Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.
Art. 12
ARTICOLO 12. FATTORI UMANI
Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che le capacita' ed i limiti dei comportamenti umani siano presi in considerazione per l'intera vita di un impianto nucleare.
Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che le capacita' ed i limiti dei comportamenti umani siano presi in considerazione per l'intera vita di un impianto nucleare.