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Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 13 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, va interpretato nel senso che le disposizioni dei commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13.
Nota all'art. 1: - Il testo del e' il seguente: "13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick