Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996.