Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Per lo svolgimento della Conferenza diplomatica delle Nazioni unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale, che si terra' a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998, e' autorizzata la spesa:
a) del controvalore in lire italiane di dollari USA 2.040.000 a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'organizzazione della Conferenza;
b) del controvalore in lire italiane di dollari USA 1.570.000, quale contributo italiano per il finanziamento dei costi previsti dal Segretariato ONU della Conferenza, per il trasferimento a Roma del personale e dei documenti necessari allo svolgimento della Conferenza stessa;
c) di lire 637 milioni per assicurare i servizi della delegazione italiana presso la Conferenza.
Art. 2.
1. Alle associazioni che abbiano svolto nel biennio 1996-1997, in Italia e all'estero, attivita' continuativa di promozione per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente nell'ambito dell'ONU, o che abbiano una documentata competenza ed esperienza in questa materia, e' autorizzata la concessione di contributi fino ad un ammontare complessivo di 500 milioni di lire. I contributi dovranno essere destinati a iniziative, di sensibilizzazione sull'istituzione della Corte e sul rilievo politico della Conferenza diplomatica delle Nazioni unite, di cui all'articolo 1, da svolgersi prima e durante la medesima Conferenza.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono individuate le associazioni di cui al comma 1 e sono determinati i rispettivi contributi, su proposta di un comitato composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia e da un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni unite a Roma. Per lo svolgimento della propria attivita' il comitato si avvarra' delle strutture del Ministero degli affari esteri.
Art. 3.
1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri un comitato di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento della Conferenza diplomatica di cui all'articolo 1, composto da un funzionario della carriera diplomatica, di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata, che lo presiede, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa, un rappresentante del Comune di Roma, un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni unite a Roma ed un rappresentante della FAO.
2. Per l'attuazione degli adempimenti connessi con l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza diplomatica e' istituito presso il Ministero degli affari esteri, per la durata di sei mesi, un segretariato composto da non piu' di quattro funzionari della carriera diplomatica, il piu' anziano dei quali lo dirige, e da non piu' di otto unita' di personale amministrativo e di supporto dello stesso Ministero.
3. Alle spese occorrenti per l'organizzazione della Conferenza provvede il Ministero degli affari esteri mediante apertura di credito, nel limite delle risorse indicate dall'articolo 4, a favore del funzionario preposto al segretariato di cui al comma 2, che presentera' il rendiconto delle spese, sostenute sulle predette aperture di credito, alla ragioneria centrale entro sei mesi dalla conclusione della Conferenza stessa; le forniture e le prestazioni di servizi sono effettuate in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato.
4. Al personale del segretariato possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilire con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.650 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 maggio 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick