Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997.
Art. 13
Articolo 13
Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:
a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria.
b) Nel caso di film per i quali vi e' una partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione.
c) In caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente del Paese di origine del regista.
d) Se uno dei Paesi coprodudori ha la possibilita' di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilita'.
Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:
a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria.
b) Nel caso di film per i quali vi e' una partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione.
c) In caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente del Paese di origine del regista.
d) Se uno dei Paesi coprodudori ha la possibilita' di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilita'.