Articolo 3
La Conferenza prende atto delle disposizioni dell'Articolo 3.
Articolo 4
La Conferenza prende atto del fatto che 58 Stati hanno ratificato, accettato, aderito o succeduto alla Convenzione.
La Conferenza fa appello a tutti gli Stati che non sono parti alla presente Convenzione affinche' ratifichino, accettino, approvino la Convenzione o vi aderiscano, a seconda dei casi, in modo da contribuire a conseguire l'adesione universale alla Convenzione.
In tale contesto, la Conferenza invita le Alte Parti Contraenti ad incoraggiare ulteriori adesioni alla Convenzione ed ai suoi Protocolli allegati.
Articolo 5
La Conferenza prende atto delle disposizioni dell'Articolo 5.
Articolo 6
La Conferenza sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale per quanto riguarda la divulgazione della Convenzione e dei suoi Protocolli allegati e riconosce l'importanza di una collaborazione multilaterale relativa all'istruzione, allo scambio di esperienze a tutti i livelli, allo scambio di formatori ed all'organizzazione di seminari congiunti.
La Conferenza prende atto di un invito di un'Alta Parte Contraente ad un seminario sulla divulgazione.
Articolo 7
La Conferenza prende atto delle disposizioni dell'Articolo 7.
Articolo 8
La Conferenza decide di comune accordo che, in futuro, le Conferenze di Revisione dovrebbero aver luogo con maggiore frequenza, e che occorrerebbe prendere in considerazione la possibilita' di tenere una Conferenza di Revisione ogni cinque anni. La Conferenza decide, in conformita' all'Articolo 8.3 (c), di indire un'altra Conferenza cinque anni dopo l'entrata in vigore degli emendamenti adottati dalla prima Conferenza di Revisione, ma in ogni caso non piu' tardi dell'anno 2001, con riunioni preparatorie di esperti aventi inizio, ove necessario, sin dall'anno 2000.
La Conferenza accoglie con favore l'adozione del testo di un Protocollo II emendato in conformita' al capoverso 3 (a) del presente Articolo.
La Conferenza richiama le disposizioni del capoverso 3 (b) del presente Articolo, che stabilisce di prendere in considerazione ogni proposta di protocolli addizionali relativi ad altre categorie di armi convenzionali non previste dagli esistenti Protocolli allegati.
La Conferenza accoglie con favore l'adozione, avvenuta il 13 ottobre 1995, del testo di un Protocollo addizionale sulle armi laser accecanti (Protocollo IV).
La Conferenza propone che la prossima Conferenza di Revisione prenda in considerazione la possibilita' di preparare un eventuale Protocollo addizionale sulle armi e munizioni di piccolo calibro.
La Conferenza propone che la prossima Conferenza di revisione prenda in considerazione ulteriori misure per le mine navali ed altre armi convenzionali che si ritiene possano causare sofferenze inutili o avere effetti indiscriminati.
Articolo 9
La Conferenza prende atto con soddisfazione del fatto che le disposizioni del presente Articolo non sono state chiamate in causa.
Articolo 10
La Conferenza prende atto delle disposizioni dell'Articolo 10.
Articolo 11
La Conferenza prende atto della richiesta della delegazione della Cina di rettificare il testo originale in lingua cinese della Convenzione e dei suoi Protocolli allegati.
Revisione dei Protocolli
Protocolli sui frammenti non rilevabili (Protocollo I)
La Conferenza prende atto delle disposizioni del presente Protocollo.
Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri dispositivi (Protocollo II) e Annesso Tecnico al Protocollo.
La Conferenza ha passato in rassegna in maniera esauriente la portata ed il funzionamento del Protocollo originale. La Conferenza e' seriamente preoccupata per il fatto che ogni settimana, malgrado l'esistenza del Protocollo, centinaia di persone, per la maggior parte civili disarmati, risultano uccise o menomate per via degli effetti indiscriminati di un uso irresponsabile di mine terrestri, in particolare di mine antiuomo; ed inoltre che i civili disarmati continuano ad essere vittime degli effetti indiscriminati dell'uso irresponsabile di trappole e di altri dispositivi. Tali azioni ostacolano altresi' l'agricoltura, lo sviluppo economico e la ricostruzione ed impediscono il rimpatrio dei rifugiati ed il ritorno dei profughi che si sono spostati all'interno del paese, causando situazioni intollerabili in molte parti del mondo.
La Conferenza ha concluso che il Protocollo originale dovrebbe essere rafforzato in numerose parti. Di conseguenza, la Conferenza adotta il Protocollo emendato, che migliora sensibilmente le parti relative alla portata di applicazione, alle restrizioni generali dal punto di vista umanitario, ai divieti ed alle limitazioni sostanziali all'uso delle mine, ai trasferimenti, alle norme sull'osservanza, agli obblighi di sminamento, nonche' al settore della cooperazione tecnologica e prevede che tali questioni ed altre ivi relative potrebbero essere ulteriormente trattate nelle future Conferenze di Revisione, in modo particolare per quanto riguarda i problemi umanitari.
La Conferenza incoraggia le Alte Parti Contraenti che rinviano l'attuazione dei requisiti tecnici specificati nell'Annesso Tecnico ad adoperarsi al meglio per conformarsi a tali requisiti, in conformita' ai paragrafi 2 e 3 dell'Annesso Tecnico durante il periodo di attesa.
La Conferenza si augura che la prima riunione annuale di Stati parte, che sara' indetta in conformita' con il nuovo Articolo 13, si terra' dopo l'entrata in vigore del Protocollo emendato.
La Conferenza propone che il Depositario indica al piu' presto, dopo l'entrata in vigore del Protocollo, una riunione preparatoria per la prima Conferenza Annuale delle Parti, ai sensi dell'Articolo 13 del Protocollo emendato. Tale riunione preparatoria dovrebbe elaborare e proporre, per la Conferenza Annuale, un progetto di Norme Procedurali della Conferenza ed i punti dell'ordine del giorno, che potrebbero includere il riesame del funzionamento e dello status del Protocollo.
La Conferenza riconosce l'ottimo lavoro svolto dalle agenzie e dagli organi pertinenti delle Nazioni Unite, dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, in conformita' con il suo mandato di assistere le vittime di guerra e delle ONG in determinati settori quali, in particolare, l'assistenza chirurgica e la riabilitazione delle vittime delle mine, la realizzazione di programmi di sensibilizzazione al problema delle mine e dello sminamento.
Protocollo sui divieti o le limitazioni all'uso di armi incendiarie (Protocollo III)
La Conferenza prende atto delle disposizioni del presente Protocollo.
Dichiarazione finale
LE ALTE PARTI CONTRAENTI ALLA CONVENZIONE SUI DIVIETI O LE RESTRIZIONI ALL'USO DI CERTE ARMI CONVENZIONALI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE ECCESSIVAMENTE LESIVE O AVENTI EFFETTI INDISCRIMINATI, RIUNITESI A VIENNA DAL 25 SETTEMBRE AL 13 OTTOBRE 1995, E SUCCESSIVAMENTE A GINEVRA DAL 15 AL 19 GENNAIO 1996 NELLA PRIMA RIPRESA DELLA SESSIONE ED A GINEVRA DAL 22 APRILE AL 3 MAGGIO 1996 NELLA SECONDA RIPRESA DELLA SESSIONE, AL FINE DI RIVEDERE LA PORTATA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI ALLEGATI ALLA STESSA, ED ESAMINARE OGNI PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE O DEI PROTOCOLLI ESISTENTI, COME PURE PROPOSTE DI PROTOCOLLI ADDIZIONALI RELATIVI AD ALTRE CATEGORIE DI ARMI CONVENZIONALI NON PREVISTE DAI PROTOCOLLI ALLEGATI ESISTENTI.
Profondamente preoccupate per gli effetti indiscriminati dell'uso irresponsabile delle mine terrestri, in particolare delle mine terrestri antiuomo che ogni settimana risultano uccidere o menomare centinaia di persone, per la maggior parte civili disarmati, ostacolano lo sviluppo economico e la ricostruzione ed hanno altre gravi conseguenze, quali impedire il rimpatrio dei rifugiati ed il ritorno dei profughi che si sono spostati all'interno del paese;
Seriamente preoccupate per le sofferenze e le ferite subite dai civili per l'uso irresponsabile e la proliferazione di mine terrestri, trappole ed altri dispositivi ed in particolare per il grave problema delle mine terrestri antiuomo;
Ribadendo che e' necessario rafforzare la cooperazione internazionale in materia di divieti o di restrizioni all'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati;
Ribadendo la loro convinzione che un accordo generale e verificabile sui divieti o le restrizioni all'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente lesive o aventi effetti indiscriminati ridurrebbe in maniera significativa le sofferenze di civili e combattenti;
Accogliendo con favore l'adozione di un Protocollo II emendato sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole ed altri dispositivi;
Notando che le mine antiuomo seminate a distanza possono rappresentare un grave pericolo per la vita e la sopravvivenza della popolazione civile, in modo particolare a causa dei loro metodi di posa e della conseguente difficolta' per contrassegnarle e recintarle;
Ribadendo inoltre che e' necessario rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sminamento e stanziare maggiori risorse a tal fine;
Riconoscendo il ruolo importante che possono svolgere la comunita' internazionale, ed in modo particolare gli Stati implicati nello spiegamento di mine, prestando assistenza per lo sminamento nei paesi interessati, mediante la fornitura di carte topografiche e delle informazioni necessarie, nonche' di un'assistenza tecnica e materiale atte a sminare o rendere in altro modo inoffensivi i campi di mine, le mine e le trappole esistenti;
Esprimendo il loro apprezzamento per i contributi finanziari forniti dagli Stati e dalle organizzazioni regionali al Fondo Fiduciario Volontario delle Nazioni Unite per l'assistenza allo sminamento, e per i contributi in natura forniti al meccanismo permanente per lo sminamento delle Nazioni Unite;
Prendendo atto delle moratorie nazionali e di altre misure unilaterali per arrestare la fabbricazione, l'esportazione, il trasferimento o la vendita di mine terrestri antiuomo, a ridimensionare gli arsenali e ad adottare una legislazione che si ponga come obiettivo la totale eliminazione di tali armi;
Notando inoltre che un certo numero di Stati si astiene altresi' dall'acquistare, fabbricare, trasferire e immagazzinare mine terrestri antiuomo;
Notando il fatto che un numero crescente di Stati e di organizzazioni internazionali regionali e non governative fanno del loro meglio per ottenere con urgenza la totale eliminazione delle mine terrestri antiuomo;
Consapevoli dell'urgente necessita' di opporsi alla minaccia, silenziosa e invisibile che le armi laser accecanti costituiscono per la vista dell'uomo;
Accogliendo con favore l'adozione del Protocollo IV sulle armi laser accecanti, quale codificazione e sviluppo graduale delle norme del diritto internazionale;
Notando che in avvenire potrebbero essere esaminate un certo numero di questioni, per esempio nell'ambito di una conferenza di revisione e tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ivi compresa la questione del divieto di utilizzare, fabbricare, immagazzinare e trasferire armi laser accecanti e la questione dell'osservanza delle norme relative a tali armi, come pure altre questioni pertinenti, quali la definizione di "cecita' permanente" comprendente anche il concetto di "campo visivo";
Riconoscendo il ruolo specifico del Comitato Internazionale della Croce Rossa, ed incoraggiandolo a continuare a lavorare per agevolare ulteriormente la ratifica e l'adesione alla Convenzione, a divulgarne i contenuti ed a mettere a disposizione la sua esperienza nelle future Conferenze di revisione;
Riconoscendo gli impagabili sforzi umanitari delle organizzazioni non governative nei conflitti armati, e apprezzando il livello tecnico del loro contributo ai lavori della Conferenza di revisione;
DICHIARANO SOLENNEMENTE:
di impegnarsi a rispettare gli obiettivi e le disposizioni della
Convenzione e dei suoi Protocolli allegati quale autorevole
strumento internazionale che disciplina l'uso di certe armi
convenzionali che possono essere considerate eccessivamente
lesive o aventi effetti indiscriminati;
di essere determinati a fare appello a tutti gli Stati che non lo
abbiano ancora fatto, perche' prendano tutte le misure
richieste per divenire il prima possibile parti alla
Convenzione ed ai suoi Protocolli allegati, e gli Stati
successori affinche' adottino provvedimenti appropriati,
volti a far si che il presente strumento divenga alla fine
universale;
di essere convinti che gli Stati debbano perseguire strenuamente
l'obiettivo dell'eliminazione finale delle mine terrestri
antiuomo, in conformita' ai termini della Risoluzione 50/70
(O) dell'Assemblea Generale della Nazioni Unite;
di impegnarsi a continuare strenuamente a perseguire la totale messa al bando dei trasferimenti di tutte le mine terrestri
antiuomo nel contesto della loro eliminazione finale, in
conformita' ai termini della Risoluzione 50/70 (O)
dell'Assemblea Generale della Nazioni Unite;
di essere soddisfatti dell'adozione del Protocollo II emendato sulle mine, le trappole ed altri dispositivi;
che i divieti e le restrizioni all'uso ed al trasferimento di mine
antiuomo nel Protocollo II agevoleranno e consentiranno di
agevolare e far progredire il conseguimento dello scopo
ultimo dell'eliminazione finale delle mine antiuomo, in
conformita' ai termini della Risoluzione 50/70 (O)
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
di annettere importanza alla tempestiva entrata in vigore del
Protocollo emendato e di auspicare che tutti gli Stati, in
attesa della sua entrata in vigore, rispettino e
garantiscano l'osservanza delle disposizioni piu'
importanti del Protocollo emendato in tutta la misura del
possibile;
di impegnarsi a mantenere sotto esame le disposizioni del Protocollo II, per far si' che vengano affrontate tutte le questioni
relative alle armi ivi contemplate;
che nulla nel Protocollo II emendato sara' considerato contrario agli
scopi ed ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni
Unite;
di impegnarsi a mettere al bando tutte le mine seminate a distanza
sprovviste di caratteristiche efficienti di
autodisattivazione e di meccanismi di auto-distruzione o di
auto-neutralizzazione e di essere consapevoli della
necessita' di adoperarsi strenuamente per ottenere la messa
al bando di tutte le mine antiuomo seminate a distanza,
mentre verranno messe a punto alternative affidabili che
riducano in maniera significativa i rischi per la
popolazione civile;
di riconoscere che, per facilitare ed accelerare le operazioni di
sminamento, e' importante applicare il divieto di usare
mine antiuomo non rilevabili;
di impegnarsi a rafforzare la cooperazione internazionale per lo
sminamento, lo sviluppo e la divulgazione di tecnologie
piu' efficaci per lo sminamento ed il trasferimento di
tecnologie, in modo da agevolare l'applicazione dei divieti
e delle restrizioni di cui al Protocollo II, e di
adoperarsi per stanziare le risorse necessarie a tal fine; di impegnarsi ad assistere, nella misura del possibile, le missioni umanitarie imparziali di sminamento, che operano con il
consenso dello Stato di accoglienza e/o degli Stati parti
al conflitto interessati, in particolare fornendo loro
tutte le informazioni necessarie in loro possesso
sull'ubicazione di tutti i campi di mine, zone minate,
trappole ed altri dispositivi di cui si sia a conoscenza
nella zona in cui la missione svolge le sue funzioni;
di riconoscere che il numero crescente di moratorie nazionali e di
altri provvedimenti unilaterali che limitano o bloccano la
fabbricazione, l'uso, l'esportazione, il trasferimento, la
vendita o l'immagazzinamento di mine antiuomo, e che mirano
a conseguire la loro eliminazione finale, sono iniziative
incoraggianti;
che incoraggeranno gli sforzi delle Nazioni Unite e di altre
organizzazioni per affrontare tutti i problemi relativi
alle mine terrestri;
di essere soddisfatti dell'adozione del Protocollo sulle armi laser accecanti (Protocollo IV) della Convenzione;
di essere convinti che e' importante che il Protocollo IV entri in vigore il prima possibile;
di desiderare che tutti gli Stati, in attesa dell'entrata in vigore, rispettino e garantiscano il rispetto delle disposizioni
piu' importanti del Protocollo IV in tutta la misura del
possibile;
di riconoscere che e' necessario conseguire il divieto totale di armi
laser accecanti, il cui uso e trasferimento sono vietati
dal Protocollo IV;
di essere intenzionati a mantenere sotto esame il problema degli effetti accecanti connessi all'uso dei sistemi laser;
di impegnarsi a dar seguito al processo di revisione iniziato con la prima Conferenza di Revisione e, a tal fine, di istituire
un regolare meccanismo di revisione per la Convenzione ed i
suoi Protocolli allegati.
Le Alte Parti Contraenti riconoscono che gli importanti principi e disposizioni contenuti nella presente Dichiarazione Finale possono altresi' fungere da base per potenziare ulteriormente la Convenzione ed i suoi Protocolli, ed esprimono la loro determinazione di attuarli.
Revisione del Preambolo
Paragrafo 3 del Preambolo
La Conferenza richiama l'obbligo di determinare, al momento della progettazione, della messa a punto, dell'acquisto o dell'adozione di nuove armi, mezzi e metodi bellici, se l'uso degli stessi potrebbe, in tutte o in alcune circostanze, essere proibito da qualsiasi norma di diritto internazionale applicabile alle Alte Parti Contraenti.
Paragrafo 8 del Preambolo
La Conferenza ribadisce l'esigenza di proseguire la codificazione e lo sviluppo progressivo delle norme di diritto internazionale applicabili a certe armi convenzionali che possono essere eccessivamente lesive o avere effetti indiscriminati.
Paragrafo 10 del Preambolo
La Conferenza sottolinea l'esigenza di ottenere una maggiore adesione alla Convenzione ed ai suoi Protocolli allegati. La Conferenza accoglie con favore le recenti ratifiche ed adesioni alla Convenzione ed ai suoi Protocolli allegati e sollecita le Alte Parti Contraenti ad annettere la massima priorita' a tutti i passi diplomatici volti a favorire una maggiore adesione, allo scopo di ottenere, entro l'anno 2000, un'adesione universale alla Convenzione.
Revisione degli articoli
Articolo 1
La Conferenza prende atto e conferma che le Alte Parti Contraenti hanno ampliato la portata del Protocollo II.
Articolo 2
La Conferenza ribadisce che nulla nella Convenzione o nei suoi Protocolli allegati sara' interpretato nel senso di esentare le Alte Parti Contraenti da altri obblighi loro imposti dal diritto umanitario internazionale.
Articolo 3
La Conferenza prende atto delle disposizioni dell'Articolo 3.
Articolo 4
La Conferenza prende atto del fatto che 58 Stati hanno ratificato, accettato, aderito o succeduto alla Convenzione.
La Conferenza fa appello a tutti gli Stati che non sono parti alla presente Convenzione affinche' ratifichino, accettino, approvino la Convenzione o vi aderiscano, a seconda dei casi, in modo da contribuire a conseguire l'adesione universale alla Convenzione.
In tale contesto, la Conferenza invita le Alte Parti Contraenti ad incoraggiare ulteriori adesioni alla Convenzione ed ai suoi Protocolli allegati.
Articolo 5
La Conferenza prende atto delle disposizioni dell'Articolo 5.
Articolo 6
La Conferenza sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale per quanto riguarda la divulgazione della Convenzione e dei suoi Protocolli allegati e riconosce l'importanza di una collaborazione multilaterale relativa all'istruzione, allo scambio di esperienze a tutti i livelli, allo scambio di formatori ed all'organizzazione di seminari congiunti.
La Conferenza prende atto di un invito di un'Alta Parte Contraente ad un seminario sulla divulgazione.
Articolo 7
La Conferenza prende atto delle disposizioni dell'Articolo 7.
Articolo 8
La Conferenza decide di comune accordo che, in futuro, le Conferenze di Revisione dovrebbero aver luogo con maggiore frequenza, e che occorrerebbe prendere in considerazione la possibilita' di tenere una Conferenza di Revisione ogni cinque anni. La Conferenza decide, in conformita' all'Articolo 8.3 (c), di indire un'altra Conferenza cinque anni dopo l'entrata in vigore degli emendamenti adottati dalla prima Conferenza di Revisione, ma in ogni caso non piu' tardi dell'anno 2001, con riunioni preparatorie di esperti aventi inizio, ove necessario, sin dall'anno 2000.
La Conferenza accoglie con favore l'adozione del testo di un Protocollo II emendato in conformita' al capoverso 3 (a) del presente Articolo.
La Conferenza richiama le disposizioni del capoverso 3 (b) del presente Articolo, che stabilisce di prendere in considerazione ogni proposta di protocolli addizionali relativi ad altre categorie di armi convenzionali non previste dagli esistenti Protocolli allegati.
La Conferenza accoglie con favore l'adozione, avvenuta il 13 ottobre 1995, del testo di un Protocollo addizionale sulle armi laser accecanti (Protocollo IV).
La Conferenza propone che la prossima Conferenza di Revisione prenda in considerazione la possibilita' di preparare un eventuale Protocollo addizionale sulle armi e munizioni di piccolo calibro.
La Conferenza propone che la prossima Conferenza di revisione prenda in considerazione ulteriori misure per le mine navali ed altre armi convenzionali che si ritiene possano causare sofferenze inutili o avere effetti indiscriminati.
Articolo 9
La Conferenza prende atto con soddisfazione del fatto che le disposizioni del presente Articolo non sono state chiamate in causa.
Articolo 10
La Conferenza prende atto delle disposizioni dell'Articolo 10.
Articolo 11
La Conferenza prende atto della richiesta della delegazione della Cina di rettificare il testo originale in lingua cinese della Convenzione e dei suoi Protocolli allegati.
Revisione dei Protocolli
Protocolli sui frammenti non rilevabili (Protocollo I)
La Conferenza prende atto delle disposizioni del presente Protocollo.
Protocollo sui divieti o le restrizioni all'uso di mine, trappole e altri dispositivi (Protocollo II) e Annesso Tecnico al Protocollo.
La Conferenza ha passato in rassegna in maniera esauriente la portata ed il funzionamento del Protocollo originale. La Conferenza e' seriamente preoccupata per il fatto che ogni settimana, malgrado l'esistenza del Protocollo, centinaia di persone, per la maggior parte civili disarmati, risultano uccise o menomate per via degli effetti indiscriminati di un uso irresponsabile di mine terrestri, in particolare di mine antiuomo; ed inoltre che i civili disarmati continuano ad essere vittime degli effetti indiscriminati dell'uso irresponsabile di trappole e di altri dispositivi. Tali azioni ostacolano altresi' l'agricoltura, lo sviluppo economico e la ricostruzione ed impediscono il rimpatrio dei rifugiati ed il ritorno dei profughi che si sono spostati all'interno del paese, causando situazioni intollerabili in molte parti del mondo.
La Conferenza ha concluso che il Protocollo originale dovrebbe essere rafforzato in numerose parti. Di conseguenza, la Conferenza adotta il Protocollo emendato, che migliora sensibilmente le parti relative alla portata di applicazione, alle restrizioni generali dal punto di vista umanitario, ai divieti ed alle limitazioni sostanziali all'uso delle mine, ai trasferimenti, alle norme sull'osservanza, agli obblighi di sminamento, nonche' al settore della cooperazione tecnologica e prevede che tali questioni ed altre ivi relative potrebbero essere ulteriormente trattate nelle future Conferenze di Revisione, in modo particolare per quanto riguarda i problemi umanitari.
La Conferenza incoraggia le Alte Parti Contraenti che rinviano l'attuazione dei requisiti tecnici specificati nell'Annesso Tecnico ad adoperarsi al meglio per conformarsi a tali requisiti, in conformita' ai paragrafi 2 e 3 dell'Annesso Tecnico durante il periodo di attesa.
La Conferenza si augura che la prima riunione annuale di Stati parte, che sara' indetta in conformita' con il nuovo Articolo 13, si terra' dopo l'entrata in vigore del Protocollo emendato.
La Conferenza propone che il Depositario indica al piu' presto, dopo l'entrata in vigore del Protocollo, una riunione preparatoria per la prima Conferenza Annuale delle Parti, ai sensi dell'Articolo 13 del Protocollo emendato. Tale riunione preparatoria dovrebbe elaborare e proporre, per la Conferenza Annuale, un progetto di Norme Procedurali della Conferenza ed i punti dell'ordine del giorno, che potrebbero includere il riesame del funzionamento e dello status del Protocollo.
La Conferenza riconosce l'ottimo lavoro svolto dalle agenzie e dagli organi pertinenti delle Nazioni Unite, dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, in conformita' con il suo mandato di assistere le vittime di guerra e delle ONG in determinati settori quali, in particolare, l'assistenza chirurgica e la riabilitazione delle vittime delle mine, la realizzazione di programmi di sensibilizzazione al problema delle mine e dello sminamento.
Protocollo sui divieti o le limitazioni all'uso di armi incendiarie (Protocollo III)
La Conferenza prende atto delle disposizioni del presente Protocollo.