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Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'articolo K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.

Art. 21

ARTICOLO 21
TERMINI PREVISTI PER LA CONSERVAZIONE
E LA CANCELLAZIONE DEGLI ARCHIVI
1. I dati contenuti negli archivi dell'Europol devono esservi conservati solo per il tempo necessario allo svolgimento delle sue funzioni. Al piu' tardi dopo tre anni dall'introduzione dei dati si deve esaminare la necessita' di una loro ulteriore conservazione. La verifica dei dati conservati nel sistema di informazione e della loro cancellazione avviene tramite l'unita' che li ha introdotti.
L'Europol stesso procede alla verifica dei dati conservati negli altri suoi archivi e della loro cancellazione. L'Europol avvisa automaticamente gli Stati membri, con tre mesi d'anticipo, della scadenza dei termini di conservazione dei dati da loro introdotti.
2. In occasione della verifica le unita' menzionate nel paragrafo 1, terza e quarta frase, possono decidere di prolungare l'archiviazione dei dati sino alla verifica successiva qualora cio' sia ancora necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'Europol. Se decidono di non conservare ulteriormente i dati, questi sono automaticamente cancellati.
3. La conservazione dei dati di carattere personale concernenti persone di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, punto 1), non puo' durare complessivamente piu' di tre anni. Il termine ricomincia a decorre ogni volta dal giorno in cui si verifica un evento che da' luogo alla memorizzazione di dati sulla persona considerata. La necessita' di un'archiviazione prolungata forma oggetto di esame annuale, che forma oggetto di un'indicazione.
4. Se uno Stato membro cancella nei suoi archivi nazionali dati trasmessi all'Europol, che sono conservati negli altri archivi di quest'ultimo, esso ne informa l'Europol. In tal caso quest'ultimo cancella i dati, salvo che questi presentino per esso un altro interesse, basato su informazioni che vanno al di la' di quelle detenute dallo Stato membro che li ha trasmessi. L'Europol informa detto Stato membro della perdurante archiviazione di tali dati.
5. La cancellazione non ha luogo qualora ne risulti pregiudizio per interessi degni di tutela della persona considerata. In tal caso i dati possono essere utilizzati solo con il consenso della persona interessata.