Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.
Art. 13
Art. 13.
Le Parti contraenti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprieta' intellettuale, documenti e altri oggetti di valore storico.
Le Parti contraenti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprieta' intellettuale, documenti e altri oggetti di valore storico.