Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita' e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.
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1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.
))
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali disponibilita' non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135))
Art. 3.
Progetti integrati
1. Nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento degli enti locali e' data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato la concreta disponibilita' ad assolvere agli obblighi loro spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole.
Art. 4.
Dotazione del fondo
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (1) ((4))
All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (1) ((4))
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 326) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e' ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015".
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 326) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e' ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: Flick ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 marzo 2000, n. 69 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) "Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e' incrementato della somma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali."