N NORME. red.it

Norme sulla circolazione dei beni culturali.

Capo I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993
Sezione I
Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da uno Stato membro dell'Unione europea

Art. 1.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 2.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 3.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 4.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 5.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 6.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 7.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 8.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))
Sezione II
Azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dall'Italia

Art. 9.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 10.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))
Capo II
NORME DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO CEE

Art. 11.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 12.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 13.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))
Capo III
NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI

Art. 14.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 15.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 16.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))
Capo IV
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089

Art. 17.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 18.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 19.

Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089


1.(( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 )).
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione della tassa di esportazione, valutate in lire 350 milioni annue, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26.

Art. 20.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 21.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 22.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 23.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 24.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))
Capo V
NORME FINALI

Art. 25.


(( ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))

Art. 26.

Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15 e 19, valutato in complessive lire 450 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all' : - L' , concernente "Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 4 luglio 1985, dispone: "Art. 2. - In attesa della rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui alla presente legge, le tasse d'ingresso attualmente in vigore sono duplicate". - L' , come sostituito dall' , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1991, n. 11, dispone: "Art. 3. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonche' all'espropria zione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

Allegato (previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a)
(( ALLEGATO ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490 ))