Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 8.
1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilita' del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonche' di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e' organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e' diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attivita' di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettivita' e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di periodiche attivita' addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonche' per la definizione delle modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresi' definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti e' preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operativita' dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 8:
- I testi dell' e dell' , sono i seguenti:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vi gore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo".
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11, il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla , dalla , e dal , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell' , le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell' , il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e re distribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle comunita', considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell' , e successive modificazioni, un piu' razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del , prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell' , e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall' e , fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente di personale indicato nel regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui alle tabelle A e B allegate alla ; prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato al personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di comando e' motivata da attivita' svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla richiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla , sono corrispondentemente ridotte".
- La , reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della citata e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal , e successive modificazioni, con i documenti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrale periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 10.
1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta della lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile e' istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
((
3. La Consulta nazionale per il servizio civile e' composta da non piu' di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
))
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonche' sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attivita' della Consulta.
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 19.
1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.
(6) (7) (8) (9) (11) (12) ((13))
(6) (7) (8) (9) (11) (12) ((13))
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 11, comma 6-bis) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014".
Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 11, comma 6-bis) che "Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014".
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015".
Il D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015".
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 481) che "Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 50.000.000 per l'anno 2019".
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 481) che "Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati euro 50.000.000 per l'anno 2019".
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone piu' vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 21 milioni di euro per l'anno 2020".
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone piu' vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 21 milioni di euro per l'anno 2020".
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 83, comma 1) che gli stanziamenti per il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dal presente articolo sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 83, comma 1) che gli stanziamenti per il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dal presente articolo sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 4) che "Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022".
Il D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 4) che "Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022".
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2024".
Il D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2024".
Art. 20.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
Art. 21.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 22.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick