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Concessione di un contributo volontario a favore dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO-Korea peninsula energy development organization).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione del contributo volontario all'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana (KEDO) nella misura complessiva di 3.000 milioni di lire, da erogare in tre quote annuali di 1.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
2. Il contributo di cui al comma l viene autorizzato in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in quanto applicabili.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' , , e (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. 41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonche' degli enti nazionali per la gestione dei parchi. 42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. 43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e' quantificata annualmente ai sensi dell' , come modificata dalla ".

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede per il 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e per il 1998 e il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick