N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 101 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Accordo

Art. 1

ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE
TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DI ARMENIA, DALL'ALTRO
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,
in appresso denominati "Stati membri", e
la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
in appresso denominate "la Comunita'",
da una parte,
e la REPUBBLICA DI ARMENIA,
dall'altra,
CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Armenia e l'importanza dei loro valori comuni,
RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica di Armenia desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, in particolare dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra,
VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Armenia a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato,
VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite e della Organizzazione sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (OSCE),
CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Armenia per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento" e in altri documenti basilari dell'OSCE,
RICONOSCENDO in tale contesto, che sostenendo l'indipendenza, la sovranita' e l'integrita' territoriale della Repubblica di Armenia si contribuira' a salvaguardare pace e stabilita' in Europa,
PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,
RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipendera' dal - e contribuira' al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Armenia nonche' dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,
DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione, in particolare le iniziative volte a sviluppare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati indipendenti della regione Transcaucasica e gli altri Stati indipendenti,
DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse,
RICONOSCENDO E APPOGGIANDO il desiderio della Repubblica di Armenia di avviare una stretta cooperazione con le istituzioni europee,
VISTA la necessita' di promuovere gli investimenti nella Repubblica di Armenia anche nel settore energetico, e l'importanza che al riguardo la Comunita' e gli Stati membri attribuiscono all'esistenza di condizioni eque per il transito delle esportazioni di prodotti energetici; ribadendo l'adesione della Comunita', dei suoi Stati membri e della Repubblica di Armenia alla Carta europea dell'energia e il loro impegno per la piena applicazione del relativo trattato e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati,
TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra la Repubblica di Armenia e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto,
CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base alle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC),
CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento di societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali,
PRENDENDO ATTO CON COMPIACIMENTO dei notevoli sforzi fatti dalla Repubblica di Armenia per passare dall'economia a pianificazione centrale a commercio di Stato ad un'economia di mercato,
PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica,
DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela dell'ambiente, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore,
RICONOSCENDO che la cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale rappresenta uno dei principali obiettivi del presente accordo,
DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni,
HANNO DECISO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
E' istituito un partenariato tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:
fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare strette relazioni politiche;
sostenere le iniziative prese della Repubblica di Armenia per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato;
promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile;
gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifica e tecnologica civile e culturale;

Art. 2

ARTICOLO 2
Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato e del presente accordo.

Art. 3

ARTICOLO 3
Le Parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperita' e stabilita', che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi in base ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

Art. 4

ARTICOLO 4
Se necessario, le Parti riesaminano le mutate circostanze nella Repubblica di Armenia, in particolare per quanto riguarda le condizioni economiche e l'attuazione delle riforme economiche orientate verso il mercato. Tenendo conto di tali circostanze, il consiglio di cooperazione puo' suggerire alle Parti di ampliare una o piu' sezioni del presente accordo.

Art. 5

ARTICOLO 5
Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica di Armenia, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:
- rafforzera' i vincoli della Repubblica di Armenia con la Comunita' e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunita' degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche;
- condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita' nella regione e favorendo il futuro sviluppo degli Stati indipendenti della regione Transcaucasica,
- impegnera' le Parti a collaborare per rafforzare la stabilita' e la sicurezza in Europa, il rispetto dei principi democratici, il rispetto e la promozione dei diritti dell'uomo, in particolare delle minoranze, e a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni.
Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale, onde contribuire a risolvere conflitti e tensioni regionali.

Art. 6

ARTICOLO 6
A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 81 e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

Art. 7

ARTICOLO 7
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:
- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica di Armenia, dall'altra;
- avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni dell'OSCE, ecc.;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilita' di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.

Art. 8

ARTICOLO 8
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del comitato parlamentare di cooperazione istituito a norma dell'articolo 83.

Art. 9

ARTICOLO 9
1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda:
- i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalita' di riscossione;
- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;
- le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;
- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;
- le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
b) ai vantaggi concessi a paesi particolari in base alle norme OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica di Armenia all'OMC, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Armenia agli altri Stati dell'ex URSS.

Art. 10

ARTICOLO 10
1. Le Parti convengono che il principio del libero transito e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.
2. Si applicano fra le Parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.

Art. 11

ARTICOLO 11
Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, secondo la propria legislazione. Si terra' conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Art. 12

ARTICOLO 12
1. Le merci originarie della Repubblica di Armenia sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 14, 17 e 18 del presente accordo.
2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nella Repubblica di Armenia in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

Art. 13

ARTICOLO 13
Le merci sono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

Art. 14

ARTICOLO 14
1. Se un prodotto e' importato nel territorio di una delle Parti in quantita' talmente grandi o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o la Repubblica di Armenia, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.
2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o la Repubblica di Armenia, a seconda dei casi, fornisce al consiglio di cooperazione, a norma del Titolo XI, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il Consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.
4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.
5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica ne' compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT, dell'accordo sull'attuazione dell'articolo VI del GATT, dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o della relativa legislazione interna.

Art. 15

ARTICOLO 15
Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica di Armenia all'OMC. Il consiglio di cooperazione di cui all'articolo 75 puo' formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se li accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.

Art. 16

ARTICOLO 16
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Art. 17

ARTICOLO 17
Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina e' contenuta in un accordo a parte siglato il 18 gennaio 1996 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1996.

Art. 18

ARTICOLO 18
1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 12.
2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' da un lato e della Repubblica di Armenia dall'altro.
Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

Art. 19

ARTICOLO 19
Gli scambi di materiali nucleari si effettuano in base alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. Se necessario, ad essi si applicano le disposizioni di un accordo specifico che sara' concluso tra la Comunita' europea dell'energia atomica e la Repubblica di Armenia.

Art. 20

ARTICOLO 20
1. Secondo le leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunita' e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini armeni legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai propri cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
2. Secondo le leggi, condizioni e procedure applicabili nella Repubblica di Armenia, la Repubblica di Armenia si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai propri cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

Art. 21

ARTICOLO 21
Il consiglio di cooperazione esamina in che modo sia possibile migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari in base agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

Art. 22

ARTICOLO 22
Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 20 e 21.

Art. 23

ARTICOLO 23
1. Secondo le rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' armene, definite all'articolo 25, lettera d), stabilite sul loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo.
2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle consociate delle societa' armene stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie.
3. La Comunita' e gli Stati membri concedono alle filiali delle societa' armene stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali di societa' dei paesi terzi.
4. La Repubblica di Armenia concede alle societa' comunitarie, definite all'articolo 24, lettera d), che si stabiliscono sul suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' o, se migliore, alle societa' dei paesi terzi. Essa concede inoltre alle consociate e alle filiali di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sue societa' e filiali oppure, se migliore, alle societa' o filiali di paesi terzi.

Art. 24

ARTICOLO 24
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 97, le disposizioni dell'articolo 23 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che implicano una tratta marittima, comprese le attivita' intermodali, ciascuna Parte autorizza, secondo le legislazioni e normative applicabili sul suo territorio, le societa' dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle consociate e filiali di societa' di paesi terzi.
3. Dette attivita' comprendono, fra l'altro:
a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della societa' e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi societa' di navigazione stabilita in loco;
f) le operazioni effettuate a nome delle societa', l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

Art. 25

ARTICOLO 25
Ai fini del presente accordo:
a) per "societa' comunitaria" o "societa' armena" si intende una societa' costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica di Armenia che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul territorio rispettivamente della Comunita' o della Repubblica di Armenia. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Armenia e' considerata una societa' rispettivamente comunitaria o armena se le sue attivita' sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica di Armenia.
b) Per "controllata" di una societa' si intende una societa' controllata di fatto dalla prima.
c) Per "sede secondaria" di una societa' si intende un centro d'affari senza personalita' giuridica, che ha l'apparenza della stabilita' quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione.

d) Per "diritto di stabilimento" si intende il diritto per le societa' comunitarie o armene in base al punto a) di intraprendere attivita' economiche istituendo controllate o sedi secondarie
rispettivamente nella Repubblica di Armenia o nella Comunita'.
e) Per "attivita'" si intende lo svolgimento di attivita' economiche.
f) Per "attivita' economiche" si intendono le attivita' di natura industriale, commerciale e professionale.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Armenia stabiliti al di fuori della Comunita' o della Repubblica di Armenia rispettivamente e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Repubblica di Armenia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Armenia rispettivamente, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Armenia in base alle rispettive legislazioni.

Art. 26

ARTICOLO 26
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, alle Parti non e' impedita l'adozione di misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni del presente accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.
2. Nessuna disposizione dell'accordo puo' essere interpretata nel senso di richiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' dei singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato III.

Art. 27

ARTICOLO 27
Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera di ciascuna Parte, di ogni misura necessaria per impedire l'elusione delle misure riguardanti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

Art. 28

ARTICOLO 28
1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una societa' comunitaria o armena stabilita rispettivamente sul territorio della Repubblica di Armenia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio rispettivamente della Repubblica di Armenia e della Comunita', cittadini degli Stati membri della Comunita' e della Repubblica di Armenia, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2, impiegati esclusivamente da societa' o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione abbia personalita' giuridica e le persone in questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (non come azionisti di maggioranza) almeno durante l'anno immediatamente precedente tale trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento o reparto;
- supervisionano e controllano il lavoro di altri impiegati che
svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.
b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze puo' riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, controllata) di questa organizzazione, che effettivamente svolge attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

Art. 29

ARTICOLO 29
1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo.
2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 37: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 37.
3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e in base alle disposizioni dell'articolo 43, il governo della Repubblica di Armenia informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' nella Repubblica di Armenia di sedi secondarie e controllate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo. La Comunita' puo' chiedere alla Repubblica di Armenia di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.
4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Armenia di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attivita' delle controllate e sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite nella Repubblica di Armenia piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie gia' stabilite nella Repubblica di Armenia al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

Art. 30

ARTICOLO 30
1. In base alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di societa' comunitarie o armene stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.
2. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.

Art. 31

ARTICOLO 31
Le Parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica di Armenia un settore terziario orientato verso il mercato.

Art. 32

ARTICOLO 32
1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.
a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite su un Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.
b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.
2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti:
a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunita' e l'ex Unione Sovietica;
b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle societa' di navigazione di linea di una o dell'altra Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;
c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;
d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonche' gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
3. Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. I cittadini e le societa' della Comunita' che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Repubblica di Armenia e viceversa.

Art. 33

ARTICOLO 33
Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi, negoziati se necessario dalle Parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 34

ARTICOLO 34
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanita' pubblica.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte sul territorio di ciascuna Parte, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.

Art. 35

ARTICOLO 35
Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 34.

Art. 36

ARTICOLO 36
Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo anche le societa' controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da societa' armene e comunitarie.

Art. 37

ARTICOLO 37
A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non puo' comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

Art. 38

ARTICOLO 38
Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunita', dai suoi Stati membri o dalla Repubblica di Armenia in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica a norma dei principi dell'articolo V del GATS.

Art. 39

ARTICOLO 39
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali che le Parti concedono o concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.
2. Nessun elemento del presente titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione e altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessun elemento del presente titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Repubblica di Armenia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

Art. 40

ARTICOLO 40
Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV puo' essere intesa nel senso che dia diritto:
- ai cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Armenia di entrare o di soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica di Armenia o della Comunita' in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;
- alle controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' armene di impiegare cittadini armeni sul territorio della Comunita';
- alle controllate o sedi secondarie armene di societa' comunitarie di impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica di Armenia;
- alle societa' armene o alle controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' armene di distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini armeni che lavoreranno sotto il controllo di altre persone;
- alle societa' comunitarie o alle sedi secondarie o controllate armene di societa' comunitarie di distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

Art. 41

ARTICOLO 41
1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Armenia in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone che avvenga in base alle disposizioni del presente accordo.
2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in base al capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 6, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Armenia ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti.
4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e la Repubblica di Armenia per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
5. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della valuta armena a norma dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, la Repubblica di Armenia e' autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Repubblica di Armenia per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica di Armenia nei confronti del FMI. Le restrizioni sono applicate dalla Repubblica di Armenia in modo da recare il minor turbamento possibile all'esecuzione del presente accordo. La Repubblica di Armenia informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa.
6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Repubblica di Armenia provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie nella Comunita' o nella Repubblica di Armenia, ciascuna Parte rispettivamente puo' adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

Art. 42

ARTICOLO 42
1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Repubblica di Armenia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti.
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Armenia aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato II di cui gli Stati membri sono parti o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

Art. 43

ARTICOLO 43
1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Armenia a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Armenia si adoperera' al fine di rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'.
2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, di tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare e trasporti.
3. La Comunita' fornisce alla Repubblica di Armenia l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che puo' comprendere, tra l'altro:
- scambi di esperti;
- la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinente;
- l'organizzazione di seminari;
- attivita' di formazione;
- ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.
4. Le Parti si consultano sulle modalita' per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui queste incidono sugli scambi commerciali.

Art. 44

ARTICOLO 44
1. La Comunita' e la Repubblica di Armenia istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Armenia. Tale cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico nella Repubblica di Armenia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale.
3. A tal fine la cooperazione si concentrera' in particolare nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi la privatizzazione, la promozione e la tutela degli investimenti e le piccole e medie imprese), settore minerario e delle materie prime, scienza e tecnologie, agricoltura e settore alimentare, trasporti, turismo, telecomunicazioni, servizi finanziari, lotta contro il riciclaggio del denaro, commercio, dogane, cooperazione statistica, informazione e comunicazione, tutela dell'ambiente, cooperazione regionale e politica monetaria.
4. Si rivolge particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti della regione Transcaucasica con gli Stati limitrofi, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso nella regione.
5. Se del caso, la Comunita' puo' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' alla Repubblica di Armenia e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.

Art. 45

ARTICOLO 45
Cooperazione nel settore gli scambi di beni e di servizi
Le Parti collaboreranno affinche' il commercio internazionale della Repubblica di Armenia avvenga in base alle norme dell'OMC.
La cooperazione riguardera' aspetti specifici direttamente connessi all'agevolazione degli scambi, tra cui:
- l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione;
- l'elaborazione della legislazione pertinente;
- l'assistenza per preparare l'eventuale adesione della Repubblica di Armenia all'OMC.

Art. 46

ARTICOLO 46
Cooperazione industriale
1. La cooperazione e' tesa a promuovere, in particolare:
- lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Armenia per ristrutturare la propria industria e attirare successivamente gli investimenti;
- il miglioramento dell'organizzazione gestionale;
- la definizione di norme e di prassi commerciali adeguate;
- la tutela dell'ambiente.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

Art. 47

ARTICOLO 47
Promozione e tutela degli investimenti
1. Sulla base dei poteri e delle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri, la cooperazione e' tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati, nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la protezione degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento.
2. La cooperazione si prefigge in particolare:
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica di Armenia di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti;
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica di Armenia di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione;
- la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia armena;
- l'adozione di una legislazione commerciale e la creazione di condizioni per gli affari entrambi stabili e appropriate e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;
- lo scambio di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

Art. 48

ARTICOLO 48
Commesse pubbliche
Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

Art. 49

ARTICOLO 49
Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformita'
1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualita'. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformita' oltre a migliorare la qualita' dei prodotti armeni.
2. A tal fine, le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica tesi a:
- promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate del settore;
- favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunita' e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di standards di valutazione della conformita';
- mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualita'.

Art. 50

ARTICOLO 50
Prodotti minerari e materie prime
1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.
2. La cooperazione riguarda principalmente:
- gli scambi di informazioni sulle prospezioni nel settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;
- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione;
- le questioni commerciali;
- l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale;
- la formazione;
- la sicurezza nell'industria mineraria.

Art. 51

ARTICOLO 51
Cooperazione scientifica e tecnologica
1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende:
- scambi di informazioni scientifiche e tecniche;
- attivita' comuni di RST;
- attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati in attivita' di RST.
Ove tale cooperazione assumesse la forma di attivita' di istruzione e/o formazione, questa si deve conformare alle disposizioni dell'articolo 52.
Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.
Nello svolgimento di queste attivita' di cooperazione, particolare attenzione e' rivolta alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che hanno partecipato o partecipano alla ricerca e/o alla produzione nel settore delle armi di distruzione di massa.
3. La cooperazione prevista al presente articolo e' attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Art. 52

ARTICOLO 52
Istruzione e formazione
1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica di Armenia sia nel settore pubblico che in quello privato.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:
- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica di Armenia, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento;
- la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei funzionari in settori prioritari da stabilire;
- la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri e le imprese;
- la mobilita' degli insegnanti, dei laureati, del personale amministrativo, dei giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;
- la promozione degli studi europei presso gli istituiti appropriati;
- l'insegnamento delle lingue comunitarie;
- la formazione postlaurea degli interpreti;
- la formazione dei giornalisti;
- la formazione degli insegnanti.
3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potra' essere esaminata secondo le rispettive procedure; se del caso saranno definiti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Armenia al programma TEMPUS della Comunita'.

Art. 53

ARTICOLO 53
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione in questo settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Armenia, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti armeni, in condizioni da assicurare la protezione dell'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare, nonche' lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le Parti cercano inoltre di ravvicinare progressivamente le norme armene alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

Art. 54

ARTICOLO 54
Energia
1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia tenendo conto del trattato sulla carta dell'energia e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.
2. La cooperazione riguarda, fra l'altro:
- la definizione e l'attuazione di una politica energetica;
- il miglioramento della gestione e della disciplina del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;
- il miglioramento della qualita' e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico secondo modalita' valide dal punto di vista economico e ambientale;
- la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia e l'applicazione del protocollo della Carta dell'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi;
- l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;
- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico;
- il trasporto e il transito dell'energia e dei materiali e dei prodotti energetici;
- l'introduzione di una serie di presupposti istituzionali, giuridici, fiscali e di altro tipo necessari per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;
- lo sviluppo delle risorse idroelettriche e delle altre energie rinnovabili.
3. Le Parti si scambiano informazioni sui progetti d'investimenti nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda la costruzione e il ripristino degli oleodotti, dei gasdotti o degli altri mezzi di trasporto dei prodotti energetici. Esse collaborano per applicare al meglio le disposizioni del Titolo IV e dell'articolo 47 riguardo agli investimenti nel settore energetico.

Art. 55

ARTICOLO 55
Ambiente
1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulla dichiarazione della conferenza di Lucerna del 1993, sul trattato della Corte per l'energia, in particolare l'articolo 19, e sul protocollo della Carta per l'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.
2. La cooperazione e' intesa a combattere il degrado ambientale, mediante, in particolare:
- efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;
- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua;
- ripristino ecologico;
- produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia;
- sicurezza degli impianti industriali;
- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;
- qualita' dell'acqua;
- riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, attuazione della convenzione di Basilea;
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;
- protezione delle foreste;
- salvaguardia delle biodiversita', zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;
- assistenza tecnica per il risanamento delle zone radioattive e per i relativi problemi sanitari e sociali;
- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale.
3. La cooperazione ha luogo in particolare attraverso:
- la predisposizione di programmi per fronteggiare catastrofi e altre situazioni di emergenza;
- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;
- attivita' comuni di ricerca;
- il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie;
- la formazione ambientale e il potenziamento istituzionale;
- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale;
- l'elaborazione di strategie, in particolare per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonche' ai fini di uno sviluppo sostenibile;
- studi sull'impatto ambientale.

Art. 56

ARTICOLO 56
Trasporti
Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.
Scopo della cooperazione e' tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Armenia migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilita' dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema piu' globale. Si terranno presenti in particolare il funzionamento di tutti i collegamenti tradizionali tra gli Stati indipendenti della regione Trancaucasica e quelli con le regioni limitrofe.
La cooperazione comprende, tra l'altro:
- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;
- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti, in particolare quelli collegati al progetto TRACECA;
- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;
- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

Art. 57

ARTICOLO 57
Servizi postali e telecomunicazioni
Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione nei seguenti settori con azioni intese a:
- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei;
- favorire i progetti e gli investimenti in questi settori;
- migliorare l'efficienza e la qualita' dei servizi statali e delle telecomunicazioni, anche liberalizzando le attivita' dei sottosettori;
- applicare le tecnologie piu' avanzate in materia di telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;
- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;
- definire una base normativa adeguata per i servizi postali e delle telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;
- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

Art. 58

ARTICOLO 58
Servizi finanziari
La cooperazione e' volta ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Armenia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornira' assistenza tecnica per:
- lo sviluppo dei servizi bancari nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Armenia nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati;
- lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica di Armenia, gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia fiscale;
- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla costituzione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Armenia, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.
La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica di Armenia e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.

Art. 59

ARTICOLO 59
Sviluppo regionale
1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, le Parti favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Armenia sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, con particolare riguardo allo sviluppo delle zone svantaggiate.
Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.

Art. 60

ARTICOLO 60
Cooperazione sociale
1. Le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La cooperazione comprende in particolare:
- sensibilizzazione e formazione in materia di sanita' e di sicurezza, con specifico riguardo ai settori di attivita' ad alto rischio;
- elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;
- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonche' sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica in particolare per:
- ottimizzare il mercato del lavoro;
- modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza;
- pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;
- favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;
- scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.
3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Armenia.
Dette riforme mirano a introdurre nella Repubblica di Armenia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprendono tutte le forme di previdenza sociale.

Art. 61

ARTICOLO 61
Turismo
Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprende azioni intese a:
- agevolare il turismo;
- aumentare gli scambi di informazioni;
- trasferire il know-how;
- valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte;
- favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali;
- impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

Art. 62

ARTICOLO 62
Piccole e medie imprese
1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni nonche' la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Repubblica di Armenia.
2. E' prevista un'assistenza tecnica, in particolare nei seguenti settori:
- definizione di un quadro legislativo per le PMI;
- creazione di un'infrastruttura adeguata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI);
- sviluppo di parchi tecnologici.

Art. 63

ARTICOLO 63
Informazione e comunicazione
Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' e sulla Repubblica di Armenia compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.

Art. 64

ARTICOLO 64
Tutela dei consumatori
Le Parti collaboreranno strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione puo' comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilita' delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.

Art. 65

ARTICOLO 65
Dogane
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica di Armenia a quello della Comunita'.
2. La cooperazione comprende in particolare:
- gli scambi di informazioni;
- il miglioramento dei metodi di lavoro;
- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita' e della Repubblica di Armenia;
- la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto delle merci;
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.
Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare gli articoli 69 e 71, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

Art. 66

ARTICOLO 66
Cooperazione statistica
La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Armenia.
In particolare, le Parti cooperano al fine di:
- adeguare il sistema statistico armeno ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali;
- scambiare informazioni statistiche;
- fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.
La Comunita' fornisce a tal fine alla Repubblica di Armenia l'assistenza tecnica necessaria.

Art. 67

ARTICOLO 67
Economia
Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici.
La Comunita' fornisce assistenza tecnica per:
- aiutare la Repubblica di Armenia ad attuare le riforme economiche offrendo consulenze specialistiche;
- favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

Art. 68

ARTICOLO 68
Le Parti collaborano in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento o al rafforzamento delle istituzioni democratiche, comprese quelle necessarie per consolidare lo Stato di diritto, nonche' alla tutela dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali secondo i principi del diritto internazionale e dell'OSCE.
La cooperazione in questo settore comprende programmi di assistenza tecnica per l'elaborazione delle leggi e normative pertinenti; l'applicazione di dette leggi e normative; il funzionamento del sistema giudiziario; il ruolo dello Stato nelle questioni giudiziarie; il funzionamento del sistema elettorale, nonche', se del caso, la formazione in materia. Le Parti favoriscono contatti e scambi tra le rispettive autorita' nazionali, regionali e giudiziarie, tra i rispettivi parlamentari e tra le rispettive organizzazioni non governative.

Art. 69

ARTICOLO 69
Le Parti collaborano al fine di prevenire attivita' illegali quali:
- attivita' illegali nel settore economico, compresa la corruzione;
- operazioni illegali di merci varie, compresi i rifiuti industriali;
- contraffazioni.
La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; e' prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori:
- elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attivita' illecite;
- creazione di centri di informazione;
- migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite;
- formazione del personale e sviluppo di infrastrutture per la ricerca;
- elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attivita' illecite.

Art. 70

ARTICOLO 70
Riciclaggio del denaro
1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione in questo settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).

Art. 71

ARTICOLO 71
Droga
Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

Art. 72

ARTICOLO 72
Immigrazioni illegale
1. Gli Stati membri e la Repubblica di Armenia convengono di collaborare per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale. A tal fine:
- la Repubblica di Armenia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita';
- ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, in base alla definizione comunitaria, presenti illegalmente sul territorio della Repubblica di Armenia su richiesta di quest'ultima e senza altre formalita'.
Gli Stati membri e la Repubblica di Armenia, inoltre, forniranno ai loro cittadini i documenti d'identita' all'uopo necessari.
2. La Repubblica di Armenia accetta di concludere accordi bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi arrivati nel territorio di uno Stato membro dalla Repubblica di Armenia o che sono arrivati nel territorio della Repubblica di Armenia da uno Stato membro.
3. Il consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.

Art. 73

ARTICOLO 73
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si possono estendere alla Repubblica di Armenia i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri nonche' sviluppare altre attivita' di reciproco interesse.

Art. 74

ARTICOLO 74
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 75, 76 e 77, la Repubblica di Armenia beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.

Art. 75

ARTICOLO 75
Detta assistenza finanziaria si svolge nell'ambito del Tacis, come previsto dal relativo regolamento del Consiglio.

Art. 76

ARTICOLO 76
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorita' concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica di Armenia, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il consiglio di cooperazione.

Art. 77

ARTICOLO 77
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Art. 78

ARTICOLO 78
E istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.

Art. 79

ARTICOLO 79
1. Il consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Armenia dall'altro.
2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo della Repubblica di Armenia.

Art. 80

ARTICOLO 80
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione e' assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Armenia, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dalla Repubblica di Armenia.
Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione, e le modalita' del suo funzionamento.
2. Il consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del consiglio di cooperazione.

Art. 81

ARTICOLO 81
Il consiglio di cooperazione puo' decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.

Art. 82

ARTICOLO 82
Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT/OMC, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT/OMC dei membri dell'OMC.

Art. 83

ARTICOLO 83
E' istituito un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia e del Parlamento europeo. Tale comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

Art. 84

ARTICOLO 84
1. Il comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri del Parlamento europeo e dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia.
2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il comitato parlamentare di cooperazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dall'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia, in base alle norme che saranno previste nel regolamento interno.

Art. 85

ARTICOLO 85
Il comitato parlamentare di cooperazione puo' chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.
Il comitato parlamentare di cooperazione e' informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione.
Il comitato parlamentare di cooperazione puo' presentare raccomandazioni al consiglio di cooperazione.

Art. 86

ARTICOLO 86
1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
2. Nell'ambito dei rispettivi poteri, le Parti:
- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunita' e della Repubblica di Armenia;
- convengono che, se una vertenza e' sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti possa scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla nazionalita', salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico possa essere cittadino di un paese terzo;
- raccomanderanno ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;
- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.

Art. 87

ARTICOLO 87
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure:
a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;
c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalita' e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

Art. 88

ARTICOLO 88
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Repubblica di Armenia nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese;
- le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Repubblica di Armenia non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini armeni o tra societa' o imprese armene.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Art. 89

ARTICOLO 89
1. Ciascuna Parte puo' adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il consiglio di cooperazione puo' risolvere la controversia mediante una raccomandazione.
3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati un'unica parte nella controversia.
Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.
Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.
4. Il consiglio di cooperazione puo' stabilire norme di procedura per la composizione delle controversie.

Art. 90

ARTICOLO 90
Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 14, 89 e 95.

Art. 91

ARTICOLO 91
Il trattamento riservato alla Repubblica di Armenia in base al presente accordo non puo' comunque essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

Art. 92

ARTICOLO 92
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Repubblica di Armenia, da un lato, e la Comunita', o gli Stati membri, o la Comunita' e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

Art. 93

ARTICOLO 93
Fintantoche' le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

Art. 94

ARTICOLO 94
Il presente accordo e' concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potra' essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.

Art. 95

ARTICOLO 95
1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia stata inadempiente a un obbligo previsto dall'accordo puo' adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione.

Art. 96

ARTICOLO 96
Gli allegati I, II, III e IV e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 97

ARTICOLO 97
Fino a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti a norma del presente accordo, quest'ultimo non pregiudichera' i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

Art. 98

ARTICOLO 98
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Armenia.

Art. 99

ARTICOLO 99
Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente accordo.

Art. 100

ARTICOLO 100
L'originale del presente accordo, redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e armena, tutti i testi facenti ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

Art. 101

ARTICOLO 101
Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.
A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Armenia e la Comunita', l'accordo tra la Comunita' economica europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

Art. 102

ARTICOLO 102
Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Repubblica di Armenia le Parti convengono che, nel caso specifico, per "data di entrata in vigore dell'accordo" si intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.
Protocollo

Art. 1

PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;
b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata.

Art. 2

ARTICOLO 2
Campo di applicazione
1. Nell'ambito della propria giurisdizione, le Parti si prestano assistenza reciproca, nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.

Art. 3

ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende nell'ambito della propria normativa le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni in violazione della legislazione doganale;
c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a infrazioni della normativa doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni in violazione della normativa doganale.

Art. 4

ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca, senza richiesta preventiva in base alle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti:
- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che stiano violando o abbiano violato la legislazione doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Art. 5

ARTICOLO 5
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, in base alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per
- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3 per quanto riguarda la domanda stessa.

Art. 6

ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
b) la misura richiesta;
c) l'oggetto e il motivo della domanda;
d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Art. 7

ARTICOLO 7
Accoglimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda e' stata indirizzata da parte di detta autorita', procede, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza saranno accolte in base alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Art. 8

ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Art. 9

ARTICOLO 9
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa:
a) pregiudicare la sovranita' della Repubblica di Armenia o di uno Stato membro cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o
b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero
d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza e' negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Art. 10

ARTICOLO 10
Scambi di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie.
2. I dati personali possono essere trasmessi solo se la Parte che li riceve si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce.
3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorita' che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'.
4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.
5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in base alle disposizioni del presente protocollo.

Art. 11

ARTICOLO 11
Esperti e testimoni
1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.
2. Il funzionario autorizzato gode della protezione assicurata dalla legislazione vigente ai funzionari dell'autorita' richiedente nel suo territorio.

Art. 12

ARTICOLO 12
Spese di assistenza
Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Art. 13

ARTICOLO 13
Applicazione
1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Repubblica di Armenia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra.
Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.

Art. 14

ARTICOLO 14
Complementarita'
Fatto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi fra uno o piu' Stati membri e la Repubblica di Armenia non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione fra i competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri delle informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1998
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegati-Allegato I


Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO I
Vantaggi concessi dalla Repubblica di Armenia agli Stati indipendenti
a norma dell'articolo 9, paragrafo 3
Tutti gli Stati indipendenti:
Non sono applicati dazi all'importazione.

Allegati-Allegato II

ALLEGATO II
Convenzioni sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e
commerciale di cui all'articolo 42
1. Il paragrafo 2 dell'articolo 42 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 1971);
- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli
artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione
internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e
dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del
deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati
vegetali (UPOV, 1991) (atto di Ginevra del 1991).
2. Il consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 42.
In caso di problemi in materia di proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
(atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Armenia concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Armenia a un paese terzo, su base reciproca, ne' ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Armenia ad un altro paese dell'ex U.R.S.S.

Allegati-Allegato III

ALLEGATO III
Servizi finanziari di cui all'articolo 26, paragrafo 3
Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita':
A. Assicurazioni e servizi connessi
1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione)
i) sulla vita
ii) generale
2. Riassicurazione e retrocessione
3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia
4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i
servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti.
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni)
1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico
2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il
credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle operazioni commerciali
3. Leasing finanziario
4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di
denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers cheques e le tratte bancarie
5. Fideiussioni e impegni
6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di:
a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali,
certificati di deposito. ecc.)
b) valuta estera
c) operazioni derivate tra cui contratti a termine e a premio d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse,
compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc.
e) titoli trasferibili
f) altri strumenti e attivita' finanziarie negoziabili,
compreso il metallo prezioso
7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli,
compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione dei servizi connessi
8. Intermediazione di credito
9. Gestione delle attivita' finanziarie, come liquidita' e
portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti
collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari
10. Liquidazione e compensazione delle attivita' finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili
11. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le
attivita' elencate ai paragrafi 1-10, comprese le informazioni
commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la
consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio,
le consulenze in materia di acquisti nonche' di ristrutturazione e strategia aziendale
12. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni
finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari.
Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita':
a) le attivita' svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi
b) le attivita' svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici
c) le attivita' che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attivita' svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.

Allegati-Allegato IV

ALLEGATO IV
Riserve comunitarie a norma dell'articolo 23, paragrafo 2
Settore minerario
In alcuni Stati membri, puo' essere necessaria una concessione per consentire a societa' non comunitarie di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attivita' estrattive.
Pesca
Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranita' o la giurisdizione degli Stati membri della Comunita' sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' e che sono registrati nel territorio comunitario.
Acquisto di beni immobili
In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di societa' non comunitarie e' soggetto a restrizioni.
Servizi audiovisivi, compresa la radio
Puo' essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine.
Servizi di telecomunicazioni, compresi i servizi mobili e satellite Servizi riservati
In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari e' soggetto a restrizioni.
Servizi di natura professionale
Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire societa' a determinate condizioni.
Agricoltura
Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle societa' non comunitarie che intendono dedicarsi ad attivita' agricole. Per l'acquisto di vigneti, le societa' non comunitarie devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione.
Agenzie di stampa
In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle societa' radiotelevisive e' limitata.

Atto finale

ATTO FINALE
I plenipotenziari:
DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominati "Stati membri", e
della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'",
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA DI ARMENIA
dall'altra,
riuniti a Lussembourgo, addi' ventidue aprile milienovecentonovantasei per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, in appresso denominato "accordo", hanno adottato il testo seguente:
l'accordo, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo:
Protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Armenia hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente Atto finale.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 4 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 6 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 15 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa alla nozione di "controllo" di cui
all'articolo 25, lettera b) e all'articolo 36 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 95 dell'accordo
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i Plenipotenziari della Repubblica di Armenia hanno inoltre preso nota del seguente scambio di lettere accluso al presente Atto Finale:
Scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Armenia in
relazione allo stabilimento delle societa'
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' ed i plenipotenziari della Repubblica di Armenia hanno inoltre preso atto della seguente dichiarazione acclusa al presente Atto Finale:
Dichiarazione del Governo francese
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 4
Nell'esaminare le mutate circostanze nella Repubblica di Armenia, come previsto all'articolo 4, le Parti discutono degli importanti cambiamenti che possono avere un'incidenza considerevole sul futuro sviluppo di questo paese, tra cui l'adesione dell'Armenia all'OMC, al Consiglio d'Europa o ad altri organismi internazionali, a un'unione doganale regionale o a qualsiasi forma di accordo di integrazione regionale.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 6
Le Parti possono indire riunioni ad hoc al massimo livello se ritengono che le circostanze lo giustifichino.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 15
Fintantoche' la Repubblica di Armenia non sara' entrata a far parte dell'OMC, le Parti si consulteranno in sede di comitato di cooperazione sulle rispettive politiche tariffarie all'importazione, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni saranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO"
DI CUI ALL'ARTICOLO 25, LETTERA b) E ALL'ARTICOLO 36
1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico.
2. Ad esempio, una societa' verra' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua consociata, se:
- l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se
- l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata.
3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 35
Non si puo' considerare che il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di alcune Parti e non di altre vanifichi o diminuisca i vantaggi derivanti da un impegno specifico.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 42
Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 95
1. Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 98 dell'accordo si intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:
a) in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale
o
b) nell'inosservanza degli elementi di base del presente accordo di cui all'articolo 2.
2. Le Parti convengono che per "misure del caso" di cui all'articolo 95 si intendono le misure prese in base al diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma dell'articolo 95, l'altra Parte puo' ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.

Scambio di lettere

SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA'
E LA REPUBBLICA DI ARMENIA
IN RELAZIONE ALLO STABILIMENTO DELLE SOCIETA'
A. Lettera del Governo della Repubblica di Armenia
Signor ,
Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 15.XII.1995.
Come e' stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Armenia concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle societa' comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che cio' riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle societa' comunitarie nella Repubblica di Armenia.
Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Armenia non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle societa' comunitarie rispetto alle societa' dell'Armenia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.
Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.
Voglia accettare, Sig. , l'espressione della mia profonda stima.
Per il Governo della
Repubblica di Armenia
B. Lettera della Comunita' europea
Signor
La ringrazio della Sua lettera in data odierna, cosi' redatta,
"Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 15.XII.1995.
Come e' stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Armenia concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti,
alle societa' comunitarie che si stabiliscono e che operano nel
suo territorio. Ho spiegato che cio' riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle societa' comunitarie nella Repubblica di Armenia.
Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore
degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di
Armenia non adottera' misure o normative tali da introdurre o
accentuare una discriminazione a danno delle societa' comunitarie rispetto alle societa' dell'Armenia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.
Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera. "
Mi pregio confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera.
Voglia accettare, Sig. , l'espressione della mia profonda stima.
A nome della
Comunita' europea
DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO FRANCESE
La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Armenia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea a norma del trattato che istituisce la Comunita' europea.
LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO
DELLE COMUNITA' EUROPEE E DEI LORO STATI MEMBRI
AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA
Riferendosi alla richiesta delle autorita' armene di includere nell'accordo di partenariato e di cooperazione disposizioni relative all'assistenza in materia di sicurezza nucleare, le Comunita' europee e i loro Stati membri dichiarano quanto segue:
- le Comunita' europee e i loro Stati membri deplorano che le autorita' armene abbiano preso, nel novembre 1995, la decisione di riaprire l'Unita' 2 della centrale nucleare di Medzamor, che considerano contraria all'obiettivo generale delle Comunita' europee e dei loro Stati membri, vale a dire migliorare la sicurezza nucleare a livello internazionale e, in particolare, nei paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione Sovietica dove esistono impianti nucleari con gravi carenze a livello di progettazione,