Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995.
Art. 21
ARTICOLO 21
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti avranno ottemperato ai loro obblighi costituzionali, la qual cosa sara' notificata all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici, a condizione che la data di entrata in vigore sia la data dell'ultima notifica.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in due copie, a Roma il giorno 2 maggio 1995 nelle lingue inglese, italiana ed ucraina, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenze di attuazione, interpretazione o applicazione prevarra' il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo Repubblica Italiana di Ukraina
Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti avranno ottemperato ai loro obblighi costituzionali, la qual cosa sara' notificata all'altra Parte Contraente attraverso i canali diplomatici, a condizione che la data di entrata in vigore sia la data dell'ultima notifica.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in due copie, a Roma il giorno 2 maggio 1995 nelle lingue inglese, italiana ed ucraina, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenze di attuazione, interpretazione o applicazione prevarra' il testo inglese.
Per il Governo della Per il Governo Repubblica Italiana di Ukraina
Parte di provvedimento in formato grafico