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Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254" sono sostituite dalle seguenti: "e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999".
Nota all'art. 1: - Il testo del e' il seguente: "1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Flick