Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Delega al Governo
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO, nonche' per assicurare la compatibilita' dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunita' europea.
2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.
5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformita' dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 108 del trattato istitutivo della Comunita' europea e' il seguente:
"Art. 108. - Ciascuno Stato membro assicura che, al piu' tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della Banca centrale nazionale, sara' compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC".
- Si trascrive il testo dell' , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Art. 2.
Criteri e principi direttivi generali
della delega legislativa
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in coerenza con quelli contenuti nelle disposizioni comunitarie, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) continuita' degli strumenti e dei rapporti giuridici;
b) principio della neutralita' del passaggio dalla moneta nazionale all'EURO e degli effetti conseguenti;
c) piena informativa delle regole della transizione;
d) previsione, mediante norme per la fase transitoria, di periodi di adattamento che favoriscano il passaggio graduale alla nuova moneta ed il suo consapevole utilizzo, in particolare da parte dei consumatori;
e) per evitare disarmonie con le discipline vigenti, nei settori interessati dalla normativa da attuare, potranno essere introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
f) previsione della possibilita' di disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, per l'adeguamento alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, nel rispetto dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia;
g) assicurare che la disciplina disposta sia conforme alle disposizioni comunitarie eventualmente intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
h) alla copertura di eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali si provvedera', in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni.
Note all' :
- Gli e (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) cosi' recitano:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' , ed alla ".
"Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5".
- Si riporta il testo dell' (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) introdotto dall' : "2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari".
Capo II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 3.
Disposizioni specifiche
1. Nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono emanate le disposizioni intese a disciplinare, in particolare, le materie e gli oggetti previsti dagli articoli successivi, secondo i principi e i criteri direttivi speciali ivi indicati ed in conformita' ai principi e criteri generali di cui all'articolo 2.
Art. 4.
Parametri di indicizzazione
1. I parametri di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'EURO che non possano essere automaticamente sostituiti sono ridefiniti rispettando la continuita' fra vecchi e nuovi parametri ed assicurando la equivalenza economicofinanziaria rispetto ai parametri cessati, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso.
Art. 5.
Calcoli intermedi
1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dai regolamenti comunitari in materia, le norme delegate disciplinano le modalita' di utilizzo dell'EURO nei calcoli intermedi effettuati ai fini della successiva quantificazione di importi monetari da contabilizzare o da pagare.
Art. 6.
Effetti della conversione di importi
contenuti in norme vigenti
1. Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) dovra' prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;
b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovra' essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata;
c) dovra' essere concesso un adeguato periodo di adattamento agli importi stabiliti in EURO ai sensi della lettera a), prevedendo a tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle modifiche apportate;
d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l'omogeneita', la congruita' e la proporzionalita' delle sanzioni medesime. Gli stessi principi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonche' alle sanzioni amministrative.
2. Le norme delegate disciplinano i criteri di arrotondamento degli importi in EURO nelle ipotesi in cui una norma, pur non indicando un importo, ne preveda comunque i criteri di quantificazione, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata e tenendo conto dell'equilibrio degli interessi delle parti coinvolte dalla disposizione medesima.
Nota all' reca: "Modifiche del sistema penale".
Art. 7.
Disposizioni per la ridenominazione in EURO
degli strumenti finanziari
1. Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalita' per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresi' a disciplinare le modalita' per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti.
2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unita' di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle merci, nonche' dell'unita' di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.
Nota all'art. 7:
- Gli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al (Recepimento della relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi), sono i seguenti:
"Sezione B - Strumenti.
1. Valori mobiliari.
2. Quote di un organismo di investimento collettivo.
3. Strumenti del mercato monetario.
4. Contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti.
5. Contratti a termine su tassi di interesse (FRA).
6. Contratti SWAPS su tassi di interesse, su valute o contratti di scambio connessi a indici azionari ("equity swaps").
7. Opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento contemplato da questa sezione dell'Allegato, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi di interesse".
Art. 8.
Adozione dell'EURO quale moneta di conto
1. Le norme delegate, al fine di soddisfare l'esigenza di una trasparente e coerente redazione dei documenti contabili obbligatori delle imprese e dei gruppi di imprese, disciplinano i criteri e i modi di utilizzo dell'EURO quale moneta di conto durante il periodo transitorio.
Art. 9.
Rilevazione nei bilanci delle imprese
delle operazioni influenzate dall'introduzione dell'EURO
1. Le norme delegate disciplinano i criteri e le modalita' di rilevazione nei bilanci delle imprese delle operazioni influenzate dalla fissazione irrevocabile dei tassi di conversione tra le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, l'ECU e l'EURO, nel rispetto del principio della neutralita' del passaggio dalla lira all'EURO e degli effetti conseguenti.
Art. 10.
Dematerializzazione degli strumenti
finanziari pubblici e privati
1. Le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni anche al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.
Art. 11.
Pagamenti
1. Le norme delegate disciplinano, in conformita' ai principi generali stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, lo scambio delle informazioni su base elettronica relative ai pagamenti, al fine di agevolare i rapporti fra i diversi soggetti pubblici interessati ai pagamenti stessi, anche regolamentando le modalita' di effettuazione di conversioni multiple intermedie dello stesso importo, in modo da ridurne gli effetti sulla determinazione dell'ammontare trasferito.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), e' il seguente:
"Art. 1 (Principi generali e precisazioni terminologiche). - 1. Le procedure di spesa sono rette, oltre che dal principio di legalita', da principi di certezza, pubblicita', trasparenza, concentrazione e speditezza. Esse sono svolte, di norma, con tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli, rapidita' dei pagamenti.
2. I pagamenti dello Stato sono effettuati, di regola, con titoli informatici. Essi sono regolati secondo procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale ed operano in forma integrata con i servizi del sistema bancario e postale.
3. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.
4. Agli effetti del presente regolamento si denominano con il termine "Ragionerie" i seguenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, a seconda della rispettiva competenza:
a) ragionerie centrali;
b) ragionerie regionali;
c) ragionerie provinciali.
Per "Sistema informativo integrato" si intende il sistema informativo integrato della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, costituito a supporto delle funzioni di controllo preventivo e successivo attribuite a tali organi, anche ai sensi della e del e successive modificazioni".
Art. 12.
Dichiarazioni, attestazioni e regolamenti in EURO
nei rapporti con le amministrazioni pubbliche
1. Le norme delegate disciplinano i tempi e i modi in cui si potranno produrre all'amministrazione tributaria, e alle altre amministrazioni e soggetti pubblici, dichiarazioni, attestazioni e altri documenti di cui sia obbligatoria la presentazione, con gli importi indicati in EURO.
2. Ai creditori e ai debitori delle amministrazioni pubbliche e' assicurata, nel periodo transitorio, la possibilita' di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in EURO, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.
Art. 13.
Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni pubbliche assicurano nel periodo transitorio, per i documenti contabili per i quali l'indicazione dei valori in EURO risulti particolarmente significativa, l'indicazione degli importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di conti consolidati in EURO della pubblica amministrazione.
Art. 14.
Comitato di indirizzo e coordinamento
per l'attuazione dell'EURO
1. Il Comitato di indirizzo strategico di cui alla direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, istituito con decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996 con il compito di coordinare tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, continua ad operare, non oltre i sei mesi successivi alla cessazione del corso legale della lira, quale organismo straordinario presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, assumendo la denominazione di Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO).
2. Il Comitato EURO ha compiti di indirizzo e di coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, ivi comprese le attivita' di studio e di informazione, di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di consulenza giuridica, anche attraverso la soluzione di quesiti nelle materie di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il presidente del Comitato EURO riferisce ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attivita' svolta dal Comitato.
3. All'organizzazione e al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ulteriori rispetto all'utilizzo delle risorse destinate al concorso in programmi cofinanziati dalla Comunita' europea, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 14:
- Il D.P.C.M. 27 giugno 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996) reca: "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sul coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano".
- Il decreto del Ministro del tesoro 12 settembre 1996 ha istituito il Comitato di indirizzo strategico per il coordinamento delle problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano.
Avvertenza: In relazione al suddetto decreto, si segnala che, per mero errore, nel testo della legge e' stata indicata la data del 12 novembre 1996 anziche' quella del 12 settembre 1996.
Il testo vigente dell'art. 17 della citata e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick