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Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.
2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresi' norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, e' autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 1: - Il testo dell' e' il seguente: "Art. 12. - La bandiera della Repubblica e' il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni". Note all'art. 1, comma 2: - Il testo dell' e' il seguente: Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione". - Il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

Art. 2.

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attivita':
a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorche' il Consiglio dei Ministri e' riunito;
b) i Ministeri;
c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
d) gli uffici giudiziari;
e) le scuole e le universita' statali.
2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresi' esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.
3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalita' di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonche' di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085.
A decorrere dalla stessa data cessa altresi' di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.
Note all' , convertito, con modificazioni, dalla , reca: "Norme per l'uso della bandiera nazionale". - La , reca: "Disciplina della esposizione delle bandiere estere". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986, reca: "Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici".

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 milioni per l'anno 1998 e a lire 50 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick