Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di adeguare le strutture necessarie per le esigenze del servizio giudiziario, nei settori civile, penale e penitenziario ed in quello della giustizia minorile, e per attuare gli interventi indispensabili per il potenziamento del sistema informativo, e' autorizzata la spesa di lire 78.350 milioni per l'anno 1997, di lire 89.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 85.600 milioni per l'anno 1999, da ripartire secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 2.
1. Per costruzione, ristrutturazione, ampliamento e restauro degli edifici e loro pertinenze, destinati ad uffici giudiziari, a istituti e servizi minorili e all'Amministrazione centrale, nonche' per realizzazione di strutture penitenziarie, e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 57.000 milioni e, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 79.850 milioni.
2. L'intervento e' suddiviso tra l'Amministrazione centrale, le strutture penitenziarie, gli uffici giudiziari, gli istituti e servizi minorili individuati dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alla maggiore urgenza e necessita'.
Art. 3.
1. Per l'acquisizione di attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinare agli uffici giudiziari, nonche' per la relativa manutenzione e gestione, e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 16.000 milioni e, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 5.750 milioni.
2. Per le attivita' di osservazione e di supporto psicologico in favore dei detenuti e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 3.500 milioni.
3. Per il potenziamento del sistema informativo e per la realizzazione di aule informatiche didattiche e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 1.850 milioni e, per l'anno 1998, la spesa di lire 4.000 milioni.
Art. 4.
1. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo si applica il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
2. Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge restano ferme tutte le competenze attribuite dalle vigenti norme al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 78.350 milioni per l'anno 1997, a lire 89.600 milioni per l'anno 1998 ed a lire 85.600 milioni per l'anno 1999, si provvede:
a) quanto a lire 13.500 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;
b) quanto a lire 64.850 milioni per l'anno 1997, quanto a lire 89.600 milioni per l'anno 1998 e quanto a lire 85.600 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Flick