N NORME. red.it

Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il CGIE e' l'organismo di rappresentanza delle comunita' italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunita' italiane all'estero".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: "il mantenimento dell'identita' culturale" sono inserite le seguenti: "e linguistica" e dopo le parole: "comunita' locali" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo del (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli e , ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunita' italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunita' con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la piu' efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identita' culturale e linguistica, l'integrazione nelle societa' di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunita' locali, nonche' di facilitare il coinvolgimento delle comunita' italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: "sviluppo" sono inserite le seguenti: "politico, culturale,";
b) alla lettera b), dopo la parola: "Governo" sono inserite le seguenti: "o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento";
c) alla lettera c), dopo la parola: "collaborando" sono inserite le seguenti: "alla organizzazione e";
d) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"cbis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero";
e) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo";
f) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"dbis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione".
Nota all'art. 2: - Il testo del comma 1 dell'art. 2 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1 il CGIE provvede a: a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunita' italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunita' medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attivita' produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare; b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunita' italiane all'estero; c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunita' italiane nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi; cbis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunita' italiane nelle strutture sociali ed economicoproduttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identita' nazionale delle comunita' italiane all'estero; d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo; dbis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione".

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "sugli orientamenti del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "sulle proposte del Governo";
b) alla lettera b), dopo la parola: "sociale" e' inserita la seguente: ", assistenziale";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero";
d) alla lettera d), dopo la parola: "radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "e informatizzati".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.
1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".
Nota all'art. 3: - Il testo deIl'art. 3 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie: a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunita' italiane all'estero; b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale, e previdenziale; c) criteri per l'erogazione di contributi ed associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attivita' di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunita' italiane all'estero; d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunita' italiane all'estero; e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali. 1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunita' italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni. 1-ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE. 1-quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall' . 2. (Abrogato). 3. (Abrogato). 4 In caso di motivata urgenza, il parere e' formulato dal comitato di presidenza di cui all'art. 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva. 5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva la richiesta. 5-bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunita' italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".

Art. 4.

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "sono" e' sostituita dalle seguenti: "possono essere".
2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente:
" 5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:
a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;
b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;
f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 4 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4. - 1. Il CGIE e' composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5. 2. I sessantancinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunita' italiane all'estero sono eletti secondo le modalita' previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge. 3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore eta' ed essere in possesso della cittadinanza italiana. 4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o piu' membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla meta' dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purche' siano figli o discendenti di cittadini italiani. 5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue: a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione; b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare; c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; d) uno dalla Federazione nazionale della stampa; e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero; f) uno dalla organizzazione piu' rappresentativa dei lavoratori frontalieri".

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente:
" 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)".

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati";
c) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
" f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;".
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente:
" 2. Il Comitato di presidenza puo' inviare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a 20 personalita' interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonche' studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri".
3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: "potranno designare" sono inserite le seguenti: "fino a sette".
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 6 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti: a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri; b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonche' uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per il commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo nonche' uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo; d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati; e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI -Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate; g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative; h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 2. ll Comitato di presidenza puo' invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a venti personalita' interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonche' studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri. 3. Il presidente e' tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a sette parlamentari appartenenti alle commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola".

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Il Ministro degli affari esteri e' presidente del CGIE.
2. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e da' esecuzione alle decisioni assunte.
3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attivita' del Governo verso gli italiani nel mondo".

Art. 8.

1. All'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "presidente", ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: "segretario generale" e la parola: "presidenza" e' sostituita dalle seguenti: "segreteria generale";
b) al comma 3, la parola: "triennale" e' sostituita dalla seguente: "annuale";
c) il comma 5 e' abrogato.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 8 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 8. - 1. Il CGIE e' convocato dal segretario generale in via ordinaria due volte all'anno. Esso puo' essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il segretario generale puo' stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni. 2. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della meta' di uno dei suoi componenti. 3. Il CGIE esamina ed approva la relazione annuale e le prospettive delle comunita' italiane all'estero di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, nonche' tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal comitato di presidenza. 4. Il CGIE puo' deliberare di affidare la rappresentanza delle comunita' italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o piu' consiglieri residenti in Paesi limitrofi. 5. (Abrogato)".

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis. - 1. Il CGIE si articola in:
a) Assemblea plenaria;
b) Comitato di presidenza;
c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area;
d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;
e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessita'.
Art. 8-ter. - 1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.
2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salva diversa decisione del comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.
3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.
4. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunita' italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunita' e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunita' italiane ivi residenti".

Art. 10.

1. All'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), da un vicesegretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali.
2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. E' eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il piu' alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1";
b) al comma 3, dopo le parole: "si riunisce" e' inserita la seguente: "almeno";
c) al comma 4, la parola: "triennale" e' sostituita dalla seguente: "annuale"; dopo le parole: "attivita' delle commissioni" sono aggiunte le seguenti: ", sceglie e indica le priorita' di spesa per l'attivita' del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza puo' autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonche' di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno";
e) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "con apposita relazione scritta".
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 9 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 9. - 1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'art. 8-bis, comma 1, lettera c), da un vicesegretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali. 2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. E' eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il piu' alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1. 3. Il comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio. 4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attivita', l'elaborazione della relazione annuale ed il coordina- mento delle attivita' delle commissioni, sceglie e indica le priorita' di spesa per l'attivita' del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo. 5. Il comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE. 6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza puo' autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'art. 6, nonche' di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno. 7. Il comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attivita' svolta con apposita relazione scritta".

Art. 11.

1. L'articolo 10 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.
2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed e' affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.
3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione".

Art. 12.

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "COEMIT" e' sostituita dalla seguente: "COMITES".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' inserito il seguente:
"2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio".
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 11 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 11. - 1. I membri del CGIE rappresentanti le comunita' italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono. 2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio. 2-bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio. 3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al comitato di presidenza".

Art. 13.

1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalita' previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonche' un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L. 400.000 giornaliere, ridotto della meta' per i residenti nella sede stessa e aumentato della meta' per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a L. 2.000.000 annue, aumentato a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione".

Art. 14.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "COEMIT", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "COMITES".
Nota all'art. 14: - Il testo dell'art. 13, comma 1, della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. I membri di cui all'art. 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunita' italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'art. 4 e delle modalita' previste nelle norme di attuazione di cui all'art. 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo".

Art. 15.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "COEMIT" e' sostituita dalla seguente: "COMITES".
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES le associazioni delle comunita' italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformita' a quanto previsto dall'art. 4, comma 4".

Art. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorita' per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo".
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 16 della citata , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 16. - 1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorita' per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.100 milioni per l'anno 1989, in lire 800 milioni per l'anno 1990 e in lire 800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 lo specifico accantonamento "Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, e quanto a lire 660 milioni per l'anno 1989, a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, quota parte dell'accantonamento ''Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico consolare''. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 17.

1. E' istituita la conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).
2. La conferenza e' convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza e' presieduta dal Ministro degli affari esteri.
3. La conferenza e' composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e dal segretario generale del CGIE:
a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunita' italiane all'estero;
b) dal Ministro della pubblica istruzione;
c) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
e) dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all'estero, ove nominato;
f) dai presidenti delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
g) dai presidenti e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;
h) dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani;
i) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia;
l) dai membri del CGIE.
4. I Ministri, i presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso dei lavori della conferenza, dai direttori generali degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. I servizi di segreteria della conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.
6. La conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle regioni per le comunita' italiane all'estero.
7. Le linee programmatiche indicate dalla conferenza costituiscono l'indirizzo politicoamministrativo dell'attivita' del CGIE.

Art. 18.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE puo' avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.
2. Per le proprie attivita' istituzionali il CGIE puo' avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalita' e di finanziamenti di enti e di istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.
3. I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), della legge 6 novembre 1989, n. 368, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.070 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick