Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Allo scopo di garantire la continuita' del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e' rinnovata con decor renza 21 novembre 1997 per un u1terore triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente dell Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, non puo' essere ampliata. Sono fatte salve, comunque, le acquisizioni di impianti conseguenti all'esercizio di opzioni gia' concordate alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni da tale data, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e' tenuta a presentare al Ministero delle comunicazioni la relativa documentazione.
3. All'inizio e al termine di ciascuna delle trasmissioni di cui al comma 1, il Centro di produzione S.p.a. e' tenuto ad evidenziare, mediante appositi messaggi, rispettivamente il termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo di informazione di partito.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati in L. 11.500.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dei e , e' il seguente:
"1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all' , il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti gia' disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale".
"4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalita' e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 e' pari a lire 10 miliardi annui".
- La convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il Centro di produzione S.p.a. per la concessione del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e' stata stipulata a seguito di apposita gara cui sono stati invitati tutti i concessionari per la radiodiffusione in ambito nazionale ed e' stata approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1994.
- Il testo del , e' il seguente:
"Art. 24 (Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicita'). - 1. Con l'atto di concessione di cui all' , possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari".
- Il testo dell'art. 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, e' il seguente:
"Art. 14 (Rete parlamentare). - 1. La concessionaria e' impegnata a realizzare con tutte le possibilita' diffusive la rete radiofonica di impianti di cui all'allegato C. Tale rete e' riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari in attuazione dell' .
2. La rete sara' realizzata sulla base di piani esecutivi presentati entro il mese di ottobre del 1997 al Ministero, e previa autorizzazione dello stesso, con assegnazione delle necessarie frequenze. La scelta delle sedute da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento.
3. La concessionaria si impegna all'avvio del servizio di rete parlamentare a terra a partire e dal 1 gennaio 1998. In ogni caso dal 1 novembre 1997, con carattere aggiuntivo, si avviera' la diffusione via satellite, in analogico ed in digitale del canale radiofonico parlamentare".
Art. 2.
1. Il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' abrogato.
2. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti e per i quali le societa' editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997, nonche' a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1 gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parla- mento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio, e' corrisposto:".
3. Il commma 29, ultimo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere interpretato nel senso che il limite del 50 per cento ivi previsto e' riferito unicamente all'ammontare dei contributi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, fatto salvo l'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, stabilito nel limite del 70 per cento dei costi per le imprese editrici di giornali dall'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e nell'80 per cento dei costi per le imprese radiofoniche dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' , quale risulta modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al , e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata , sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell' e dell' , e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro.
Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, nonche' ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della citata , anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere a) e b). Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicita' la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa. Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento, e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all' , come modificato dall' , esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della societa' che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata . Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all' , e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie".
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti e per i quali le societa' editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997, nonche' a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico a decorrere dal 1 gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. (Abrogato).
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica, qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al , come modificato dall' , a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al .
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonche' della residua documentazione prevista dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una societa' di revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio".
- Il , e' il seguente:
"29. All' , dopo le parole: ''comma 8'' sono inserite le seguenti: ''limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, con esclusione dell'applicazione dell' .'' Al medesimo art. 3, comma 2, della citata , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per le cooperative di giornalisti editrici di quotidiani di cui al presente comma la testata deve essere editata da almeno tre anni''. L'ammontare dei contributi previsti dai , e , e dall'art 4, comma 2, della stessa legge, non puo' comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi".
- Il testo del , e' il seguente:
"2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1".
- L' , e' il seguente:
"Art. 2. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto dall' , e dall' , e' raddoppiato.
2. All' , le parole: ''60 per cento dei costi'' sono sostituite dalle altre: ''70 per cento dei costi''".
- Il testo del , come modificato dall' , e' il seguente:
"12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11".
Art. 3.
1. In via di interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria, i contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi gia' previsti dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.
Nota all' :
- L' , e' il seguente:
"Art. 3. - 1. E' stanziata la somma di lire due miliardi annui per la corresponsione di contributi in favore di quotidiani in lingua slovena, di cui all' . All'onere relativo, per gli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento ''Riforma della dirigenza statale''".
Art. 4.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222 ))
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maccanico, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Flick