Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 del protocollo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 408 milioni annue a decorrere dal 1977, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Protocollo
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
TRASFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA DEL 1979 RELATIVO AD UNA NUOVA
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ZOLFO
Le Parti
Determinate a dare effetto alla Convenzione sull'inquinamento trasfrontaliero a lunga distanza,
Preoccupate per il fatto che, nelle regioni esposte dell'Europa e dell'America del Nord, le emissioni di zolfo e di altri inquinanti atomosferici continuano ad essere trasportate al di la' delle frontiere internazionali, causando danni estesi a risorse naturali d'importanza vitale per l'ambiente e l'economia come le foreste, i suoli, le acque nonche' ai materiali, compresi i monumenti storici, e che hanno in alcune circostanze, effetti nocivi per la salute,
Determinate ad adottare misure cautelari in previsione delle emissioni di inquinanti atmosferici e per prevenire o ridurre al minimo queste emissioni e attenuarne gli effetti nocivi,
Convinte che in caso di rischio di danno grave o irreversibile, la mancanza di certezze scientifiche non puo' essere un motivo per rinviare indeterminatamente tali misure, rimanendo inteso che le misure cautelari adottate riguardo alle emissioni d'inquinanti atmosferici dovrebbero avere la migliore redditivita' possibile,
Consapevoli del fatto che i provvedimenti adottati per limitare le commissioni di zolfo e di altri inquinanti atmosferici contribuiranno a proteggere l'ambiente sensibile della regione artica,
Considerando che le principali fonti d'inquinamento atmosferico, che contribuiscono all'acidificazione dell'ambiente, sono la combustione dei combustibili fossili per la produzione di energia ed i principali processi tecnologici utilizzati nei vari settori industriali e nei trasporti che comportano emissioni di zolfo, di ossidi di azoto e di altri inquinanti,
Consapevoli della necessita' di adottare nella lotta contro l'inquinamento atmosferico, un approccio regionale basato sulla migliore redditivita' possibile, che tenga conto delle variazioni di effetti e dei costi di questa lotta a livello dei vari paesi,
Auspicando prendere misure piu' efficaci per controllare e ridurre le emissioni di zolfo;
Consapevoli che una politica di limitazione delle emissioni di zolfo, a prescindere dalla sua redditivita' a livello regionale, comporta un onere economico alquanto gravoso per i paesi in transizione verso un'economia di mercato,
Ricordando che le misure prese per ridurre le emissioni di zolfo non possono essere un mezzo per esercitare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile ne' un modo indiretto per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali,
Prendendo in considerazione i dati scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, i processi atmosferici e gli effetti sull'ambiente degli ossidi di zolfo, nonche' il costo delle misure di riduzione,
Consapevoli che, alla stregua delle emissioni di zolfo, anche le emissioni di ossido di azoto e di ammoniaca provocano un'acidificazione dell'ambiente,
Notando che, in virtu' della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, e' stato istituito un accordo per l'elaborazione di politiche nazionali e la definizione di misure corrispondenti per lottare contro i mutamenti climatici, cio' dovendo, in linea di massima, dar luogo ad una riduzione delle emissioni di zolfo,
Ribadendo la necessita' di garantire uno sviluppo sostenibile e razionale dal punto di vista ecologico,
Riconoscendo la necessita' di proseguire la cooperazione scientifica e tecnica per perfezionare l'approccio basato sui carici critici ed i livelli critici e compiere sforzi per valutare i vari inquinanti atmosferici ed i loro diversi effetti sull'ambiente, i materiali e la salute,
Sottolineando il fatto che le conoscenze scientifiche e tecniche sono in fase di progresso, e che occorrera' tener conto del loro sviluppo nell'esaminare la rilevanza degli obblighi contratti ai sensi del presente Protocollo, e decidere le ulteriori misure da adottare,
In considerazione del Protocollo relativo alla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri di almeno il 30%, adottato ad Helsinki il 8 luglio 1985 e delle misure gia' adottate da vari paesi aventi per effetto di ridurre le emissioni di zolfo,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Protocollo,
1. Per "Convenzione" s'intende la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottato a Ginevra il 13 novembre 1979;
2. Per "EMEP" si intende il Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
3. Per "Organo esecutivo" s'intende l'Organo esecutivo della Convenzione, costituito in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 10 della Convenzione;
4. Per "Commissione" s'intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa;
5. Per "Parti", a meno che il contesto non si opponga a tale interpretazione, si intendono le Parti al presente Protocollo;
6. Per zona geografica delle attivita' dell'EMEP " si intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;
7. Per "ZGOS" si intendono le zone di gestione degli ossidi di zolfo specificati all'annesso III secondo le condizioni enunciate al paragrafo 3 dell'articolo 2;
8. Per "carico critico" si intende una valutazione quantitativa dell'esposizione ad uno o piu' inquinanti sotto la quale, secondo le attuali conoscenze, non vi sono effetti nocivi significativi per determinati elementi sensibili dell'ambiente;
9. Per "livelli critici" s'intendono le concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera oltre ai quali secondo le attuali conoscenze, vi possono essere effetti nocivi diretti per i riceventi come gli esseri umani, le piante, gli ecosistemi o i materiali;
10. Per "deposito critico di zolfo" s'intende una valutazione quantitativa dell'esposizione ai composti ossidati dello zolfo in considerazione degli effetti dell'assorbimento di cationi basici e dei depositi di cationi basici al di qua dei quali, in base alle attuali conoscenze, non vi sono effetti nocivi degni di nota su determinati elementi sensibili dell'ambiente;
11. Per "emissione" s'intende la fuoruscita di sostanze nell'atmosfera;
12. Per "emissioni di zolfo" s'intende l'insieme delle emissioni nell'atmosfera, espresse in chilotonnellate di anidride solforosa (kt S02), di composti solforosi di origine antropica, ad esclusione delle emissioni provenienti dalle navi utilizzate per il trasporto internazionale al di la delle acque territoriali;
13. Per "combustibile" s'intende ogni sostanza combustibile, solida, liquida o gassosa, ad eccezione dei rifiuti domestici e dei rifiuti tossici o pericolosi;
14. Per "fonte fissa di combustione" s'intende ogni apparecchio tecnico o gruppo di apparecchi tecnici situati in uno stesso luogo e che sviluppano o sono suscettibili di sviluppare gas residuali attraverso un fornello comune nel quale si procede all'ossidazione del combustibile per utilizzare il calore prodotto;
15. Per "nuova grande fonte fissa di combustione" si intende ogni fonte fissa di combustione la cui costruzione o modifica di rilievo e' autorizzata dopo il 31 dicembre 1995 et il cui apporto termico, quando funziona a piena capacita', e' di almeno 50 MWth. Spetta alle autorita' nazionali competenti stabilire quale sia una modifica di rilievo, in considerazione di fattori come i vantaggi che tale modifica presenta per l'ambiente;
16. "Per grande fonte fissa di combustione esistente" si intende ogni fonte fissa di combustione il cui apporto termico, quando funziona a piena capacita', e' di almeno 50 Mwth;
17. Per gasolio si intende ogni prodotto petrolifero derivante dall'HS 2710 o ogni prodotto petrolifero il quale, in ragione dei suoi limiti di distillazione, fa parte della categoria dei prodotti di distillazione medi destinati ad esser utilizzati come combustibili e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distillano a 350 gradi C;
18. Per "valore limite di emissione" s'intende la concentrazione ammissibile di composti solforosi espressi in anidride solforosa nei gas residuali provenienti da una fonte fissa di combustione, espressa in massa per volume di questi gas, gli stessi espressi in mg SO2/Nm3, nell'ipotesi di un tenore in ossigeno (in volume) nei gas residuali del 3% per i combustibili liquidi e gassosi e del 6% per i combustibili solidi;
19. Per "limite di emissione" s'intende la quantita' totale ammissibile di composti solforosi espressi in anidride solforosa e proveniente da una fonte di combustione o da un insieme di fonti di combustione situate sia in uno stesso luogo sia in una determinata zona geografica, ed espressa in chilotonnellate annue;
20. Per "tasso di desolforazione" s'intende il rapporto tra la quantita' di zolfo prelevato alla fonte di combustione in un determinato periodo e la quantita' di zolfo presente nel combustibile, che viene introdotto negli impianti di combustione ed utilizzato nello stesso periodo;
21. Per "bilancio dello zolfo" s'intende una matrice riepilogativa degli apporti, cosi' come calcolati, di emissioni le cui fonti sono situate in zone specificate, ai depositi dei composti ossidati solforosi in zone riceventi.
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
TRASFRONTALIERO A LUNGA DISTANZA DEL 1979 RELATIVO AD UNA NUOVA
RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI ZOLFO
Le Parti
Determinate a dare effetto alla Convenzione sull'inquinamento trasfrontaliero a lunga distanza,
Preoccupate per il fatto che, nelle regioni esposte dell'Europa e dell'America del Nord, le emissioni di zolfo e di altri inquinanti atomosferici continuano ad essere trasportate al di la' delle frontiere internazionali, causando danni estesi a risorse naturali d'importanza vitale per l'ambiente e l'economia come le foreste, i suoli, le acque nonche' ai materiali, compresi i monumenti storici, e che hanno in alcune circostanze, effetti nocivi per la salute,
Determinate ad adottare misure cautelari in previsione delle emissioni di inquinanti atmosferici e per prevenire o ridurre al minimo queste emissioni e attenuarne gli effetti nocivi,
Convinte che in caso di rischio di danno grave o irreversibile, la mancanza di certezze scientifiche non puo' essere un motivo per rinviare indeterminatamente tali misure, rimanendo inteso che le misure cautelari adottate riguardo alle emissioni d'inquinanti atmosferici dovrebbero avere la migliore redditivita' possibile,
Consapevoli del fatto che i provvedimenti adottati per limitare le commissioni di zolfo e di altri inquinanti atmosferici contribuiranno a proteggere l'ambiente sensibile della regione artica,
Considerando che le principali fonti d'inquinamento atmosferico, che contribuiscono all'acidificazione dell'ambiente, sono la combustione dei combustibili fossili per la produzione di energia ed i principali processi tecnologici utilizzati nei vari settori industriali e nei trasporti che comportano emissioni di zolfo, di ossidi di azoto e di altri inquinanti,
Consapevoli della necessita' di adottare nella lotta contro l'inquinamento atmosferico, un approccio regionale basato sulla migliore redditivita' possibile, che tenga conto delle variazioni di effetti e dei costi di questa lotta a livello dei vari paesi,
Auspicando prendere misure piu' efficaci per controllare e ridurre le emissioni di zolfo;
Consapevoli che una politica di limitazione delle emissioni di zolfo, a prescindere dalla sua redditivita' a livello regionale, comporta un onere economico alquanto gravoso per i paesi in transizione verso un'economia di mercato,
Ricordando che le misure prese per ridurre le emissioni di zolfo non possono essere un mezzo per esercitare una discriminazione arbitraria o ingiustificabile ne' un modo indiretto per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali,
Prendendo in considerazione i dati scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, i processi atmosferici e gli effetti sull'ambiente degli ossidi di zolfo, nonche' il costo delle misure di riduzione,
Consapevoli che, alla stregua delle emissioni di zolfo, anche le emissioni di ossido di azoto e di ammoniaca provocano un'acidificazione dell'ambiente,
Notando che, in virtu' della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, e' stato istituito un accordo per l'elaborazione di politiche nazionali e la definizione di misure corrispondenti per lottare contro i mutamenti climatici, cio' dovendo, in linea di massima, dar luogo ad una riduzione delle emissioni di zolfo,
Ribadendo la necessita' di garantire uno sviluppo sostenibile e razionale dal punto di vista ecologico,
Riconoscendo la necessita' di proseguire la cooperazione scientifica e tecnica per perfezionare l'approccio basato sui carici critici ed i livelli critici e compiere sforzi per valutare i vari inquinanti atmosferici ed i loro diversi effetti sull'ambiente, i materiali e la salute,
Sottolineando il fatto che le conoscenze scientifiche e tecniche sono in fase di progresso, e che occorrera' tener conto del loro sviluppo nell'esaminare la rilevanza degli obblighi contratti ai sensi del presente Protocollo, e decidere le ulteriori misure da adottare,
In considerazione del Protocollo relativo alla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri di almeno il 30%, adottato ad Helsinki il 8 luglio 1985 e delle misure gia' adottate da vari paesi aventi per effetto di ridurre le emissioni di zolfo,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
DEFINIZIONI
Ai fini del presente Protocollo,
1. Per "Convenzione" s'intende la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottato a Ginevra il 13 novembre 1979;
2. Per "EMEP" si intende il Programma concordato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa;
3. Per "Organo esecutivo" s'intende l'Organo esecutivo della Convenzione, costituito in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 10 della Convenzione;
4. Per "Commissione" s'intende la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa;
5. Per "Parti", a meno che il contesto non si opponga a tale interpretazione, si intendono le Parti al presente Protocollo;
6. Per zona geografica delle attivita' dell'EMEP " si intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) adottato a Ginevra il 28 settembre 1984;
7. Per "ZGOS" si intendono le zone di gestione degli ossidi di zolfo specificati all'annesso III secondo le condizioni enunciate al paragrafo 3 dell'articolo 2;
8. Per "carico critico" si intende una valutazione quantitativa dell'esposizione ad uno o piu' inquinanti sotto la quale, secondo le attuali conoscenze, non vi sono effetti nocivi significativi per determinati elementi sensibili dell'ambiente;
9. Per "livelli critici" s'intendono le concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera oltre ai quali secondo le attuali conoscenze, vi possono essere effetti nocivi diretti per i riceventi come gli esseri umani, le piante, gli ecosistemi o i materiali;
10. Per "deposito critico di zolfo" s'intende una valutazione quantitativa dell'esposizione ai composti ossidati dello zolfo in considerazione degli effetti dell'assorbimento di cationi basici e dei depositi di cationi basici al di qua dei quali, in base alle attuali conoscenze, non vi sono effetti nocivi degni di nota su determinati elementi sensibili dell'ambiente;
11. Per "emissione" s'intende la fuoruscita di sostanze nell'atmosfera;
12. Per "emissioni di zolfo" s'intende l'insieme delle emissioni nell'atmosfera, espresse in chilotonnellate di anidride solforosa (kt S02), di composti solforosi di origine antropica, ad esclusione delle emissioni provenienti dalle navi utilizzate per il trasporto internazionale al di la delle acque territoriali;
13. Per "combustibile" s'intende ogni sostanza combustibile, solida, liquida o gassosa, ad eccezione dei rifiuti domestici e dei rifiuti tossici o pericolosi;
14. Per "fonte fissa di combustione" s'intende ogni apparecchio tecnico o gruppo di apparecchi tecnici situati in uno stesso luogo e che sviluppano o sono suscettibili di sviluppare gas residuali attraverso un fornello comune nel quale si procede all'ossidazione del combustibile per utilizzare il calore prodotto;
15. Per "nuova grande fonte fissa di combustione" si intende ogni fonte fissa di combustione la cui costruzione o modifica di rilievo e' autorizzata dopo il 31 dicembre 1995 et il cui apporto termico, quando funziona a piena capacita', e' di almeno 50 MWth. Spetta alle autorita' nazionali competenti stabilire quale sia una modifica di rilievo, in considerazione di fattori come i vantaggi che tale modifica presenta per l'ambiente;
16. "Per grande fonte fissa di combustione esistente" si intende ogni fonte fissa di combustione il cui apporto termico, quando funziona a piena capacita', e' di almeno 50 Mwth;
17. Per gasolio si intende ogni prodotto petrolifero derivante dall'HS 2710 o ogni prodotto petrolifero il quale, in ragione dei suoi limiti di distillazione, fa parte della categoria dei prodotti di distillazione medi destinati ad esser utilizzati come combustibili e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite di distillazione, distillano a 350 gradi C;
18. Per "valore limite di emissione" s'intende la concentrazione ammissibile di composti solforosi espressi in anidride solforosa nei gas residuali provenienti da una fonte fissa di combustione, espressa in massa per volume di questi gas, gli stessi espressi in mg SO2/Nm3, nell'ipotesi di un tenore in ossigeno (in volume) nei gas residuali del 3% per i combustibili liquidi e gassosi e del 6% per i combustibili solidi;
19. Per "limite di emissione" s'intende la quantita' totale ammissibile di composti solforosi espressi in anidride solforosa e proveniente da una fonte di combustione o da un insieme di fonti di combustione situate sia in uno stesso luogo sia in una determinata zona geografica, ed espressa in chilotonnellate annue;
20. Per "tasso di desolforazione" s'intende il rapporto tra la quantita' di zolfo prelevato alla fonte di combustione in un determinato periodo e la quantita' di zolfo presente nel combustibile, che viene introdotto negli impianti di combustione ed utilizzato nello stesso periodo;
21. Per "bilancio dello zolfo" s'intende una matrice riepilogativa degli apporti, cosi' come calcolati, di emissioni le cui fonti sono situate in zone specificate, ai depositi dei composti ossidati solforosi in zone riceventi.
Art. 2
Articolo 2
OBBLIGHI FONDAMENTALI
1. Le Parti controllano e riducono le loro emissioni di zolfo per proteggere la salute e l'ambiente da ogni effetto nocivo, in particolare dall'acidificazione e vigilano per quanto possibile, e senza che cio' debba comportare costi eccessivi, affinche' i depositi di composti ossidati di zolfo non superino a lungo termine i carichi critici per lo zolfo, espressi, nell'annesso I, in depositi critici, in base alle attuali conoscenze scientifiche.
2. In un primo tempo le Parti dovranno almeno ridurre e stabilizzare le loro emissioni annue di zolfo, rispettando il calendario ed i livelli specificati all'annesso II:
3. Inoltre ogni Parte:
a) la cui superficie totale e' superiore a 2 milioni di km2;
b) che si e' impegnata ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra a raggiungere un tetto nazionale di emissioni non eccedente il livello delle sue emissioni nel 1990 oppure, se quest'ultimo e' inferiore, il livello che e' tenuta a raggiungere ai sensi del Protocollo di Helsinki del 1985 relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri, come indicati nell'annesso II;
c) le cui emissioni annuali di zolfo che contribuiscono all'acidificazione in zone soggette alla giurisdizione di un'altra o di piu' altre zone, provengono unicamente dall'interno di zone dipendenti dalla sua giurisdizione menzionate nell'annesso III sotto il nome di zone di gestione degli ossidi di zolfo (ZGOS) e che ha presentato una documentazione a tal fine;
d) che, nel firmare il presente Protocollo o aderirvi, ha precisato che intende avvalersi del presente paragrafo; deve almeno ridurre e stabilizzare le sue emissioni annuali di zolfo nelle zone menzionate, nel rispetto del calendario e dei livelli specificati all'annesso II.
4. Inoltre le Parti applicheranno nei confronti delle fonti nuove e di quelle esistenti, le misure di riduzione delle emissioni di zolfo piu' efficaci, adattate alla loro specifica situazione, in particolare:
- misure volte ad accrescere l'efficacia energetica;
- misure volte ad accrescere lo sfruttamento delle energie rinnovabili;
- misure volte a ridurre il tenore in zolfo di alcuni combustibili e ad incentivare l'uso di combustibili a basso tenore di zolfo, compreso l'uso combinato di combustibile ad elevato tenore di zolfo e di combustibili a basso tenore di zolfo, o che non contengono zolfo;
- misure atte a consentire l'uso delle migliori tecnologie disponibili non comportanti costi eccessivi ai fini della lotta contro le emissioni, ispirandosi ai principi direttivi enunciati all'annesso IV.
5. tutte le Parti, ad eccezione di quelle vincolate dall'Accordo sulla qualita' dell'aria concluso dagli Stati Uniti e dal Canada nel 1991, devono come minimo:
a) applicare valori limiti di emissione almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati nell'annesso V a tutte le nuove grandi fonti fisse di combustione;
b) applicare, non oltre il 1 luglio 2004, e se possibile senza che cio comporti dei costi eccessivi, dei valori limite di emissione almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati nell'annesso V, alle grandi fonti fisse di combustione: esistenti aventi una potenza superiore a i 500 MWth, tenuto conto della rimanente durata utile di un impianto, calcolata dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo ovvero applicare limiti di emissione equivalenti o altre disposizioni appropriate, in modo da raggiungere i tetti specificati per le emissioni di zolfo all'annesso II ed in seguito, riavvicinarsi ai carici critici indicati nell'annesso I; applicare, non oltre il 1 luglio 2004, valori limiti di emissione o limiti di erissione alle grandi fonti fisse di combustione con una potenza da 50 a 500 MWth, secondo l'annesso V.
c) applicare, non oltre due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, norme nazionali relative al tenore in zolfo del gasolio almeno altrettanto rigorose di quelle specificate all'Annesso V. Nel caso in cui 1'approvigionamento in gasolio non possa diversamente essere garantito, lo Stato ha facolta' di prolungare fino a dieci anni il termine previsto nel presente capoverso. In questo caso dovra specificare il suo intento di prolungare detto termine in una dichiarazione che sara' depositate contestualmente allo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
6. Le Parti possono inoltre utilizzare strumenti economici per incentivare l'adozione di tecniche di riduzione delle emissioni di zolfo con la migliore redditivita' possibile.
7. Le Parti al presente Protocollo possono, durante una sessione dell'Organo esecutivo, in conformita' con le regole e le condizioni che l'Organo esecutivo definira' ed adottera', decidere se due Parti o piu' possono adempiere in comune ai loro obblighi stabiliti all'annesso II. Tali regole e condizioni devono garantire l'esecuzione degli obblighi enunciati al paragrafo 2 di cui sopra e inoltre promuovere la realizzazione degli obiettivi ambientali enunciati al paragrafo 1 di cui sopra.
8. Le Parti, con riserva dei risultati del primo esame di cui all'articolo 8, ed al massimo un anno dopo il completamento di detto esame, intraprendono negoziati circa i nuovi obblighi da assumere per ridurre le emissioni.
OBBLIGHI FONDAMENTALI
1. Le Parti controllano e riducono le loro emissioni di zolfo per proteggere la salute e l'ambiente da ogni effetto nocivo, in particolare dall'acidificazione e vigilano per quanto possibile, e senza che cio' debba comportare costi eccessivi, affinche' i depositi di composti ossidati di zolfo non superino a lungo termine i carichi critici per lo zolfo, espressi, nell'annesso I, in depositi critici, in base alle attuali conoscenze scientifiche.
2. In un primo tempo le Parti dovranno almeno ridurre e stabilizzare le loro emissioni annue di zolfo, rispettando il calendario ed i livelli specificati all'annesso II:
3. Inoltre ogni Parte:
a) la cui superficie totale e' superiore a 2 milioni di km2;
b) che si e' impegnata ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra a raggiungere un tetto nazionale di emissioni non eccedente il livello delle sue emissioni nel 1990 oppure, se quest'ultimo e' inferiore, il livello che e' tenuta a raggiungere ai sensi del Protocollo di Helsinki del 1985 relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri, come indicati nell'annesso II;
c) le cui emissioni annuali di zolfo che contribuiscono all'acidificazione in zone soggette alla giurisdizione di un'altra o di piu' altre zone, provengono unicamente dall'interno di zone dipendenti dalla sua giurisdizione menzionate nell'annesso III sotto il nome di zone di gestione degli ossidi di zolfo (ZGOS) e che ha presentato una documentazione a tal fine;
d) che, nel firmare il presente Protocollo o aderirvi, ha precisato che intende avvalersi del presente paragrafo; deve almeno ridurre e stabilizzare le sue emissioni annuali di zolfo nelle zone menzionate, nel rispetto del calendario e dei livelli specificati all'annesso II.
4. Inoltre le Parti applicheranno nei confronti delle fonti nuove e di quelle esistenti, le misure di riduzione delle emissioni di zolfo piu' efficaci, adattate alla loro specifica situazione, in particolare:
- misure volte ad accrescere l'efficacia energetica;
- misure volte ad accrescere lo sfruttamento delle energie rinnovabili;
- misure volte a ridurre il tenore in zolfo di alcuni combustibili e ad incentivare l'uso di combustibili a basso tenore di zolfo, compreso l'uso combinato di combustibile ad elevato tenore di zolfo e di combustibili a basso tenore di zolfo, o che non contengono zolfo;
- misure atte a consentire l'uso delle migliori tecnologie disponibili non comportanti costi eccessivi ai fini della lotta contro le emissioni, ispirandosi ai principi direttivi enunciati all'annesso IV.
5. tutte le Parti, ad eccezione di quelle vincolate dall'Accordo sulla qualita' dell'aria concluso dagli Stati Uniti e dal Canada nel 1991, devono come minimo:
a) applicare valori limiti di emissione almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati nell'annesso V a tutte le nuove grandi fonti fisse di combustione;
b) applicare, non oltre il 1 luglio 2004, e se possibile senza che cio comporti dei costi eccessivi, dei valori limite di emissione almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati nell'annesso V, alle grandi fonti fisse di combustione: esistenti aventi una potenza superiore a i 500 MWth, tenuto conto della rimanente durata utile di un impianto, calcolata dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo ovvero applicare limiti di emissione equivalenti o altre disposizioni appropriate, in modo da raggiungere i tetti specificati per le emissioni di zolfo all'annesso II ed in seguito, riavvicinarsi ai carici critici indicati nell'annesso I; applicare, non oltre il 1 luglio 2004, valori limiti di emissione o limiti di erissione alle grandi fonti fisse di combustione con una potenza da 50 a 500 MWth, secondo l'annesso V.
c) applicare, non oltre due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, norme nazionali relative al tenore in zolfo del gasolio almeno altrettanto rigorose di quelle specificate all'Annesso V. Nel caso in cui 1'approvigionamento in gasolio non possa diversamente essere garantito, lo Stato ha facolta' di prolungare fino a dieci anni il termine previsto nel presente capoverso. In questo caso dovra specificare il suo intento di prolungare detto termine in una dichiarazione che sara' depositate contestualmente allo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
6. Le Parti possono inoltre utilizzare strumenti economici per incentivare l'adozione di tecniche di riduzione delle emissioni di zolfo con la migliore redditivita' possibile.
7. Le Parti al presente Protocollo possono, durante una sessione dell'Organo esecutivo, in conformita' con le regole e le condizioni che l'Organo esecutivo definira' ed adottera', decidere se due Parti o piu' possono adempiere in comune ai loro obblighi stabiliti all'annesso II. Tali regole e condizioni devono garantire l'esecuzione degli obblighi enunciati al paragrafo 2 di cui sopra e inoltre promuovere la realizzazione degli obiettivi ambientali enunciati al paragrafo 1 di cui sopra.
8. Le Parti, con riserva dei risultati del primo esame di cui all'articolo 8, ed al massimo un anno dopo il completamento di detto esame, intraprendono negoziati circa i nuovi obblighi da assumere per ridurre le emissioni.
Art. 3
Articolo 3
SCAMBIO DI TECNOLOGIA
1. Le Parti facilitano, in conformita' con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, lo scambio di tecnologie e di tecniche comprese quelle che consentono di aumentare l'efficacia energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili ed il trattamento dei combustibili a basso tenore di zolfo per ridurre le emissioni di zolfo, in particolare promuovendo:
a) lo scambio commerciale di tecnologie disponibili;
b) i contratti diretti e la cooperazione nel settore industriale, comprese le co-imprese;
c) lo scambio di informazioni e di dati d'esperienza;
d) la concessione di un'assistenza tecnica.
2. Per promuovere le attivita' specificate nel paragrafo 1 di cui sopra, le Parti creano condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e le persone competenti le quali, sia nel settore privato come nel settore pubblico, sono in grado di fornire tecnologia, servizi di studio e di progettazione tecnica, nonche' materiale (hardware) o mezzi finanziari.
3. Le Parti, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, intraprendono lo studio di procedure adesuate per creare condizioni piu' favorevoli allo scambio di tecnologie, per ridurre le emissioni di zolfo.
SCAMBIO DI TECNOLOGIA
1. Le Parti facilitano, in conformita' con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, lo scambio di tecnologie e di tecniche comprese quelle che consentono di aumentare l'efficacia energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili ed il trattamento dei combustibili a basso tenore di zolfo per ridurre le emissioni di zolfo, in particolare promuovendo:
a) lo scambio commerciale di tecnologie disponibili;
b) i contratti diretti e la cooperazione nel settore industriale, comprese le co-imprese;
c) lo scambio di informazioni e di dati d'esperienza;
d) la concessione di un'assistenza tecnica.
2. Per promuovere le attivita' specificate nel paragrafo 1 di cui sopra, le Parti creano condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e le persone competenti le quali, sia nel settore privato come nel settore pubblico, sono in grado di fornire tecnologia, servizi di studio e di progettazione tecnica, nonche' materiale (hardware) o mezzi finanziari.
3. Le Parti, non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, intraprendono lo studio di procedure adesuate per creare condizioni piu' favorevoli allo scambio di tecnologie, per ridurre le emissioni di zolfo.
Art. 4
Articolo 4
STRATEGIE POLITICHE, PROGRAMMI, MISURE E RACCOLTA D'INFORMAZIONI A LIVELLO NAZIONALE
1. Ciascuna Parte, per adempiere ai suoi obblighi a livello dell'articolo 2:
a) adotta strategie politiche e programmi a livello nazionale non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti; e
b) adotta ed applica misure a livello nazionale per controllare e ridurre le emissioni di zolfo.
2. Ciascuna Parte raccoglie e tiene informazioni aggiornate:
a) sui livelli effettivi delle emissioni di zolfo, sulle concentrazioni ambientali ed i depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti tenendo conto, per le Parti situate nella zona geografica delle attivita' dell'EMEP, del piano di lavoro dell'EMEP;
b) sogli effetti dei depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti.
STRATEGIE POLITICHE, PROGRAMMI, MISURE E RACCOLTA D'INFORMAZIONI A LIVELLO NAZIONALE
1. Ciascuna Parte, per adempiere ai suoi obblighi a livello dell'articolo 2:
a) adotta strategie politiche e programmi a livello nazionale non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti; e
b) adotta ed applica misure a livello nazionale per controllare e ridurre le emissioni di zolfo.
2. Ciascuna Parte raccoglie e tiene informazioni aggiornate:
a) sui livelli effettivi delle emissioni di zolfo, sulle concentrazioni ambientali ed i depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti tenendo conto, per le Parti situate nella zona geografica delle attivita' dell'EMEP, del piano di lavoro dell'EMEP;
b) sogli effetti dei depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti.
Art. 5
Articolo 5
INFORMAZIONI DA COMUNICARE
1. Ciascuna Parte tramite il Segretario esecutivo della Commissione comunica all'Organo esecutivo, ad intervalli fissati da quest'ultimo, informazioni:
a) sull'attuazione, a livello nazionale, delle strategie, delle politiche, dei programmi e delle misure di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4;
b) sui livelli delle emissioni nazionali annuali di zolfo, secondo le direttive adottate dall'Organo esecutivo, fornendo dati sulle emissioni per tutte le categorie di fonti pertinenti;
c) sulle modalita' con cui adempie agli altri obblighi che ha stipulato ai sensi del presente Protocollo, in conformita' con la decisione relativa alla presentazione ed al tenore delle informazioni, che le Parti adotteranno ad una sessione dell'Organo esecutivo. I termini di tale decisione saranno se del caso riveduti per determinare ogni elemento supplementare relativo alla presentazione e/o il tenore delle informazioni da comunicare.
2. Ogni parte situata nella zona geografica delle attivita' dell'EMEP comunica a quest'ultimo tramite il Segretario esecutivo della Commissione ad intervalli da stabilire dall'Organo direttivo dell'EMEP ed approvati dalle Parti in una sessione dell'organo esecutivo informazioni sui livelli delle emissioni di zolfo secondo la risoluzione temporale e spaziale specificata dall'organo direttivo dell'EMEP.
3. prima di ciascuna sessione annuale dell'Organo esecutivo, l'EMEP fornisce tempestivamente delle informazioni:
a) sulle concentrazioni ambientali ed i depositi di composti ossidati dello zolfo,
b) sulle cifre dei bilanci dello zolfo.
Le Parti situate al di la' della zona geografica delle attivita' dell'EMEP comunicano lo stesso tipo di informazioni simili qualora l'Organo esecutivo ne faccia domanda.
4. L'Organo esecutivo, in applicazione del par. 2 b) dell'articolo 10 della Convenzione adotta le disposizioni necessarie per determinare le informazioni sugli effetti dei depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti.
5. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti adottano le disposizioni necessarie per la definizione, ad intervalli regolari, di informazioni revisionate sulle assegnazioni di riduzione delle emissioni, calcolate ed ottimizzate a livello internazionale per gli Stati situati nella zona geografica delle attivita' dell'EMEP, per mezzo di modelli di valutazione integrata al fine di ridurre maggiormente, ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente Protocollo, lo scarto tra i depositi effettivi dei composti solforosi ossidati ed i valori dei carichi critici.
INFORMAZIONI DA COMUNICARE
1. Ciascuna Parte tramite il Segretario esecutivo della Commissione comunica all'Organo esecutivo, ad intervalli fissati da quest'ultimo, informazioni:
a) sull'attuazione, a livello nazionale, delle strategie, delle politiche, dei programmi e delle misure di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4;
b) sui livelli delle emissioni nazionali annuali di zolfo, secondo le direttive adottate dall'Organo esecutivo, fornendo dati sulle emissioni per tutte le categorie di fonti pertinenti;
c) sulle modalita' con cui adempie agli altri obblighi che ha stipulato ai sensi del presente Protocollo, in conformita' con la decisione relativa alla presentazione ed al tenore delle informazioni, che le Parti adotteranno ad una sessione dell'Organo esecutivo. I termini di tale decisione saranno se del caso riveduti per determinare ogni elemento supplementare relativo alla presentazione e/o il tenore delle informazioni da comunicare.
2. Ogni parte situata nella zona geografica delle attivita' dell'EMEP comunica a quest'ultimo tramite il Segretario esecutivo della Commissione ad intervalli da stabilire dall'Organo direttivo dell'EMEP ed approvati dalle Parti in una sessione dell'organo esecutivo informazioni sui livelli delle emissioni di zolfo secondo la risoluzione temporale e spaziale specificata dall'organo direttivo dell'EMEP.
3. prima di ciascuna sessione annuale dell'Organo esecutivo, l'EMEP fornisce tempestivamente delle informazioni:
a) sulle concentrazioni ambientali ed i depositi di composti ossidati dello zolfo,
b) sulle cifre dei bilanci dello zolfo.
Le Parti situate al di la' della zona geografica delle attivita' dell'EMEP comunicano lo stesso tipo di informazioni simili qualora l'Organo esecutivo ne faccia domanda.
4. L'Organo esecutivo, in applicazione del par. 2 b) dell'articolo 10 della Convenzione adotta le disposizioni necessarie per determinare le informazioni sugli effetti dei depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti.
5. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti adottano le disposizioni necessarie per la definizione, ad intervalli regolari, di informazioni revisionate sulle assegnazioni di riduzione delle emissioni, calcolate ed ottimizzate a livello internazionale per gli Stati situati nella zona geografica delle attivita' dell'EMEP, per mezzo di modelli di valutazione integrata al fine di ridurre maggiormente, ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente Protocollo, lo scarto tra i depositi effettivi dei composti solforosi ossidati ed i valori dei carichi critici.
Art. 6
Articolo 6
RICERCA - SVILUPPO E SORVEGLIANZA
Le Parti incoraggiano la ricerca-viluppo, la sorveglianza e la cooperazione nei seguenti settori:
a) armonizzazione internazionale dei metodi per determinare i carichi critici ed i livelli critici ed elaborazione delle procedure per detta armonizzazione;
b) miglioramento delle tecniche e dei sistemi di sorveglianza e dei modelli di trasporto, delle concentrazioni e dei depositi dei composti solforosi;
c) elaborazione di strategie volte a ridurre le emissioni di zolfo in base ai carichi critici ed ai livelli critici nonche' al progresso tecnico; miglioramento dei modelli di valutazione integrata per calcolare la ripartizione ottimizzata a livello internazionale delle riduzioni delle emissioni sulla base di un'equa ripartizione dei costi delle misure di riduzione;
d) comprensione degli effetti piu' generali delle emissioni di zolfo per la salute, l'ambiente, in particolere l'acidificazione, e di materiali compresi i monumenti storici e culturali, in considerazione del rapporto tra gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, l'ammoniaca, i composti organici volatili e l'ozono troposferico;
e) tecnologie di riduzione delle emissioni nonche' tecnologie e tecniche atte ad accrescere l'efficacia energetica, i risparmi energetici e lo sfruttamento delle energie rinnovabili.
f) Valutazione economica dei vantaggi derivanti dalla riduzione delle emissioni di zolfo per l'ambiente e la salute.
RICERCA - SVILUPPO E SORVEGLIANZA
Le Parti incoraggiano la ricerca-viluppo, la sorveglianza e la cooperazione nei seguenti settori:
a) armonizzazione internazionale dei metodi per determinare i carichi critici ed i livelli critici ed elaborazione delle procedure per detta armonizzazione;
b) miglioramento delle tecniche e dei sistemi di sorveglianza e dei modelli di trasporto, delle concentrazioni e dei depositi dei composti solforosi;
c) elaborazione di strategie volte a ridurre le emissioni di zolfo in base ai carichi critici ed ai livelli critici nonche' al progresso tecnico; miglioramento dei modelli di valutazione integrata per calcolare la ripartizione ottimizzata a livello internazionale delle riduzioni delle emissioni sulla base di un'equa ripartizione dei costi delle misure di riduzione;
d) comprensione degli effetti piu' generali delle emissioni di zolfo per la salute, l'ambiente, in particolere l'acidificazione, e di materiali compresi i monumenti storici e culturali, in considerazione del rapporto tra gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, l'ammoniaca, i composti organici volatili e l'ozono troposferico;
e) tecnologie di riduzione delle emissioni nonche' tecnologie e tecniche atte ad accrescere l'efficacia energetica, i risparmi energetici e lo sfruttamento delle energie rinnovabili.
f) Valutazione economica dei vantaggi derivanti dalla riduzione delle emissioni di zolfo per l'ambiente e la salute.
Art. 7
Articolo 7
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI
1. E' istituito un Comitato di applicazione incaricato di esaminare se l'attuale Protocollo e' correttamente applicato e se le Parti adempiono ai loro obblighi. Il Comitato fa rapporto alle Parti durante le sessioni dell'Organo esecutivo e puo' sottoporre loro ogni raccomandazione che riterra' appropriata.
Dopo aver esaminato il rapporto e, se del caso, dopo le raccomandazioni del Comitato di applicazione, le Parti possono, in considerazione delle circostanze della fattispecie e secondo la prassi stabilita dalla Convenzione, prendere una decisione e chiedere che siano adottate misure per garantire il pieno rispetto del presente Protocollo, in particolare per aiutare le Parti a rispettare le sue disposizioni ed a promuoverne gli obiettivi.
3. Nelle prima sessione dell'Organo esecutivo, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti adottano una decisione che definisce la struttura e le funzioni del Comitato di applicazione, nonche' le procedure da seguire per esaminare se le disposizioni del Protocollo sono rispettate.
4. L'attuazione della procedura prevista per garantire il rispetto del Protocollo non pregiudica le disposizioni dell'articolo 9 del presente Protocollo.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI
1. E' istituito un Comitato di applicazione incaricato di esaminare se l'attuale Protocollo e' correttamente applicato e se le Parti adempiono ai loro obblighi. Il Comitato fa rapporto alle Parti durante le sessioni dell'Organo esecutivo e puo' sottoporre loro ogni raccomandazione che riterra' appropriata.
Dopo aver esaminato il rapporto e, se del caso, dopo le raccomandazioni del Comitato di applicazione, le Parti possono, in considerazione delle circostanze della fattispecie e secondo la prassi stabilita dalla Convenzione, prendere una decisione e chiedere che siano adottate misure per garantire il pieno rispetto del presente Protocollo, in particolare per aiutare le Parti a rispettare le sue disposizioni ed a promuoverne gli obiettivi.
3. Nelle prima sessione dell'Organo esecutivo, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti adottano una decisione che definisce la struttura e le funzioni del Comitato di applicazione, nonche' le procedure da seguire per esaminare se le disposizioni del Protocollo sono rispettate.
4. L'attuazione della procedura prevista per garantire il rispetto del Protocollo non pregiudica le disposizioni dell'articolo 9 del presente Protocollo.
Art. 8
Articolo 8
ESAMI COMPIUTI DALLE PARTI NELLE SESSIONI DELL'ORGANO ESECUTIVO 1. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti in applicazione del par. 2 a) dell'articolo 10 della Convenzione, esaminano le informazioni fornite dalle Parti e dall'EMEP, i dati relativi agli effetti dei depositi dei composti dello zolfo e di altri composti acidificanti nonche' i rapporti del Comitato di applicazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del presente Protocollo.
2. a) Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti esaminano regolarmente gli obblighi enunciati nel presente Protocollo, compresi:
i) i loro obblighi riguardo alle riduzioni delle emissioni calcolate ed ottimizzate a livello internazionale che li riguardano, di cui al par. 5 dell'articolo 5;
ii) l'adeguatezza degli obblighi ed i progressi realizzati in vista di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo.
b) Tali esami saranno basati sulle migliori informazioni scientifiche disponibili sull'acidificazione, in particolare le valutazioni dei carichi critici, dei progressi tecnologici, dell'andamento della situazione economica e della misura in cui sono rispettati gli obblighi relativi ai livelli di tali emissioni;
c) Nell'ambito di tali esami, ogni Parte i cui obblighi relativi ai tetti delle emissioni di zolfo come specificati all'annesso II del presente Protocollo, non corrispondono alle riduzioni delle emissioni ottimizzate a livello internazionale per quanto la riguarda, (tali emissioni essendo calcolate in modo da ridurre almeno del 60% la differenza tra i depositi di zolfo nel 1990 ed i depositi critici per i composti solforosi all'interno della zona geografica delle attivita' dell'Emep), fara' del suo meglio per adempiere ai suoi obblighi revisionati.
d) Le modalita', i metodi ed il calendario di detti esami sono specificati dalle Parti in una sessione dell'organo esecutivo. Il primo esame di questo tipo deve essere completato nel 1997.
ESAMI COMPIUTI DALLE PARTI NELLE SESSIONI DELL'ORGANO ESECUTIVO 1. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti in applicazione del par. 2 a) dell'articolo 10 della Convenzione, esaminano le informazioni fornite dalle Parti e dall'EMEP, i dati relativi agli effetti dei depositi dei composti dello zolfo e di altri composti acidificanti nonche' i rapporti del Comitato di applicazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del presente Protocollo.
2. a) Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti esaminano regolarmente gli obblighi enunciati nel presente Protocollo, compresi:
i) i loro obblighi riguardo alle riduzioni delle emissioni calcolate ed ottimizzate a livello internazionale che li riguardano, di cui al par. 5 dell'articolo 5;
ii) l'adeguatezza degli obblighi ed i progressi realizzati in vista di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo.
b) Tali esami saranno basati sulle migliori informazioni scientifiche disponibili sull'acidificazione, in particolare le valutazioni dei carichi critici, dei progressi tecnologici, dell'andamento della situazione economica e della misura in cui sono rispettati gli obblighi relativi ai livelli di tali emissioni;
c) Nell'ambito di tali esami, ogni Parte i cui obblighi relativi ai tetti delle emissioni di zolfo come specificati all'annesso II del presente Protocollo, non corrispondono alle riduzioni delle emissioni ottimizzate a livello internazionale per quanto la riguarda, (tali emissioni essendo calcolate in modo da ridurre almeno del 60% la differenza tra i depositi di zolfo nel 1990 ed i depositi critici per i composti solforosi all'interno della zona geografica delle attivita' dell'Emep), fara' del suo meglio per adempiere ai suoi obblighi revisionati.
d) Le modalita', i metodi ed il calendario di detti esami sono specificati dalle Parti in una sessione dell'organo esecutivo. Il primo esame di questo tipo deve essere completato nel 1997.
Art. 9
Articolo 9
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. In caso di controversia tra due o piu' Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, le Parti interessate si sforzano si risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta. Le Parti alla controversia informano l'Organo esecutivo che una controversia e' in corso.
2. Nel ratificare, accettare o approvare il Protocollo, o aderirvi, o in ogni successivo momento, una Parte che non e' un'organizzazione d'integrazione economica regionale puo' dichiarare in uno strumento per iscritto presentato al Depositario che, per ogni controversia connessa all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, essa riconosce come obbligatori ipso facto, e senza accordo speciale, uno dei due mezzi di regolamento in appresso o entrambi, nei confronti di ogni Parte che accetta lo stesso obbligo:
a) presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia;
b) arbitrato in conformita' alla procedura che le Parti adotteranno il prima possibile, in una sessione dell'Organo esecutivo, e che sara' contenuta in un annesso riservato all'arbitrato.
Una Parte che e' un'organizzazione d'integrazione economica regionale puo' formulare una dichiarazione analoga per quanto riguarda l'arbitrato, secondo la procedura di cui al capoverso b) di cui sopra.
3. La dichiarazione formulata in attuazione del paragrafo 2 rimane in vigore fino a quando non scade secondo i termini in essa stabiliti, o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale una notifica scritta della revoca di tale dichiarazione e' stata depositata presso il Depositario.
4. Il deposito di ogni nuova dichiarazione, la notifica della revoca di una dichiarazione o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcun modo una procedura intentata dinnanzi alla Corte Internazionale di giustizia o al Tribunale arbitrale, a meno che le Parti alla controversia non convengano diversamente.
5. Salvo nei casi in cui le Parti ad una controversia abbiano accettato lo stesso mezzo di composizione della controversia di cui al par. 2, e qualora le stesse Parti non siano riuscite, allo scadere di un termine di 12 mesi a decorrere dalla data alla quale una Parte ha notificato ad un'altra Parte l'esistenza di una controversia tra di loro, a comporre la controversia con i mezzi di cui al par. 1, detta controversia sara' sottoposta a conciliazione su richiesta di una qualsiasi delle Parti alla controversia.
6. Ai fini del paragrafo 5, e' istituita una commissione di conciliazione. La commissione si compone dei membri designati, in numero uguale, da ogni Parte in causa oppure, nel caso in cui piu' Parti alla procedura facciano causa comune, dall'insieme di dette Parti, nonche' di un Presidente selezionato di comune accordo dai membri in tal modo designati. La commissione formula una raccomandazione che le Parti esaminano in buona fede.
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. In caso di controversia tra due o piu' Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, le Parti interessate si sforzano si risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta. Le Parti alla controversia informano l'Organo esecutivo che una controversia e' in corso.
2. Nel ratificare, accettare o approvare il Protocollo, o aderirvi, o in ogni successivo momento, una Parte che non e' un'organizzazione d'integrazione economica regionale puo' dichiarare in uno strumento per iscritto presentato al Depositario che, per ogni controversia connessa all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo, essa riconosce come obbligatori ipso facto, e senza accordo speciale, uno dei due mezzi di regolamento in appresso o entrambi, nei confronti di ogni Parte che accetta lo stesso obbligo:
a) presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia;
b) arbitrato in conformita' alla procedura che le Parti adotteranno il prima possibile, in una sessione dell'Organo esecutivo, e che sara' contenuta in un annesso riservato all'arbitrato.
Una Parte che e' un'organizzazione d'integrazione economica regionale puo' formulare una dichiarazione analoga per quanto riguarda l'arbitrato, secondo la procedura di cui al capoverso b) di cui sopra.
3. La dichiarazione formulata in attuazione del paragrafo 2 rimane in vigore fino a quando non scade secondo i termini in essa stabiliti, o fino allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale una notifica scritta della revoca di tale dichiarazione e' stata depositata presso il Depositario.
4. Il deposito di ogni nuova dichiarazione, la notifica della revoca di una dichiarazione o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcun modo una procedura intentata dinnanzi alla Corte Internazionale di giustizia o al Tribunale arbitrale, a meno che le Parti alla controversia non convengano diversamente.
5. Salvo nei casi in cui le Parti ad una controversia abbiano accettato lo stesso mezzo di composizione della controversia di cui al par. 2, e qualora le stesse Parti non siano riuscite, allo scadere di un termine di 12 mesi a decorrere dalla data alla quale una Parte ha notificato ad un'altra Parte l'esistenza di una controversia tra di loro, a comporre la controversia con i mezzi di cui al par. 1, detta controversia sara' sottoposta a conciliazione su richiesta di una qualsiasi delle Parti alla controversia.
6. Ai fini del paragrafo 5, e' istituita una commissione di conciliazione. La commissione si compone dei membri designati, in numero uguale, da ogni Parte in causa oppure, nel caso in cui piu' Parti alla procedura facciano causa comune, dall'insieme di dette Parti, nonche' di un Presidente selezionato di comune accordo dai membri in tal modo designati. La commissione formula una raccomandazione che le Parti esaminano in buona fede.
Art. 10
Articolo 10
ANNESSI
Gli annessi del presente Protocollo fanno parte integrante, del Protocollo. Gli annessi I e IV hanno carattere di raccomandazione.
ANNESSI
Gli annessi del presente Protocollo fanno parte integrante, del Protocollo. Gli annessi I e IV hanno carattere di raccomandazione.
Art. 11
Articolo 11
Emendamenti ed adeguamenti.
1. Ogni Parte e' abilitata a proporre emendamenti al presente Protocollo ogni Parte alla Convenzione puo' proporre un adeguamento all'annesso II del presente Protocollo al fine di aggiungervi il suo nome, i livelli di emissione, i tetti fissati per le emissioni di zolfo e la percentuale di riduzione delle emissioni.
2 Tali proposte di emendamenti e di adeguamenti sono presentate per iscritto al Segretario esecutivo della commissione, che li comunica a tutte le Parti. Le Parti esaminano le proposte di emendamento e di adeguamento nella successiva sessione dell'Organo esecutivo a patto che il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle Parti con un anticipo di almeno novanta giorni.
3. Gli emendamenti al presente Protocollo e ai suoi annessi II, III e V, sono adottati per consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo ed entrano in vigore per le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali emendamenti presso il Depositario. Gli emendamenti entrano in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data alla quale detta Parte ha depositato il proprio strumento di accettazione degli emendamenti.
4. Gli emendamenti agli annessi del presente Protocollo, ad eccezione degli emendamenti di cui al par. 3 precedente, sono adottati per consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo. Allo scadere di un termine di novanta giorni dalla data in cui viene comunicato dal Segretario esecutivo della Commissione, ogni emendamento a tale annesso entra in vigore per le Parti che non hanno fatto pervenire al Depositario una notifica secondo le norme del paragrafo 5 di cui sopra, a condizione che almeno 16 Parti non abbiano presentato detta notifica.
5. Le Parti che non possono approvare un emendamento ad un Annesso diverso da quelli di cui al par. 3 precedente, ne notificano il Depositario per iscritto entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'adozione di detto emendamento. Il Depositario informa senza indugio tutte le Parti del ricevimento di tale notifica. Ogni Parte puo', in qualunque momento, sostituire un'accettazione alla sua precedente notifica: in tal caso l'emendamento all'Annesso entrera' in vigore per detta Parte dopo il deposito di uno strumento di accettazione presso il Depositario.
6. Gli adeguamenti all'annesso II sono adottati per consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo ed entrano in vigore per tutte le Parti al presente Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data alla quale il Segretario esecutivo della Commissione ha notificato per iscritto le Parti circa l'adozione dell'adeguamento.
Emendamenti ed adeguamenti.
1. Ogni Parte e' abilitata a proporre emendamenti al presente Protocollo ogni Parte alla Convenzione puo' proporre un adeguamento all'annesso II del presente Protocollo al fine di aggiungervi il suo nome, i livelli di emissione, i tetti fissati per le emissioni di zolfo e la percentuale di riduzione delle emissioni.
2 Tali proposte di emendamenti e di adeguamenti sono presentate per iscritto al Segretario esecutivo della commissione, che li comunica a tutte le Parti. Le Parti esaminano le proposte di emendamento e di adeguamento nella successiva sessione dell'Organo esecutivo a patto che il Segretario esecutivo le abbia trasmesse alle Parti con un anticipo di almeno novanta giorni.
3. Gli emendamenti al presente Protocollo e ai suoi annessi II, III e V, sono adottati per consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo ed entrano in vigore per le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi delle Parti hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali emendamenti presso il Depositario. Gli emendamenti entrano in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo alla data alla quale detta Parte ha depositato il proprio strumento di accettazione degli emendamenti.
4. Gli emendamenti agli annessi del presente Protocollo, ad eccezione degli emendamenti di cui al par. 3 precedente, sono adottati per consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo. Allo scadere di un termine di novanta giorni dalla data in cui viene comunicato dal Segretario esecutivo della Commissione, ogni emendamento a tale annesso entra in vigore per le Parti che non hanno fatto pervenire al Depositario una notifica secondo le norme del paragrafo 5 di cui sopra, a condizione che almeno 16 Parti non abbiano presentato detta notifica.
5. Le Parti che non possono approvare un emendamento ad un Annesso diverso da quelli di cui al par. 3 precedente, ne notificano il Depositario per iscritto entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'adozione di detto emendamento. Il Depositario informa senza indugio tutte le Parti del ricevimento di tale notifica. Ogni Parte puo', in qualunque momento, sostituire un'accettazione alla sua precedente notifica: in tal caso l'emendamento all'Annesso entrera' in vigore per detta Parte dopo il deposito di uno strumento di accettazione presso il Depositario.
6. Gli adeguamenti all'annesso II sono adottati per consenso dalle Parti presenti ad una sessione dell'Organo esecutivo ed entrano in vigore per tutte le Parti al presente Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data alla quale il Segretario esecutivo della Commissione ha notificato per iscritto le Parti circa l'adozione dell'adeguamento.
Art. 12
Articolo 12
FIRMA
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma ad Oslo il 14 giugno 1994 e successivamente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 1994, degli Stati membri della Commissione nonche' degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione ai sensi del par. 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947 e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione, eventi competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del Protocollo, con riserva che gli Stati e le organizzazioni in questione siano Parti della Convenzione e figurino sulla lista dell'annesso II.
2. Nelle materie di loro competenza, le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano in proprio i diritti e le responsabilita' conferite dal presente Protocollo ai loro Stati membri. In questo caso, gli Stati membri di tali organizzazioni non sono abilitati ad esercitare individualmente i loro diritti.
FIRMA
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma ad Oslo il 14 giugno 1994 e successivamente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 1994, degli Stati membri della Commissione nonche' degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione ai sensi del par. 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947 e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione, eventi competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del Protocollo, con riserva che gli Stati e le organizzazioni in questione siano Parti della Convenzione e figurino sulla lista dell'annesso II.
2. Nelle materie di loro competenza, le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano in proprio i diritti e le responsabilita' conferite dal presente Protocollo ai loro Stati membri. In questo caso, gli Stati membri di tali organizzazioni non sono abilitati ad esercitare individualmente i loro diritti.
Art. 13
Articolo 13
RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE E ADESIONE
1. Il presente Protocollo e' soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari.
2. Il presente Protocollo, a decorrere dal 12 dicembre 1994, e' aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni che soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1 dell'articolo 12.
RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE E ADESIONE
1. Il presente Protocollo e' soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari.
2. Il presente Protocollo, a decorrere dal 12 dicembre 1994, e' aperto all'adesione degli Stati e delle organizzazioni che soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1 dell'articolo 12.
Art. 14
Articolo 14
DEPOSITARIO
Gli strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione che esercita le funzioni di Depositario.
DEPOSITARIO
Gli strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione che esercita le funzioni di Depositario.
Art. 15
Articolo 15
ENTRATA IN VIGORE.
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario.
2. Nei confronti di ogni Stato o organizzazione di cui al par. 1 dell'articolo 12, che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo, o che vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di detta Parte.
ENTRATA IN VIGORE.
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario.
2. Nei confronti di ogni Stato o organizzazione di cui al par. 1 dell'articolo 12, che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo, o che vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di detta Parte.
Art. 16
Articolo 16
DENUNCIA
In qualsiasi momento dopo lo scadere di un termine di cinque anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo e' entrato in vigore nei confronti di una Parte, tale Parte puo' denunciare il Protocollo con notifica scritta indirizzata al Depositario. La denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della sua notifica da parte del Depositario o in ogni altra data successiva eventualmente specificata nella notifica della denuncia.
DENUNCIA
In qualsiasi momento dopo lo scadere di un termine di cinque anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo e' entrato in vigore nei confronti di una Parte, tale Parte puo' denunciare il Protocollo con notifica scritta indirizzata al Depositario. La denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della sua notifica da parte del Depositario o in ogni altra data successiva eventualmente specificata nella notifica della denuncia.
Art. 17
Articolo 17
TESTI AUTENTICI
L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono parimenti autentici, e' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Oslo, il quattordici giugno millenovecento novantaquattro.
TESTI AUTENTICI
L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono parimenti autentici, e' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Oslo, il quattordici giugno millenovecento novantaquattro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1998
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto il Guardasigilli: FLICK
Protocole
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - Annessi
ANNESSO I
(Omissis).
ANNESSO II
TETTI DELLE EMISSIONI DI ZOLFO E PERCENTUALI DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI
I tetti delle emissioni di zolfo indicate sulla tabella in appresso corrispondono agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 del presente Protocollo. I livelli di emissione per il 1980 ed il 1990 e le percentuali di riduzione delle emissioni che figurano in appresso sono indicate solo per informazione.
Livelli Tetti delle Riduzione delle
di emissione emissioni di emissioni in
kt SO annue zolfo a/ kt SO annue percent.
1980 1990 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Austria 397 90 78 80
Bielorussia 740 456 400 370 38 46 50 Belgio 828 443 248 232 215 70 72 74 Bulgaria 2050 2020 1374 1230 1 127 33 40 45 Canada:
nazionale 4614 3700 3200 30
ZGOS 3245 1750 46
CE 25513 9 598 62
Croazia 150 160 133 125 117 11 17 22
Danimarca 451 180 90 80
Federaz.
Russia c/ 7161 4460 4440 4 297 4 297 38 40 40
Finlandia 584 260 116 80
Francia 3348 1203 868 770 737 74 77 78
Germania 7494 5803 1300 990 83 87
Grecia 400 510 595 580 570 0 3 4
Irlanda 222 168 155 30
Italia 3800 1330 1042 65 73
Liechten-
stein 0,4 0,1 0,1 75
Lussemb. 24 10 58
Paesi Bassi 466 207 106 77
Norvegia 142 54 34 76
Polonia 4100 3210 2583 2 173 1397 37 47 66
Portogallo 266 284 304 294 0 3
Regno Unito 4898 3780 2 449 1 470 980 50 70 80 Repubbl.
Ceca 2257 1876 1128 902 632 50 60 72 Slovacchia 843 539 337 295 240 60 65 72 Slovenia 235 195 130 94 71 45 60 70
Spagna 3319 2316 2143 35
Svezia 507 130 100 80
Svizzera 126 62 60 52
Ucraina 3850 2310 40
Ungheria 1632 1010 898 816 653 45 50 60
a/ Se, nel corso di un determinato anno prima del 2005, una Parte constata che in ragione di un inverno particolarmente freddo, di un'estate particolarmente asciutta e di una perdita passeggera ed imprevista di capacita' nella rete distributrice di elettricita', sul suo territorio nazionale o in un paese vicino, essa non e' in grado di rispettare gli obblighi assunti ai sensi del presente annesso, la stessa Parte puo' tuttavia soddisfare tali obblighi calcolando la media delle sue emissioni annuali nazionali di zolfo nell'anno in questione, nell'anno precedente allo stesso e nell'anno successivo, con riserva che il livello delle emissioni durante un anno qualsiasi non superi di oltre il 20% il tetto stabilito.
Il Comitato di applicazione dovra' essere informato dei motivi dell'eccedenza durante un determinato anno nonche' del metodo di calcolo della media per i tre anni in oggetto.
b/ Per la Grecia ed il Portogallo, la percentuale indicata di riduzione delle emissioni si basa sul tetto delle emissioni di zolfo stabilito per l'anno 2000.
c/ Parte europea all'interno della zona dell'EMEP.
ANNESSO III
ZONE DI GESTIONE DEGLI OSSIDI DI ZOLFO (ZGOS)
La seguente zona e' indicata ai fini del presente Protocollo:
La ZGOS del Sud-est canadese
Questa zona copre una superficie di 1 milione di km2 che comprendono tutto il territorio delle provincie dell'Isola Principe Edoardo, della Nuova Scozia e del Nuovo Bruhswick, l'intero territorio della provincia del Quebec a sud di una linea diretta che va da Havre S. Pierre sulla costa settentrionale del golfo di Saint Laurent, fino al punto in cui la linea di confine Quebec - Ontario attraversa la costa della baia James; essa include anche l'intero territorio della provincia dell'Ontario a sud di una linea retta che va dal punto in cui il confine Ontario - Quebec attraversa la costa della baia James fino al fiume Nipigon, nei pressi della riva settentrionale del lago Superiore.
ANNESSO IV
TECNICHE DI LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI ZOLFO PROVENIENTI DA
FONTI FISSE
I. INTRODUZIONE
1. L'annesso ha come scopo di aiutare a determinare le opzioni e le tecniche di lotta contro le emissioni di zolfo atte ad assicurare il rispetto degli obblighi del presente Protocollo.
2. Essa e' fondata sulle informazioni relative alle nozioni generali relative alla riduzione delle emissioni di zolfo in particolare sui risultati ed i costi dell'applicazione delle tecniche di lotta che figurano nella documentazione ufficiale dell'Organo esecutivo e dei suoi organi ausiliari.
3. Salvo diversa indicazione, le misure di riduzione enumerate sono considerate, in base ad una esperienza pratica acquisita, nella maggior parte di casi, in un arco di piu' anni, come essendo le tecniche disponibili piu' consolidate e redditizie. Tuttavia, l'esperienza sempre piu' vasta in materia di tecniche poco inquinanti applicate nei nuovi impianti, nonche' l'adeguamento anti-inquinamento degli impianti esistenti impone un regolare riesame del presente annesso.
4. Benche' l'annesso enumeri un certo numero di misure e di tecniche aventi costi ed efficacia molto variabili, non e' da considerarsi come una tabella esauriente dei possibili mezzi di lotta. Inoltre, la scelta delle misure e delle tecniche da applicare in determinati casi, dipende da vari fattori, in particolare la legislazione e le disposizioni regolamentari in vigore, ed in particolare le prescrizioni relative alle tecniche di lotta, alla composizione delle energie primarie all'infrastruttura industriale, alla congiuntura economica e alle condizioni dell'impianto.
5. L'annesso verte sostanzialmente sulla lotta contro le emissioni di zolfo ossidato considerate come il totale dell'anidride solforosa (S02) e del triossido di zolfo (S03) espresse ponderalmente in S02, La quota di zolfo emessa sotto forma di ossidi di zolfo o di altri composti solforosi senza combustione, e' debole in relazione alle emissioni di zolfo derivanti da una combustione.
6. Qualora siano previste misure o tecniche di lotta per le fonti di zolfo che emettono anche altri elementi, in particolare ossidi di azoto (NOx), particelle, metalli pesanti e composti organici volatili (COV) esse sono da considerare in relazione ai mezzi applicabili a tali inquinanti, al fine di massimizzare l'effetto globale di riduzione e ridurre al minimo i danni ambientali, in particolare per evitare che l'inquinamento si trasferisca in altri ambienti (acque reflue e rifiuti solidi).
II. PRINCIPALI FONTI FISSE DI EMISSIONI DI ZOLFO
7. La combustione di combustibili fossili e' la principale fonte di origine umana delle emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse.
Inoltre, alcune operazioni diverse dalla combustione possono contribuire in misura notevole a tali emissioni. Secondo l'EMEP/CORINAIR '90 le grandi categorie di fonti fisse sono le seguenti:
i) Centrali elettriche pubbliche, impianti misti ed impianti di riscaldamento urbano
a) caldaie
b) turbine a combustione fisse e motori a combustione interna
ii) Impianti di combustione commerciali, istituzionali e residenziali:
a) caldaie commerciali;
b) apparecchi di riscaldamento domestici;
iii) impianti di combustione industriali e procedimenti di combustione:
a) caldaie e apparecchi di riscaldamento industriali;
b) operazione, ad esempio in metallurgia: arrossimento e sintetizzazione, cokificazione, trattamento del diossido di titanio (TiO2), ecc;
c) fabbricazione di pasta da carta;
iv) Operazioni diverse dalla combustione, ad esempio, produzione di acido solforico, alcune sintesi organiche, la lavorazione di superfici metalliche;
v) estrazione, trasformazione e distribuzione di combustibili fossili;
vi) trattamento ed eliminazione dei rifiuti (trattamento termico dei rifiuti casalinghi e dei rifiuti industriali ecc.)
8. Nella regione della CEE, secondo i dati di cui si dispone per il 1990, circa l'88% delle emissioni di zolfo derivano dall'insieme dai procedimenti di combustione (il 20% dei quali nell'industria), il 5% dai procedimenti di lavorazione ed il 7% dalle raffinerie di petrolio. In un gran numero di paesi, il settore industriale (comprese le raffinerie) e' anch'esso una fonte importante di emissioni di S02. Se le emissioni provenienti dalle raffinerie sono poco importanti nella regione della CEE, il tenore di zolfo dei prodotti petroliferi e' una delle cause principali delle emissioni di zolfo provenienti da altre fonti. In genere, il 60% dello zolfo presente nei prodotti greggi sussiste, il 30% e' ricuperato sotto forma di zolfo primario ed il 10% e' emesso dai fornelli di raffineria.
III MEZZI GENERALI PER RIDURRE LE EMISSIONI DI ZOLFO DOVUTE ALLA COMBUSTIONE
9. I mezzi generali per ridurre le emissioni di zolfo sono le seguenti:
i) Misure di gestione dell'energia*/:
a) Risparmi energetici
L'uso razionale dell'energia (miglioramento del rendimento e dell'applicazione dei procedimenti, produzione mista e/o gestione della domanda) comporta di regola una riduzione delle emissioni solforose.
v) Utilizzazione di piu' fonti energetiche
In linea di massima si perviene a ridurre le emissioni di zolfo aumentando, nella gamma delle energie, la proporzione di quelle che non necessitano di combustione (idraulica, nucleare, eolica).
Tuttavia occorre anche considerare gli altri danni ambientali.
ii) Mezzi tecnici:
a) Rinuncia ad alcuni combustibili
Il S02 emesso durante la combustione e direttamente connesso al tenore in zolfo del combustibile utilizzato.
La sostituzione di alcuni combustibili (ad esempio carboni molto solforati con carboni poco solforati e/o combustibili liquidi, oppure il carbone con il gas) comporta una diminuzione delle emissioni di zolfo, ma puo' essere ostacolata da alcune difficolta', ad esempio per ottenere combustibili poco solforati o dover adeguare i sistemi di combustione esistenti ad altri combustibili.
In molti paesi della CEE, gli impianti funzionanti con carbone o idrocarburi sono sostituiti attualmente da impianti a gas.
L'installazione di impianti misti potrebbe agevolare la sostituzione dei combustibili.
b) Depurazione dei combustibili
La depurazione del gas naturale, perfettamente collaudata, e' ampiamente utilizzata per ragioni pratiche.
L'epurazione dei gas industriali (gas acido di raffineria, gas di forno a coke, biogas, ecc.) e' anch'essa perfettamente collaudata.
Altrettanto dicasi per la desolforazione dei combustibili liquidi (frazioni leggere e medie).
-------
*/ I mezzi i) a) e b) sono integrati nella struttura ed nella politica energetica di una Parte alla Convenzione. Il loro grado di attuazione, la loro efficacia ed i costi per settore non vengono esaminati nel presente documento.
La desolforazione delle frazioni pesanti e' tecnicamente realizzabile, ma tuttavia occorre tener conto delle proprieta' del greggio. La desolforazione dei residui presenti nell'atmosfera (si tratta dei prodotti che compaiono in fondo alla colonna di unita' di distillazione atmosferica di petrolio greggio), per ottenere un combustibile petrolifero a basso tenore di zolfo non e' tuttavia praticata correntemente. In generale e' preferibile trattare un greggio poco solforato. L'idro-cracking e le tecniche di trasformazione totale sono state messe a punto ed abbinano una consistente eliminazione di zolfo ad un migliorato rendimento dei prodotti leggeri. Le raffinerie che praticano conversioni totali sono ancora poco numerose. Di regola, queste raffinerie ricuperano dall'80 allo 00% dello zolfo presente e trasformano tutti i residui in prodotti leggeri o altri prodotti che possono essere commercializzati. Questo tipo di raffineria consuma piu' energia e ed esige investimenti piu' importanti. Il tenore in zolfo dei prodotti di raffineria e' indicato nella tabella 1 in appresso.
Tabella 1
Tenore in zolfo dei prodotti di raffineria
(Tenore in zolfo (%)
Combustibile Classico, attuale Previsto per il futuro
Benzina 0,1 0,05
Carboreattore 0,1 0,01
Carburante diesel 0,05 - 0,3 0,05
Olio di riscaldamento 0,01 - 0,2 0,1
Fioul 0,2 - 3,5 1
Diesel marino 0,5 - 1,0 0,5
Depositi nafta 3,0 - 5,0 1 (zone costiere)
2 (alto mare)
Le tecniche moderne di depurazione dell'antracite consentono di eliminare circa la meta' dello zolfo inorganico (a seconda delle proprieta' del carbone) ma non lo zolfo organico. Attualmente si stanno collaudando tecniche piu' efficaci che comportano tuttavia costi ed investimenti piu' elevati. In tal modo la desolforazione, mediante depurazione del carbone, e' meno redditizia della desolforazione dei gas di combustione. Sembra possibile poter individuare, in ogni paese, il mezzo per abbinare questi due procedimenti nel migliore dei modi.
c) Tecniche di combustione moderna
Si tratta di tecniche di combustione il cui rendimento tecnico e' stato migliorato e che emettono meno zolfo: combustione su strato fluidizzato (CLF); strato ribollente(CLFB); strato circolante (CLFC) e strato sotto pressione (CLFSP); ciclo combinato con gassificazione integrata (CCGI) e turbine a gas per ciclo combinato (TGCC).
I sistemi di combustione delle centrali elettriche possono essere integrati con turbine a gas fisse, cio' consente di migliorare il rendimento generale dal 5 al 7% e comporta ad esempio una sensibile riduzione delle emissioni di SO2. Tuttavia questa integrazione necessita' di una modifica sostanziale delle caldaie.
La combustione su strato fluidizzato, messa a punto per l'antracite e la lignite funziona anche con altri combustibili solidi, come il coke di petrolio e combustibili poveri come i rifiuti, la torba ed il legno. Le emissioni possono essere ridotte anche integrando ai focolai un dispositivo di regolamento della combustione mediante aggiunta di calce/calcare ai materiali costituenti dello strato. La potenza installata totale dei CLF ha raggiunto circa 30 000 MWth (250 a 350 impianti), compresi 8 000 MWth nella gamma delle potenze superiori a 50 MWth. L'utilizzazione e/o l'eliminazione dei sotto-prodotti derivati da questo procedimento possono porre problemi necessitando quindi nuovi adeguamenti.
Il CCGI comprende la gassificazione del carbone e la produzione di elettricita', in un ciclo combinato, in una turbina a gas ed a vapore. Il carbone gassificato e bruciato nella camera di combustione delle turbine a gas. Per ridurre le emissioni di zolfo, si fa appello ai metodi piu' moderni di depurazione del gas greggio a monte della turbina a gas. Questa tecnica e' anche applicata ai residui di olio pesante e ad emulsioni bituminose. La potenza installata e' attualmente di circa 1 000 MW el (cinque impianti).
Sono attualmente in fase di studio turbine a gas in ciclo combinato funzionanti con gas naturale, con un rendimento energetico del 48 al 52% circa.
d) Modifiche dei procedimenti e delle modalita' di combustione
Non e' possibile modificare le modalita' di combustione come viene fatto per ridurre le emissioni di NOx, poiche' la quasi-totalita' dello zolfo organico e/o inorganico si ossida durante la combustione (lo zolfo rimanente, la cui quantita' dipende dalle proprieta' del combustibile e dalla tecnica di combustione, si ritrova nella cenere).
Nel presente annesso i procedimenti addizionali a secco utilizzati nelle classiche caldaie, sono considerati come modifiche del procedimento consistente nell'iniezione di un agente nella camera di combustione. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che quando si applicano questi procedimenti, la capacita' termica diminuisce, il rapporto Ca S e' alto e la desolforazione poco attiva. Occorre tener conto dei problemi rappresentati dalla riutilizzazione del sotto-prodotto, tanto che questa soluzione dovrebbe di regola essere considerata come una misura intermedia e per piccoli impianti.
Tabella 2
Livelli di emissione di ossidi di zolfo ottenuti mediante l'applicazione di tecniche di riduzione su caldaie che utilizzano combustibili fossili
Emissioni Iniezione Lavaggio Assorbimento
non misurate di additivi a/ a secco con
polverizzazione b/
Tasso di
eliminazione (%) Fino a 60 95 Fino a 90
Rendimento
energetico
(kw - 10 m /h) 0.1-1 6-10 3-6
Potenza totale
installata CEE
Eur (MW) 194.000 16.000
Tipo di sotto-
prodotti Miscela di sali Gesso Miscela
di Ca e di ceneri (fanghi/ CaSO3
volanti acque 1/2 H20
reflue) e di ceneri
volanti
Spese
d'investimento
specifiche
(ECU 189O/kW 20-50 60-250 60-220
mg/m3 c/ g/kWh mg/m3 c/ g/kWh mg/m3 c/ g/kwh mg/m3 c/ g/k Wh
Antracite d/.........................................................
Lignite d/...........................................................
Fioul pesante d/.....................................................
Assorbimento Wellmann Lord Carbone Estrazione
ammoniacale b/ a/ attivo a/ catalitica
combinata a/
Tasso di
eliminazione (%) fino a 90 95 95 95
Rendimento energetico
(kw - 10 m /h) 3-10 10-15 4-8 2
Potenza totale 200 2.000 700 1.300
installata CEE Eur (MW)
Tipo di
sotto-prodotti Fertilizzanti S primario S primario Acido
ammoniacali Acido Acido solforico
solforico solforico (70% in
(99% in (99% in peso)
volume) volume)
Spese d'investimento
specifiche
(ECU 1890/kW 230-270 e/ 200-300 e/ 280-320 e/f/ 320-350 e/ f/
mg/m3 c/ g/kWh mg/m3 c/ g/kWh mg/m3 c/ g/kwh mg/m3 c/ g/k Wh
Antracite d/.........................................................
Lignite d/...........................................................
Fioul pesante d/.....................................................
a/ Per i combustibili ad alto tenore di zolfo, occorre adeguare il grado di desolforazione, anche a seconda del procedimento utilizzato. Applicabilita' di questi procedimenti: di regola 95%.
b/ Limitata possibilita' di applicazione per i combustibili ad elevato tenore in zolfo.
c/ Emissione in mg/m3 (PTN) a secco, 6% di ossigeno per i combustibili solidi, 3% di ossigeno per i combustibili liquidi.
d/ Il fattore di conversione dipende dalle caratteristiche del combustibile, dal volume specifico dei fumi e dal rendimento termico della caldaia (fattori di conversione applicati (m3/kWh, rendimento termico: 36%) antracite: 3,50; lignite: 4,20; fioul pesante: 2,80)
e/ Il costo d'investimento specifico concerne un campione limitato d'impianti.
f/ Il costo d'investimento specifico tiene conto della denitrificazione.
Questa tabella e' stata stabilita per impianti importanti nel settore pubblico di produzione di elettricita'. Tuttavia, le tecniche di riduzione sono altresi' applicabili ad altri settori nei quali le emissioni di fumi sono paragonabili.
e) Procedimenti di desolforazione dei gas di combustione
Questi procedimenti mirano a eliminare gli ossidi di zolfo gia' formati; sono considerati misure secondarie. Le attuali conoscenze in materia sono tutte fondate sull'estrazione di zolfo per mezzo di procedimenti chimici con sistema a secco, semi-secco o catalitico.
Per rendere il programma di riduzione delle emissioni di zolfo il piu' efficace possibile, occorrerebbe, al di la' delle misure di gestione dell'economia della categoria i) di cui sopra prevedere di combinare i mezzi tecnici enumerati nella categoria ii) di cui sopra.
In alcuni casi i mezzi applicati per ridurre le emissioni di zolfo possono anche comportare una diminuzione delle emissioni di Co2, di NOx e di altri inquinanti.
Per le centrali elettriche pubbliche, gli impianti misti e gli impianti di riscaldamento urbano, si applicano in particolare i seguenti procedimenti di lavorazione del gas di combustione: assorbimento allo stato umido con calce/calcare: assorbimento a secco mediante polverizzazione; procedimento Wellman Lord; assorbimento ammoniacale; procedimenti di estrazione combinata dei NOx e dei SOx (carbone attivato ed estrazione catalitica combinata dei NOx e dei SOx).
Nel settore di produzione dell'energia l'assorbimento allo stato unido con calce/calcare e l'assorbimento a secco mediante polverizzazione rappresentano rispettivamente l'85% ed il 10% della potenza installata degli impianti di lavorazione dei gas di combustione.
Vari nuovi procedimenti di desolforazione dei gas di combustione come l'epurazione a secco con raggi elettronici ed il procedimento Mark 13A sono ancora in una fase sperimentale.
L'efficacia delle summenzionate misure secondarie e' indicata nella tabella 2 di cui sopra. Le cifre provengono dall'esperienza pratica acquisita in un gran numero d'impianti in servizio. Nella tabella sono altresi' menzionate la potenza installata e la gamma delle potenze. Benche' le varie tecniche per la riduzione dello zolfo siano paragonabili tra di loro, le specifiche condizioni previste per ciascun impianto o per la sua localizzazione possono far scartare tale o tal'altro metodo.
La tabella 2 indica i costi d'investimento corrispondenti all'applicazione delle tecniche di riduzione delle emissioni di zolfo descritte alle voci ii) c), d) ed e). Tuttavia quando queste tecniche sono applicate a casi particolari, vediamo che i costi d'investimento corrispondenti alle misure di riduzione delle emissioni di zolfo dipendono, tra l'altro, dalle tecniche specifiche utilizzate, dai sistemi anti-inquinamento richiesti e dalla scadenza temporale dei cicli di manutenzione previsti. La tabella offre quindi solo indicazioni generali dei costi d'investimento. Le spese d'investimento necessarie per l'adeguamento anti-inquinamento superano in generale quelle relative alla costruzione dei nuovi impianti.
IV. TECNICHE ANTI-INQUINAMENTO IN ALTRI SETTORI
10. Le tecniche anti-inquinamento (enumerate nelle rubriche ii) a) ad e) del paragrafo 9) sono applicabili non solo nelle centrali elettriche - dove, nella maggior parte dei casi si e' acquisita un'esperienza pratica nel corso degli anni - ma anche in numerosi altri settori dell'industria.
11. l'applicazione delle tecniche di riduzione delle emissioni di zolfo e' legata alle limitazioni inerenti a ciascun procedimento nei settori in esame. Nella seguente Tabella 3 figurano le principali fonti di emissioni di zolfo e le misure antinquinamento corrispondenti.
Tabella 3
Fonte Misure anti-inquinamento
Arrostimento di solfuri non ferrosi Riduzione catalitica con
sistema umido all'acido
solforico
Produzione di viscosa Procedimento a doppio
contatto
Produzione di acido solforico Procedimento a doppio
contatto, rendimento
migliorato
Produzione di pasta kraft Vari dispositivi
incorporati
12. Nei settori enumerati nella tabella 3, e' possibile ricorrere a dispositivi incorporati ed in particolare a modifiche della materia prima (se del caso combinate con un trattamento specifico dei gas di combustione) per ridurre nella maniera piu' efficace possibile le emissioni di zolfo.
13. Sono stati segnalati i seguenti esempi:
a) nei nuovi stabilimenti di pasta kraft, si possono ottenere livelli di emissione inferiore ad 1 kg. di zolfo per tonnellata di
pasta asciugata all'aria **/
b) Negli stabilimenti di pasta al bisolfito, si possono riportare le emissioni a 1-1,5 kg. di zolfo per tonnellata di pasta asciugata all'aria;
c) per l'arrostimento dei solfuri, sono stati segnalati (a seconda del procedimento utilizzato) dei tassi di desolforazione dall'80 al 99% per gli impianti da 10 000 a 200 000 m3/h;
d) in un impianto di sinterizzazione del minerale di ferro, un'unita di desolforazione dei gas di combustione avente una potenza di 320 000 m3/ consente di ridurre a meno di 100 mq Ox/Nm3, al 6% dello 02, il tenore di zolfo;
e) Nei forni a coke, si ottiene un tenore inferiore a 400 mg.
SOx/Nm3 al 6% dello 02;
f) negli impianti di produzione di acido solforico, il tasso di conversione e' superiore al 99%;
g) il procedimento Claus perfezionato consente di estrarre oltre il 99% di zolfo.
---------
**/ Occorre sorvegliare il rapporto zolfo/sodio, con l'eliminazione dello zolfo sotto forma di sali neutri e l'aggiunta di composti sodici non solforati.
V. SOTTO PRODOTTI ED EFFETTI SECONDARI
14. L'accrescimento degli sforzi spiegati dai paesi della regione della CEE per ridurre le emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse sara' accompagnato da un aumento proporzionale della quantita' dei prodotti secondari.
15. Conviene selezionare le tecniche che danno luogo a prodotti secondari utilizzabili. La preferenza va data alle tecniche che per quanto possibile, consentono di accrescere il rendimento termico e di risolvere il problema dell'eliminazione dei rifiuti. Benche' la maggior parte dei prodotti secondari sia utilizzabile o riciclabile - gesso, sali ammoniacati, acido solforico, zolfo, ecc. - vanno considerati alcuni fattori come la situazione del mercato e le norme di qualita'. Ai fini della riutilizzazione dei prodotti secondari della combustione su strato fluidizzato e dell'assorbimento a secco mediante polverizzazione, occorre fare dei progressi in questo settore in quanto, in vari paesi, le possibilita' di eliminazione dei rifiuti sono limitate dalla capacita' delle discariche e dai criteri applicabili in materia.
16. Gli effetti secondari o gli inconvenienti enumerati in appresso non impediscono l'applicazione di alcuna tecnica o metodo, ma di essi si deve tener conto in presenza di piu' mezzi di riduzione dello zolfo, ad esempio:
a) Dispendio di energia per la lavorazione dei gas;
b) Corrosione dovuta alla formazione di acido solforico per reazione degli ossidi di zolfo con il vapore acqueo;
c) maggiore utilizzo di acqua e necessita' di trattare le acque reflue;
d) uso di reattivi;
e) necessita' di eliminare i rifiuti solidi.
VI. CONTROLLO E COMUNICAZIONE
17. Le misure prese dai paesi per l'attuazione delle loro strategie e politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico includono leggi e regolamenti, incentivi economici o strumenti di dissuasione, nonche' criteri tecnici (necessita' di utilizzare la migliore tecnica disponibile).
18. Per ogni fonte di emissione, le norme sono di regola stabilite in funzione delle dimensioni dell'impianto, delle modalita' operative, della tecnologia di combustione, del tipo di combustibile e dell'anzianita' dell'impianto. Un'altra soluzione approvata consiste nel stabilire un obiettivo di riduzione globale delle emissioni di zolfo provenienti da un gruppo di fonti, consentendo di scegliere il settore d'intervento adeguato per l'ottenimento di tale obiettivo (principio della bolla).
19. Per limitare le emissioni di zolfo ai livelli stabiliti dalla legislazione nazionale, occorre prevedere un sistema permanente di controllo e di comunicazione dei dati alle autorita' di sorveglianza.
20. Attualmente si dispone di svariati sistemi di controllo basato su metodi di misurazione continua o discontinua. Tuttavia, le norme di qualita' possono variare. Le misurazioni devono essere effettuate da istituti qualificati utilizzando sistemi di misurazione e di sorveglianza. A tal fine un sistema di certificazione sembra il piu' adatto per fornire le migliori garanzie.
21. Con i moderni sistemi di controllo automatico e di hardware, la comunicazione dei dati non pone problemi. La loro raccolta in vista di un uso ulteriore avviene secondo le tecnologie attuali.
Tuttavia, i dati da comunicare alle autorita' competenti variano da un caso all'altro. Per migliorare il confronto tra le serie occorre armonizzare le regolamentazioni. L'armonizzazione e' anche auspicabile per garantire la qualita' dei sistemi di misurazione e di controllo. E' un'esigenza da prendere in considerazione quando si confrontano i dati.
22. Per evitare disparita' e discordanze si tratta di definire correttamente gli elementi ed i parametri essenziali, in particolare i seguenti:
a) Le norme devono essere espresse in ppmv, mg Nm3, g Gj, kg o kg/tonnellata di prodotti. La maggior parte di queste unita' vanno calcolate e specificate per quanto riguarda la temperatura del gas, l'umidita', la pressione, il tenore in ossigeno o il valore dell'apporto termico;
b) occorre definire il periodo, espresso in ore, mesi o anni, rispetto al quale i valori medi delle norme vanno stabiliti;
c) conviene definire i tempi di arresto e le regole di sicurezza corrispondenti, per quanto riguarda la derivazione dei sistemi di sorveglianza o l'arresto dell'impianto.
d) occorre definire i metodi da applicare per completare i dati mancanti o persi a seguito di difettosita' dell'hardware;
e) occorre definire la serie dei parametri da misurare. Le informazioni richieste possono variare a seconda del tipo di procedimento industriale e' quindi opportuno definire il punto di misurazione nel sistema.
23. Occorre garantire la qualita' delle misurazioni.
ANNESSO V
VALORI LIMITE DI EMISSIONE E DI TENORE DI ZOLFO
A. Valori limite di emissione per le grandi fonti fisse a/
i) ii), iii)
Valore limite di Tasso di desol-
emissione forazione
(MWth) (mg S02, Nm3 b/) (%)
50-100 2 000
1. COMBUSTIBILI
SOLIDI 100-500 2000-400 40(per 100-167MW)
(in base al 6% diminuz. lineare 40-90 accrescim.
ossigeno nei gas lineare per 167-
di combustione 500 MW)
> 500 400 90
2. COMBUSTIBILI
LIQUIDI 300 - 500 1 700- 400 90
(in base al 3%
di ossigeno nei (diminuz. lineare)
gas di combustione
> 500 400 90
3. COMBUSTIBILI
GASSOSI(in base
al 3% di ossigeno
nei gas di
combustione)
Combustibili 35
gassosi in generale
Gas liquefatti 5
Gas a debole potere
calorifico 800
(gassificazione dei
residui di raffineria,
gas di forni a coke,
gas di alti forni)
B. GASOLII Tenore in zolfo (%)
Carburante diesel per veicoli stradali 0,05
Altri tipi 0,2
Note
a/ A titolo indicativo, per un impianto dotato di un
dispositivo che utilizza contemporaneamente almeno due tipi
di combustibili, le autorita' competenti stabiliscono
valori limite di emissione in considerazione: dei valori
limite della colonna ii) applicabili a ciascun particolare
combustibile, dell'apporto termico di ogni combustibile, e
per le raffinerie, delle specifiche caratteristiche
pertinenti dell'impianto. Per le raffinerie, tale valore
limite combinato non deve in alcun caso superare 1 700 mg
SO2/Nm3.
I valori limite non si applicano ai seguenti impianti:
- impianti i cui prodotti di combustione servono
direttamente al riscaldamento, all'essicazione, o ad ogni
altra lavorazione di oggetti o di materiali, ad esempio i
forni di riscaldamento, i forni di trattamento termico;
- impianti di post-combustione, vale a dire ogni
apparecchio industriale progettato per purificare, mediante
combustione, tutti gli effluenti gassosi, e che non e'
utilizzato come impianto di combustione indipendente;
- impianti per la rigenerazione dei catalizzatori di
cracking catalitico;
- impianti per la trasformazione del solfuro d'idrogeno
in zolfo;
- reattori dell'industria chimica;
- forni di cockificazione;
- rigeneratori di alto forno (cowpers);
- inceneritori di rifiuti;
- impianti a motori diesel, a motori a benzina o a gas,
oppure a turbine a gas, a prescindere dal combustibile
utilizzato.
Se una Parte, a cause dell'alto tenore in zolfo dei
combustibili solidi o liquidi di origine locale non riesce
a rispettare i valori limite di emissione stabiliti nella
colonna ii) essa puo' applicare i tassi di desolforazione
indicati nella colonna iii) oppure un valore limite massimo
di 800 mq/SO2/Nm3 (di preferenza non superiore a 650
mq/SO2/Nm3). In tal caso la Parte segnala il fatto al
Comitato di applicazione, nel corso dell'anno civile in cui
tale fatto avviene.
Se due o piu' nuovi impianti sono costruiti in modo
tale che, in considerazione di fattori tecnici ed
economici, i loro effluenti gassosi possono, secondo il
parere delle autorita' competenti, essere evacuati
attraverso un fornello comune, l'insieme formato da questi
due impianti e' considerato come una sola unita'.
b/ mg SO2 Nm3 alle condizioni di riferimento:
temperatura 273 gradi K, pressione 101,3 kPa previa
rettifica per tener conto del tenore in vapore acqueo.
(Omissis).
ANNESSO II
TETTI DELLE EMISSIONI DI ZOLFO E PERCENTUALI DI RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI
I tetti delle emissioni di zolfo indicate sulla tabella in appresso corrispondono agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 del presente Protocollo. I livelli di emissione per il 1980 ed il 1990 e le percentuali di riduzione delle emissioni che figurano in appresso sono indicate solo per informazione.
Livelli Tetti delle Riduzione delle
di emissione emissioni di emissioni in
kt SO annue zolfo a/ kt SO annue percent.
1980 1990 2000 2005 2010 2000 2005 2010
Austria 397 90 78 80
Bielorussia 740 456 400 370 38 46 50 Belgio 828 443 248 232 215 70 72 74 Bulgaria 2050 2020 1374 1230 1 127 33 40 45 Canada:
nazionale 4614 3700 3200 30
ZGOS 3245 1750 46
CE 25513 9 598 62
Croazia 150 160 133 125 117 11 17 22
Danimarca 451 180 90 80
Federaz.
Russia c/ 7161 4460 4440 4 297 4 297 38 40 40
Finlandia 584 260 116 80
Francia 3348 1203 868 770 737 74 77 78
Germania 7494 5803 1300 990 83 87
Grecia 400 510 595 580 570 0 3 4
Irlanda 222 168 155 30
Italia 3800 1330 1042 65 73
Liechten-
stein 0,4 0,1 0,1 75
Lussemb. 24 10 58
Paesi Bassi 466 207 106 77
Norvegia 142 54 34 76
Polonia 4100 3210 2583 2 173 1397 37 47 66
Portogallo 266 284 304 294 0 3
Regno Unito 4898 3780 2 449 1 470 980 50 70 80 Repubbl.
Ceca 2257 1876 1128 902 632 50 60 72 Slovacchia 843 539 337 295 240 60 65 72 Slovenia 235 195 130 94 71 45 60 70
Spagna 3319 2316 2143 35
Svezia 507 130 100 80
Svizzera 126 62 60 52
Ucraina 3850 2310 40
Ungheria 1632 1010 898 816 653 45 50 60
a/ Se, nel corso di un determinato anno prima del 2005, una Parte constata che in ragione di un inverno particolarmente freddo, di un'estate particolarmente asciutta e di una perdita passeggera ed imprevista di capacita' nella rete distributrice di elettricita', sul suo territorio nazionale o in un paese vicino, essa non e' in grado di rispettare gli obblighi assunti ai sensi del presente annesso, la stessa Parte puo' tuttavia soddisfare tali obblighi calcolando la media delle sue emissioni annuali nazionali di zolfo nell'anno in questione, nell'anno precedente allo stesso e nell'anno successivo, con riserva che il livello delle emissioni durante un anno qualsiasi non superi di oltre il 20% il tetto stabilito.
Il Comitato di applicazione dovra' essere informato dei motivi dell'eccedenza durante un determinato anno nonche' del metodo di calcolo della media per i tre anni in oggetto.
b/ Per la Grecia ed il Portogallo, la percentuale indicata di riduzione delle emissioni si basa sul tetto delle emissioni di zolfo stabilito per l'anno 2000.
c/ Parte europea all'interno della zona dell'EMEP.
ANNESSO III
ZONE DI GESTIONE DEGLI OSSIDI DI ZOLFO (ZGOS)
La seguente zona e' indicata ai fini del presente Protocollo:
La ZGOS del Sud-est canadese
Questa zona copre una superficie di 1 milione di km2 che comprendono tutto il territorio delle provincie dell'Isola Principe Edoardo, della Nuova Scozia e del Nuovo Bruhswick, l'intero territorio della provincia del Quebec a sud di una linea diretta che va da Havre S. Pierre sulla costa settentrionale del golfo di Saint Laurent, fino al punto in cui la linea di confine Quebec - Ontario attraversa la costa della baia James; essa include anche l'intero territorio della provincia dell'Ontario a sud di una linea retta che va dal punto in cui il confine Ontario - Quebec attraversa la costa della baia James fino al fiume Nipigon, nei pressi della riva settentrionale del lago Superiore.
ANNESSO IV
TECNICHE DI LOTTA CONTRO LE EMISSIONI DI ZOLFO PROVENIENTI DA
FONTI FISSE
I. INTRODUZIONE
1. L'annesso ha come scopo di aiutare a determinare le opzioni e le tecniche di lotta contro le emissioni di zolfo atte ad assicurare il rispetto degli obblighi del presente Protocollo.
2. Essa e' fondata sulle informazioni relative alle nozioni generali relative alla riduzione delle emissioni di zolfo in particolare sui risultati ed i costi dell'applicazione delle tecniche di lotta che figurano nella documentazione ufficiale dell'Organo esecutivo e dei suoi organi ausiliari.
3. Salvo diversa indicazione, le misure di riduzione enumerate sono considerate, in base ad una esperienza pratica acquisita, nella maggior parte di casi, in un arco di piu' anni, come essendo le tecniche disponibili piu' consolidate e redditizie. Tuttavia, l'esperienza sempre piu' vasta in materia di tecniche poco inquinanti applicate nei nuovi impianti, nonche' l'adeguamento anti-inquinamento degli impianti esistenti impone un regolare riesame del presente annesso.
4. Benche' l'annesso enumeri un certo numero di misure e di tecniche aventi costi ed efficacia molto variabili, non e' da considerarsi come una tabella esauriente dei possibili mezzi di lotta. Inoltre, la scelta delle misure e delle tecniche da applicare in determinati casi, dipende da vari fattori, in particolare la legislazione e le disposizioni regolamentari in vigore, ed in particolare le prescrizioni relative alle tecniche di lotta, alla composizione delle energie primarie all'infrastruttura industriale, alla congiuntura economica e alle condizioni dell'impianto.
5. L'annesso verte sostanzialmente sulla lotta contro le emissioni di zolfo ossidato considerate come il totale dell'anidride solforosa (S02) e del triossido di zolfo (S03) espresse ponderalmente in S02, La quota di zolfo emessa sotto forma di ossidi di zolfo o di altri composti solforosi senza combustione, e' debole in relazione alle emissioni di zolfo derivanti da una combustione.
6. Qualora siano previste misure o tecniche di lotta per le fonti di zolfo che emettono anche altri elementi, in particolare ossidi di azoto (NOx), particelle, metalli pesanti e composti organici volatili (COV) esse sono da considerare in relazione ai mezzi applicabili a tali inquinanti, al fine di massimizzare l'effetto globale di riduzione e ridurre al minimo i danni ambientali, in particolare per evitare che l'inquinamento si trasferisca in altri ambienti (acque reflue e rifiuti solidi).
II. PRINCIPALI FONTI FISSE DI EMISSIONI DI ZOLFO
7. La combustione di combustibili fossili e' la principale fonte di origine umana delle emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse.
Inoltre, alcune operazioni diverse dalla combustione possono contribuire in misura notevole a tali emissioni. Secondo l'EMEP/CORINAIR '90 le grandi categorie di fonti fisse sono le seguenti:
i) Centrali elettriche pubbliche, impianti misti ed impianti di riscaldamento urbano
a) caldaie
b) turbine a combustione fisse e motori a combustione interna
ii) Impianti di combustione commerciali, istituzionali e residenziali:
a) caldaie commerciali;
b) apparecchi di riscaldamento domestici;
iii) impianti di combustione industriali e procedimenti di combustione:
a) caldaie e apparecchi di riscaldamento industriali;
b) operazione, ad esempio in metallurgia: arrossimento e sintetizzazione, cokificazione, trattamento del diossido di titanio (TiO2), ecc;
c) fabbricazione di pasta da carta;
iv) Operazioni diverse dalla combustione, ad esempio, produzione di acido solforico, alcune sintesi organiche, la lavorazione di superfici metalliche;
v) estrazione, trasformazione e distribuzione di combustibili fossili;
vi) trattamento ed eliminazione dei rifiuti (trattamento termico dei rifiuti casalinghi e dei rifiuti industriali ecc.)
8. Nella regione della CEE, secondo i dati di cui si dispone per il 1990, circa l'88% delle emissioni di zolfo derivano dall'insieme dai procedimenti di combustione (il 20% dei quali nell'industria), il 5% dai procedimenti di lavorazione ed il 7% dalle raffinerie di petrolio. In un gran numero di paesi, il settore industriale (comprese le raffinerie) e' anch'esso una fonte importante di emissioni di S02. Se le emissioni provenienti dalle raffinerie sono poco importanti nella regione della CEE, il tenore di zolfo dei prodotti petroliferi e' una delle cause principali delle emissioni di zolfo provenienti da altre fonti. In genere, il 60% dello zolfo presente nei prodotti greggi sussiste, il 30% e' ricuperato sotto forma di zolfo primario ed il 10% e' emesso dai fornelli di raffineria.
III MEZZI GENERALI PER RIDURRE LE EMISSIONI DI ZOLFO DOVUTE ALLA COMBUSTIONE
9. I mezzi generali per ridurre le emissioni di zolfo sono le seguenti:
i) Misure di gestione dell'energia*/:
a) Risparmi energetici
L'uso razionale dell'energia (miglioramento del rendimento e dell'applicazione dei procedimenti, produzione mista e/o gestione della domanda) comporta di regola una riduzione delle emissioni solforose.
v) Utilizzazione di piu' fonti energetiche
In linea di massima si perviene a ridurre le emissioni di zolfo aumentando, nella gamma delle energie, la proporzione di quelle che non necessitano di combustione (idraulica, nucleare, eolica).
Tuttavia occorre anche considerare gli altri danni ambientali.
ii) Mezzi tecnici:
a) Rinuncia ad alcuni combustibili
Il S02 emesso durante la combustione e direttamente connesso al tenore in zolfo del combustibile utilizzato.
La sostituzione di alcuni combustibili (ad esempio carboni molto solforati con carboni poco solforati e/o combustibili liquidi, oppure il carbone con il gas) comporta una diminuzione delle emissioni di zolfo, ma puo' essere ostacolata da alcune difficolta', ad esempio per ottenere combustibili poco solforati o dover adeguare i sistemi di combustione esistenti ad altri combustibili.
In molti paesi della CEE, gli impianti funzionanti con carbone o idrocarburi sono sostituiti attualmente da impianti a gas.
L'installazione di impianti misti potrebbe agevolare la sostituzione dei combustibili.
b) Depurazione dei combustibili
La depurazione del gas naturale, perfettamente collaudata, e' ampiamente utilizzata per ragioni pratiche.
L'epurazione dei gas industriali (gas acido di raffineria, gas di forno a coke, biogas, ecc.) e' anch'essa perfettamente collaudata.
Altrettanto dicasi per la desolforazione dei combustibili liquidi (frazioni leggere e medie).
-------
*/ I mezzi i) a) e b) sono integrati nella struttura ed nella politica energetica di una Parte alla Convenzione. Il loro grado di attuazione, la loro efficacia ed i costi per settore non vengono esaminati nel presente documento.
La desolforazione delle frazioni pesanti e' tecnicamente realizzabile, ma tuttavia occorre tener conto delle proprieta' del greggio. La desolforazione dei residui presenti nell'atmosfera (si tratta dei prodotti che compaiono in fondo alla colonna di unita' di distillazione atmosferica di petrolio greggio), per ottenere un combustibile petrolifero a basso tenore di zolfo non e' tuttavia praticata correntemente. In generale e' preferibile trattare un greggio poco solforato. L'idro-cracking e le tecniche di trasformazione totale sono state messe a punto ed abbinano una consistente eliminazione di zolfo ad un migliorato rendimento dei prodotti leggeri. Le raffinerie che praticano conversioni totali sono ancora poco numerose. Di regola, queste raffinerie ricuperano dall'80 allo 00% dello zolfo presente e trasformano tutti i residui in prodotti leggeri o altri prodotti che possono essere commercializzati. Questo tipo di raffineria consuma piu' energia e ed esige investimenti piu' importanti. Il tenore in zolfo dei prodotti di raffineria e' indicato nella tabella 1 in appresso.
Tabella 1
Tenore in zolfo dei prodotti di raffineria
(Tenore in zolfo (%)
Combustibile Classico, attuale Previsto per il futuro
Benzina 0,1 0,05
Carboreattore 0,1 0,01
Carburante diesel 0,05 - 0,3 0,05
Olio di riscaldamento 0,01 - 0,2 0,1
Fioul 0,2 - 3,5 1
Diesel marino 0,5 - 1,0 0,5
Depositi nafta 3,0 - 5,0 1 (zone costiere)
2 (alto mare)
Le tecniche moderne di depurazione dell'antracite consentono di eliminare circa la meta' dello zolfo inorganico (a seconda delle proprieta' del carbone) ma non lo zolfo organico. Attualmente si stanno collaudando tecniche piu' efficaci che comportano tuttavia costi ed investimenti piu' elevati. In tal modo la desolforazione, mediante depurazione del carbone, e' meno redditizia della desolforazione dei gas di combustione. Sembra possibile poter individuare, in ogni paese, il mezzo per abbinare questi due procedimenti nel migliore dei modi.
c) Tecniche di combustione moderna
Si tratta di tecniche di combustione il cui rendimento tecnico e' stato migliorato e che emettono meno zolfo: combustione su strato fluidizzato (CLF); strato ribollente(CLFB); strato circolante (CLFC) e strato sotto pressione (CLFSP); ciclo combinato con gassificazione integrata (CCGI) e turbine a gas per ciclo combinato (TGCC).
I sistemi di combustione delle centrali elettriche possono essere integrati con turbine a gas fisse, cio' consente di migliorare il rendimento generale dal 5 al 7% e comporta ad esempio una sensibile riduzione delle emissioni di SO2. Tuttavia questa integrazione necessita' di una modifica sostanziale delle caldaie.
La combustione su strato fluidizzato, messa a punto per l'antracite e la lignite funziona anche con altri combustibili solidi, come il coke di petrolio e combustibili poveri come i rifiuti, la torba ed il legno. Le emissioni possono essere ridotte anche integrando ai focolai un dispositivo di regolamento della combustione mediante aggiunta di calce/calcare ai materiali costituenti dello strato. La potenza installata totale dei CLF ha raggiunto circa 30 000 MWth (250 a 350 impianti), compresi 8 000 MWth nella gamma delle potenze superiori a 50 MWth. L'utilizzazione e/o l'eliminazione dei sotto-prodotti derivati da questo procedimento possono porre problemi necessitando quindi nuovi adeguamenti.
Il CCGI comprende la gassificazione del carbone e la produzione di elettricita', in un ciclo combinato, in una turbina a gas ed a vapore. Il carbone gassificato e bruciato nella camera di combustione delle turbine a gas. Per ridurre le emissioni di zolfo, si fa appello ai metodi piu' moderni di depurazione del gas greggio a monte della turbina a gas. Questa tecnica e' anche applicata ai residui di olio pesante e ad emulsioni bituminose. La potenza installata e' attualmente di circa 1 000 MW el (cinque impianti).
Sono attualmente in fase di studio turbine a gas in ciclo combinato funzionanti con gas naturale, con un rendimento energetico del 48 al 52% circa.
d) Modifiche dei procedimenti e delle modalita' di combustione
Non e' possibile modificare le modalita' di combustione come viene fatto per ridurre le emissioni di NOx, poiche' la quasi-totalita' dello zolfo organico e/o inorganico si ossida durante la combustione (lo zolfo rimanente, la cui quantita' dipende dalle proprieta' del combustibile e dalla tecnica di combustione, si ritrova nella cenere).
Nel presente annesso i procedimenti addizionali a secco utilizzati nelle classiche caldaie, sono considerati come modifiche del procedimento consistente nell'iniezione di un agente nella camera di combustione. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che quando si applicano questi procedimenti, la capacita' termica diminuisce, il rapporto Ca S e' alto e la desolforazione poco attiva. Occorre tener conto dei problemi rappresentati dalla riutilizzazione del sotto-prodotto, tanto che questa soluzione dovrebbe di regola essere considerata come una misura intermedia e per piccoli impianti.
Tabella 2
Livelli di emissione di ossidi di zolfo ottenuti mediante l'applicazione di tecniche di riduzione su caldaie che utilizzano combustibili fossili
Emissioni Iniezione Lavaggio Assorbimento
non misurate di additivi a/ a secco con
polverizzazione b/
Tasso di
eliminazione (%) Fino a 60 95 Fino a 90
Rendimento
energetico
(kw - 10 m /h) 0.1-1 6-10 3-6
Potenza totale
installata CEE
Eur (MW) 194.000 16.000
Tipo di sotto-
prodotti Miscela di sali Gesso Miscela
di Ca e di ceneri (fanghi/ CaSO3
volanti acque 1/2 H20
reflue) e di ceneri
volanti
Spese
d'investimento
specifiche
(ECU 189O/kW 20-50 60-250 60-220
mg/m3 c/ g/kWh mg/m3 c/ g/kWh mg/m3 c/ g/kwh mg/m3 c/ g/k Wh
Antracite d/.........................................................
Lignite d/...........................................................
Fioul pesante d/.....................................................
Assorbimento Wellmann Lord Carbone Estrazione
ammoniacale b/ a/ attivo a/ catalitica
combinata a/
Tasso di
eliminazione (%) fino a 90 95 95 95
Rendimento energetico
(kw - 10 m /h) 3-10 10-15 4-8 2
Potenza totale 200 2.000 700 1.300
installata CEE Eur (MW)
Tipo di
sotto-prodotti Fertilizzanti S primario S primario Acido
ammoniacali Acido Acido solforico
solforico solforico (70% in
(99% in (99% in peso)
volume) volume)
Spese d'investimento
specifiche
(ECU 1890/kW 230-270 e/ 200-300 e/ 280-320 e/f/ 320-350 e/ f/
mg/m3 c/ g/kWh mg/m3 c/ g/kWh mg/m3 c/ g/kwh mg/m3 c/ g/k Wh
Antracite d/.........................................................
Lignite d/...........................................................
Fioul pesante d/.....................................................
a/ Per i combustibili ad alto tenore di zolfo, occorre adeguare il grado di desolforazione, anche a seconda del procedimento utilizzato. Applicabilita' di questi procedimenti: di regola 95%.
b/ Limitata possibilita' di applicazione per i combustibili ad elevato tenore in zolfo.
c/ Emissione in mg/m3 (PTN) a secco, 6% di ossigeno per i combustibili solidi, 3% di ossigeno per i combustibili liquidi.
d/ Il fattore di conversione dipende dalle caratteristiche del combustibile, dal volume specifico dei fumi e dal rendimento termico della caldaia (fattori di conversione applicati (m3/kWh, rendimento termico: 36%) antracite: 3,50; lignite: 4,20; fioul pesante: 2,80)
e/ Il costo d'investimento specifico concerne un campione limitato d'impianti.
f/ Il costo d'investimento specifico tiene conto della denitrificazione.
Questa tabella e' stata stabilita per impianti importanti nel settore pubblico di produzione di elettricita'. Tuttavia, le tecniche di riduzione sono altresi' applicabili ad altri settori nei quali le emissioni di fumi sono paragonabili.
e) Procedimenti di desolforazione dei gas di combustione
Questi procedimenti mirano a eliminare gli ossidi di zolfo gia' formati; sono considerati misure secondarie. Le attuali conoscenze in materia sono tutte fondate sull'estrazione di zolfo per mezzo di procedimenti chimici con sistema a secco, semi-secco o catalitico.
Per rendere il programma di riduzione delle emissioni di zolfo il piu' efficace possibile, occorrerebbe, al di la' delle misure di gestione dell'economia della categoria i) di cui sopra prevedere di combinare i mezzi tecnici enumerati nella categoria ii) di cui sopra.
In alcuni casi i mezzi applicati per ridurre le emissioni di zolfo possono anche comportare una diminuzione delle emissioni di Co2, di NOx e di altri inquinanti.
Per le centrali elettriche pubbliche, gli impianti misti e gli impianti di riscaldamento urbano, si applicano in particolare i seguenti procedimenti di lavorazione del gas di combustione: assorbimento allo stato umido con calce/calcare: assorbimento a secco mediante polverizzazione; procedimento Wellman Lord; assorbimento ammoniacale; procedimenti di estrazione combinata dei NOx e dei SOx (carbone attivato ed estrazione catalitica combinata dei NOx e dei SOx).
Nel settore di produzione dell'energia l'assorbimento allo stato unido con calce/calcare e l'assorbimento a secco mediante polverizzazione rappresentano rispettivamente l'85% ed il 10% della potenza installata degli impianti di lavorazione dei gas di combustione.
Vari nuovi procedimenti di desolforazione dei gas di combustione come l'epurazione a secco con raggi elettronici ed il procedimento Mark 13A sono ancora in una fase sperimentale.
L'efficacia delle summenzionate misure secondarie e' indicata nella tabella 2 di cui sopra. Le cifre provengono dall'esperienza pratica acquisita in un gran numero d'impianti in servizio. Nella tabella sono altresi' menzionate la potenza installata e la gamma delle potenze. Benche' le varie tecniche per la riduzione dello zolfo siano paragonabili tra di loro, le specifiche condizioni previste per ciascun impianto o per la sua localizzazione possono far scartare tale o tal'altro metodo.
La tabella 2 indica i costi d'investimento corrispondenti all'applicazione delle tecniche di riduzione delle emissioni di zolfo descritte alle voci ii) c), d) ed e). Tuttavia quando queste tecniche sono applicate a casi particolari, vediamo che i costi d'investimento corrispondenti alle misure di riduzione delle emissioni di zolfo dipendono, tra l'altro, dalle tecniche specifiche utilizzate, dai sistemi anti-inquinamento richiesti e dalla scadenza temporale dei cicli di manutenzione previsti. La tabella offre quindi solo indicazioni generali dei costi d'investimento. Le spese d'investimento necessarie per l'adeguamento anti-inquinamento superano in generale quelle relative alla costruzione dei nuovi impianti.
IV. TECNICHE ANTI-INQUINAMENTO IN ALTRI SETTORI
10. Le tecniche anti-inquinamento (enumerate nelle rubriche ii) a) ad e) del paragrafo 9) sono applicabili non solo nelle centrali elettriche - dove, nella maggior parte dei casi si e' acquisita un'esperienza pratica nel corso degli anni - ma anche in numerosi altri settori dell'industria.
11. l'applicazione delle tecniche di riduzione delle emissioni di zolfo e' legata alle limitazioni inerenti a ciascun procedimento nei settori in esame. Nella seguente Tabella 3 figurano le principali fonti di emissioni di zolfo e le misure antinquinamento corrispondenti.
Tabella 3
Fonte Misure anti-inquinamento
Arrostimento di solfuri non ferrosi Riduzione catalitica con
sistema umido all'acido
solforico
Produzione di viscosa Procedimento a doppio
contatto
Produzione di acido solforico Procedimento a doppio
contatto, rendimento
migliorato
Produzione di pasta kraft Vari dispositivi
incorporati
12. Nei settori enumerati nella tabella 3, e' possibile ricorrere a dispositivi incorporati ed in particolare a modifiche della materia prima (se del caso combinate con un trattamento specifico dei gas di combustione) per ridurre nella maniera piu' efficace possibile le emissioni di zolfo.
13. Sono stati segnalati i seguenti esempi:
a) nei nuovi stabilimenti di pasta kraft, si possono ottenere livelli di emissione inferiore ad 1 kg. di zolfo per tonnellata di
pasta asciugata all'aria **/
b) Negli stabilimenti di pasta al bisolfito, si possono riportare le emissioni a 1-1,5 kg. di zolfo per tonnellata di pasta asciugata all'aria;
c) per l'arrostimento dei solfuri, sono stati segnalati (a seconda del procedimento utilizzato) dei tassi di desolforazione dall'80 al 99% per gli impianti da 10 000 a 200 000 m3/h;
d) in un impianto di sinterizzazione del minerale di ferro, un'unita di desolforazione dei gas di combustione avente una potenza di 320 000 m3/ consente di ridurre a meno di 100 mq Ox/Nm3, al 6% dello 02, il tenore di zolfo;
e) Nei forni a coke, si ottiene un tenore inferiore a 400 mg.
SOx/Nm3 al 6% dello 02;
f) negli impianti di produzione di acido solforico, il tasso di conversione e' superiore al 99%;
g) il procedimento Claus perfezionato consente di estrarre oltre il 99% di zolfo.
---------
**/ Occorre sorvegliare il rapporto zolfo/sodio, con l'eliminazione dello zolfo sotto forma di sali neutri e l'aggiunta di composti sodici non solforati.
V. SOTTO PRODOTTI ED EFFETTI SECONDARI
14. L'accrescimento degli sforzi spiegati dai paesi della regione della CEE per ridurre le emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse sara' accompagnato da un aumento proporzionale della quantita' dei prodotti secondari.
15. Conviene selezionare le tecniche che danno luogo a prodotti secondari utilizzabili. La preferenza va data alle tecniche che per quanto possibile, consentono di accrescere il rendimento termico e di risolvere il problema dell'eliminazione dei rifiuti. Benche' la maggior parte dei prodotti secondari sia utilizzabile o riciclabile - gesso, sali ammoniacati, acido solforico, zolfo, ecc. - vanno considerati alcuni fattori come la situazione del mercato e le norme di qualita'. Ai fini della riutilizzazione dei prodotti secondari della combustione su strato fluidizzato e dell'assorbimento a secco mediante polverizzazione, occorre fare dei progressi in questo settore in quanto, in vari paesi, le possibilita' di eliminazione dei rifiuti sono limitate dalla capacita' delle discariche e dai criteri applicabili in materia.
16. Gli effetti secondari o gli inconvenienti enumerati in appresso non impediscono l'applicazione di alcuna tecnica o metodo, ma di essi si deve tener conto in presenza di piu' mezzi di riduzione dello zolfo, ad esempio:
a) Dispendio di energia per la lavorazione dei gas;
b) Corrosione dovuta alla formazione di acido solforico per reazione degli ossidi di zolfo con il vapore acqueo;
c) maggiore utilizzo di acqua e necessita' di trattare le acque reflue;
d) uso di reattivi;
e) necessita' di eliminare i rifiuti solidi.
VI. CONTROLLO E COMUNICAZIONE
17. Le misure prese dai paesi per l'attuazione delle loro strategie e politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico includono leggi e regolamenti, incentivi economici o strumenti di dissuasione, nonche' criteri tecnici (necessita' di utilizzare la migliore tecnica disponibile).
18. Per ogni fonte di emissione, le norme sono di regola stabilite in funzione delle dimensioni dell'impianto, delle modalita' operative, della tecnologia di combustione, del tipo di combustibile e dell'anzianita' dell'impianto. Un'altra soluzione approvata consiste nel stabilire un obiettivo di riduzione globale delle emissioni di zolfo provenienti da un gruppo di fonti, consentendo di scegliere il settore d'intervento adeguato per l'ottenimento di tale obiettivo (principio della bolla).
19. Per limitare le emissioni di zolfo ai livelli stabiliti dalla legislazione nazionale, occorre prevedere un sistema permanente di controllo e di comunicazione dei dati alle autorita' di sorveglianza.
20. Attualmente si dispone di svariati sistemi di controllo basato su metodi di misurazione continua o discontinua. Tuttavia, le norme di qualita' possono variare. Le misurazioni devono essere effettuate da istituti qualificati utilizzando sistemi di misurazione e di sorveglianza. A tal fine un sistema di certificazione sembra il piu' adatto per fornire le migliori garanzie.
21. Con i moderni sistemi di controllo automatico e di hardware, la comunicazione dei dati non pone problemi. La loro raccolta in vista di un uso ulteriore avviene secondo le tecnologie attuali.
Tuttavia, i dati da comunicare alle autorita' competenti variano da un caso all'altro. Per migliorare il confronto tra le serie occorre armonizzare le regolamentazioni. L'armonizzazione e' anche auspicabile per garantire la qualita' dei sistemi di misurazione e di controllo. E' un'esigenza da prendere in considerazione quando si confrontano i dati.
22. Per evitare disparita' e discordanze si tratta di definire correttamente gli elementi ed i parametri essenziali, in particolare i seguenti:
a) Le norme devono essere espresse in ppmv, mg Nm3, g Gj, kg o kg/tonnellata di prodotti. La maggior parte di queste unita' vanno calcolate e specificate per quanto riguarda la temperatura del gas, l'umidita', la pressione, il tenore in ossigeno o il valore dell'apporto termico;
b) occorre definire il periodo, espresso in ore, mesi o anni, rispetto al quale i valori medi delle norme vanno stabiliti;
c) conviene definire i tempi di arresto e le regole di sicurezza corrispondenti, per quanto riguarda la derivazione dei sistemi di sorveglianza o l'arresto dell'impianto.
d) occorre definire i metodi da applicare per completare i dati mancanti o persi a seguito di difettosita' dell'hardware;
e) occorre definire la serie dei parametri da misurare. Le informazioni richieste possono variare a seconda del tipo di procedimento industriale e' quindi opportuno definire il punto di misurazione nel sistema.
23. Occorre garantire la qualita' delle misurazioni.
ANNESSO V
VALORI LIMITE DI EMISSIONE E DI TENORE DI ZOLFO
A. Valori limite di emissione per le grandi fonti fisse a/
i) ii), iii)
Valore limite di Tasso di desol-
emissione forazione
(MWth) (mg S02, Nm3 b/) (%)
50-100 2 000
1. COMBUSTIBILI
SOLIDI 100-500 2000-400 40(per 100-167MW)
(in base al 6% diminuz. lineare 40-90 accrescim.
ossigeno nei gas lineare per 167-
di combustione 500 MW)
> 500 400 90
2. COMBUSTIBILI
LIQUIDI 300 - 500 1 700- 400 90
(in base al 3%
di ossigeno nei (diminuz. lineare)
gas di combustione
> 500 400 90
3. COMBUSTIBILI
GASSOSI(in base
al 3% di ossigeno
nei gas di
combustione)
Combustibili 35
gassosi in generale
Gas liquefatti 5
Gas a debole potere
calorifico 800
(gassificazione dei
residui di raffineria,
gas di forni a coke,
gas di alti forni)
B. GASOLII Tenore in zolfo (%)
Carburante diesel per veicoli stradali 0,05
Altri tipi 0,2
Note
a/ A titolo indicativo, per un impianto dotato di un
dispositivo che utilizza contemporaneamente almeno due tipi
di combustibili, le autorita' competenti stabiliscono
valori limite di emissione in considerazione: dei valori
limite della colonna ii) applicabili a ciascun particolare
combustibile, dell'apporto termico di ogni combustibile, e
per le raffinerie, delle specifiche caratteristiche
pertinenti dell'impianto. Per le raffinerie, tale valore
limite combinato non deve in alcun caso superare 1 700 mg
SO2/Nm3.
I valori limite non si applicano ai seguenti impianti:
- impianti i cui prodotti di combustione servono
direttamente al riscaldamento, all'essicazione, o ad ogni
altra lavorazione di oggetti o di materiali, ad esempio i
forni di riscaldamento, i forni di trattamento termico;
- impianti di post-combustione, vale a dire ogni
apparecchio industriale progettato per purificare, mediante
combustione, tutti gli effluenti gassosi, e che non e'
utilizzato come impianto di combustione indipendente;
- impianti per la rigenerazione dei catalizzatori di
cracking catalitico;
- impianti per la trasformazione del solfuro d'idrogeno
in zolfo;
- reattori dell'industria chimica;
- forni di cockificazione;
- rigeneratori di alto forno (cowpers);
- inceneritori di rifiuti;
- impianti a motori diesel, a motori a benzina o a gas,
oppure a turbine a gas, a prescindere dal combustibile
utilizzato.
Se una Parte, a cause dell'alto tenore in zolfo dei
combustibili solidi o liquidi di origine locale non riesce
a rispettare i valori limite di emissione stabiliti nella
colonna ii) essa puo' applicare i tassi di desolforazione
indicati nella colonna iii) oppure un valore limite massimo
di 800 mq/SO2/Nm3 (di preferenza non superiore a 650
mq/SO2/Nm3). In tal caso la Parte segnala il fatto al
Comitato di applicazione, nel corso dell'anno civile in cui
tale fatto avviene.
Se due o piu' nuovi impianti sono costruiti in modo
tale che, in considerazione di fattori tecnici ed
economici, i loro effluenti gassosi possono, secondo il
parere delle autorita' competenti, essere evacuati
attraverso un fornello comune, l'insieme formato da questi
due impianti e' considerato come una sola unita'.
b/ mg SO2 Nm3 alle condizioni di riferimento:
temperatura 273 gradi K, pressione 101,3 kPa previa
rettifica per tener conto del tenore in vapore acqueo.