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Incentivi ai magistrati trasferiti ((. . .)) d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Trasferimento d'ufficio).
1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.
((
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.
))
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', ((in numero non superiore a centocinquanta unita')). Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.

Art. 1-bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 22 FEBBRAIO 2010, N. 24))

Art. 2.

(Indennita' in caso di trasferimento d'ufficio).
1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 ((. . .)) e' attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennita' mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita'. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 ((. . .)) l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennita' integrativa speciale in godimento.

Art. 3.

Trasferimento del coniuge
1. Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata, si applica l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85. ((6))
2. Se il coniuge e' anch'esso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle incompatibilita'. In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario piu' vicino.

AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 5-bis) che "Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, si interpretano nel senso che a decorrere dal 9 ottobre 2010 al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata si applica l'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266".

Art. 4.

Trasferimento d'ufficio
1. Nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: "o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, ne' quelli" sono sostituite dalle seguenti: "Il magistrato assegnato o trasferito d'ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non puo' essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresi' trasferiti i magistrati".
2. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, e' sostituito dal seguente:
"Art. 194 (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia".
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
4. Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo le parole: "trasferiti d'ufficio" sono inserite le seguenti: "o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche' abbiano manifestato il consenso o la disponibilita'".

Art. 5.

(Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio).
1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 ((. . .)) l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza.
L'effettivo servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimita'. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

Art. 5-bis.

(( (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione). ))
((
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di servizio trascorso nella sede.
Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.
))

Art. 6.

Tabelle infradistrettuali
1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 3 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.
3 -ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto.
3 -quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici giudicanti;
b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro unita' se requirenti;
c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei magistrati;
d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.
3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni.
3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2".
2. La individuazione degli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale di cui al comma 3 -bis dell'articolo 7 -bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere operata dal Consiglio superiore della magistratura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 97 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 25 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti".
Note all'art. 6: - Il testo vigente dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con , introdotto dall' (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 7-bis.&d ;- 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, la assegnazione alle sezioni dei relativi presidenti e la attribuzione dell'incarico di cui agli articoli 35, comma 3, 46 comma 4, 50 -bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge, la formazione dei collegi giudicanti, sono stabiliti ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell' , e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazioni dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare. 3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte. 3-bis. Al fine di assicurare un piu' adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici. 3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne da' immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto. 3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale e' operata sulla base dei seguenti criteri: a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unita' per gli uffici giudicanti; b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unita' se giudicanti e fino a quattro unita' se requirenti; c) nelle esigenze di funzionalita' degli uffici deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali dei magistrati; d) si deve tener conto delle caratteristi geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario. 3-quinquies. Il magistrato puo' essere assegnato anche a piu' uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, e' l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. 3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2". - Il testo vigente dell' (Ordinamento giudiziario) come modificato dall' (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni) come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 97. - Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancanza o di impedimento, con magistrati di altre sezioni. Il provvedimento e' emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni per i magistrati addetti ai rispettivi uffici. Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche. E' vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' di un supplente estraneo al collegio. I provvedimenti di supplenza ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3-bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procur atore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffici giudicanti o requirenti".

Art. 7.

Incremento del fondo di produttivita' ed utilizzazione di vetture protette
1. In considerazione delle particolari e straordinarie esigenze della giustizia, per il personale non dirigenziale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie che disimpegna funzioni di assistenza nei processi penali di particolare rilevanza o che svolge funzioni nelle direzioni antimafia, il fondo di produttivita' collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 36 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, e' incrementato di lire 5.758 milioni per l'anno 1998 e lire 2.879 milioni per l'anno 1999.
2. In sede di contrattazione decentrata di amministrazione, sono definiti i criteri per l'attribuzione delle somme da destinare al personale indicato al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 119, 120, 121 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpretano nel senso che non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti, incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dei , , e , recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnicoeconomica, predisposta dal Ministero del tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a societa' private". "120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 e' affidata, anche mediante mandato, a societa' specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a societa' private". "121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 118, cui e' consentito l'uso esclusivo delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal comma 122". "124. Per l'esercizio finanziario 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, nonche' agli enti non territoriali del settore pubblico al1argato, con esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture".

Art. 8.

Norma transitoria
1. L'indennita' corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e' attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1 gennaio 1996, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.

Art. 9.

Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 21.949 milioni per l'anno 1998, in lire 28.160 milioni per l'anno 1999, in lire 23.945 milioni per l'anno 2000, in lire 22.518 milioni per l'anno 2001, in lire 16.795 milioni per l'anno 2002 ed in lire 16.604 milioni a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Visto, Il Guardasigilli: Flick