Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. Il Tesoro procede all'acquisizione di partecipazioni azionarie detenute da societa' delle quali lo Stato e' azionista unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modalita' stabilite con decreti del Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilita' dello Stato. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica il comma 2 del predetto articolo 4.
2. L'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si riferiscono anche ai casi in cui il controllante e' un soggetto non avente forma societaria, compresi lo Stato e gli altri enti pubblici.
3. Gli acquisti di partecipazioni azionarie a carico del Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, e le operazioni, anche di ristrutturazione societaria, complementari e strumentali alla alienazione delle partecipazioni in tal modo acquisite dallo Stato sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dei e (Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato), come modificato dall' (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
"1. I conferimenti di cui all'art. 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato, nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della lor dismissione o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995.
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all' , e successive modificazioni".
- Si riporta il testo del , recante: "Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli":
"12. L'acquisizione del controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentati derivante da operazioni effettuate tra societa' direttamente legate da rapporto di controllo ovvero direttamente controllate da una stessa e unica societa', ai sensi dell' , non e' soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del presente articolo".
- L'art. 2 della citata , cosi' recita:
"Art. 2. - 1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato ''Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato'', di seguito denominato ''Fondo''. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministero del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;
d) dal direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo".
Art. 2.
Disposizioni di sanatoria
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti, anche di natura fiscale, prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598.
Nota all' , non convertito in legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1996, recava: "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle societa' di cui lo Stato e' azionista unico".
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick