N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

Art. 12

Articolo 12
Esame della domanda
La decisione di conferire un diritto di costitutore esige un esame di conformita' alle condizioni previste dagli articoli 5 a 9.
Nell'ambito di tale esame il servizio puo' procedere alla coltivazione della varieta' o effettuare altre prove necessarie, far eseguire la coltivazione o le altre prove necessarie, far eseguire la coltivazione o le altre prove necessarie o prendere in considerazione i risultati ottenuti da prove di coltivazione o da altre prove gia' effettuate. Ai fini di tale esame, l'autorita' competente puo' esigere dal costitutore ogni informazione, documento o materiale necessari.