Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili.
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 455
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: "Dal 1 gennaio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , come sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , e' differito al 31 marzo 1998";
al comma 2, primo periodo, le parole: "fino alla conclusione della " sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la"; e le parole: "in base al criterio che sara' concordato con la Commissione dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 3000 unita'";
al comma 2, secondo periodo, le parole: " alle imprese che presentano " sono sostituite dalle seguenti: " alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara,";
al comma 2, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovra' cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sara' assegnata, con le stesse modalita' indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione e' vietata ogni forma di pubblicita' e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz";
al comma 2, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma l, lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189 , avra' diritto al roaming nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverra' per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara ";
al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La gara sara' conclusa nei tempi piu' rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al piu' presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti ".
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 455
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: "Dal 1 gennaio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il termine di cui al comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 , come sostituito dal comma 23 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , e' differito al 31 marzo 1998";
al comma 2, primo periodo, le parole: "fino alla conclusione della " sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle condizioni di cui al presente comma, fino a sei mesi successivi al rilascio della licenza individuale all'operatore selezionato mediante la"; e le parole: "in base al criterio che sara' concordato con la Commissione dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 3000 unita'";
al comma 2, secondo periodo, le parole: " alle imprese che presentano " sono sostituite dalle seguenti: " alle imprese che si impegnano a presentare, in fase di prequalifica alla gara,";
al comma 2, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Qualora per qualsiasi motivo una impresa dovesse rinunciare alla partecipazione alla gara, essa dovra' cessare immediatamente la sperimentazione, dandone formale ed immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni. A ciascuna delle imprese che si impegnano a presentare domanda di partecipazione alla gara sara' assegnata, con le stesse modalita' indicate al comma 1 e al presente comma, una quota delle bande di frequenza riservate al servizio in tecnica DCS 1800 pari a quella assegnata a ciascun concessionario del servizio pubblico di comunicazione radiomobile GSM, onde consentire la sperimentazione del nuovo servizio. Durante la sperimentazione e' vietata ogni forma di pubblicita' e di offerta congiunta al pubblico del servizio commerciale GSM a 900 MHz e di quello sperimentale DCS a 1800 MHz";
al comma 2, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: "L'operatore selezionato mediante la gara di cui all'articolo 2, comma l, lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189 , avra' diritto al roaming nazionale delle reti GSM degli attuali concessionari. L'avvio commerciale del servizio DCS 1800 avverra' per il nuovo operatore, e per gli attuali concessionari del servizio di comunicazione radiomobile GSM, con le medesime condizioni di copertura contenute nel bando di gara ";
al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La gara sara' conclusa nei tempi piu' rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per realizzare al piu' presto l'introduzione sul mercato del nuovo servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti ".