Adesione della Repubblica italiana alla convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo X e dall'articolo III degli atti stessi.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1997
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK
Convention
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE INTERNAZIONALE
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE
I Governi i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno sottoscritto la presente Convenzione,
Riconoscendo l'interesse delle nazioni nel mondo a salvaguardare per le generazioni future le grandi risorse naturali rappresentate dalle razze di balene;
Considerando che nella storia della caccia alle balene si sono avuti eccessi di pesca in una zona dopo l'altra per una razza di balena dopo l'altra, a tal punto che e' ora divenuto essenziale proteggere tutte le specie di cetacei da un ulteriore abuso di pesca;
Consapevoli del fatto che nelle razze di cetacei potranno ancora avvenire aumenti naturali se la caccia alle balene sara' regolamentata in maniera appropriata, e che l'aumento nelle razze di cetacei consentira' di catturare un numero crescente di balene senza mettere a repentaglio le risorse naturali che rappresentano;
Riconoscendo che e' nell'interesse comune di ottenere il piu' rapidamente possibile un livello ottimale di razze di cetacei, e senza causare disagi economici e nutrizionali su vasta scala;
Riconoscendo che nella fase di conseguimento di tali obiettivi le operazioni di caccia alla balena dovranno essere limitate alle razze che possono meglio sostenere lo sfruttamento, al fine di fornire a talune specie di balene, ora impoverite in numero, un determinato periodo di tempo per poter ricuperare;
Desiderosi di stabilire un sistema di regolamentazione internazionale per le riserve di pesca di cetacei onde garantire la conservazione e lo sviluppo adeguato ed effettivo delle razze di balene in base ai principi incorporati nelle norme dell'Accordo internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene firmato a Londra l'8 giugno 1937 e nei Protocolli a tale Accordo firmati a Londra il 24 giugno 1938 ed il 26 Novembre 1945;
Avendo deciso di concludere una convenzione che preveda l'adeguata conservazione delle razze di balene, rendendo in tal modo possibile un ordinato sviluppo dell'industria della caccia alle balene;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
1. La presente Convenzione include l'Annesso allegato che ne e' parte integrante. Tutti i riferimenti alla "Convenzione" saranno intesi nel senso di includere l'Annesso sia nei suoi termini attuali o come emendato in conformita' con le norme dell'Articolo V.
2. La presente Convenzione si applica alle navi officina, ai stabilimenti a terra ed alle baleniere soggetti alla giurisdizione dei Governi contraenti, ed a tutte le acque in cui la caccia alle balene ed i relativi trattamenti sono svolti in maniera costante da tali navi officina, stabilimenti a terra e baleniere.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE
I Governi i cui rappresentanti debitamente autorizzati hanno sottoscritto la presente Convenzione,
Riconoscendo l'interesse delle nazioni nel mondo a salvaguardare per le generazioni future le grandi risorse naturali rappresentate dalle razze di balene;
Considerando che nella storia della caccia alle balene si sono avuti eccessi di pesca in una zona dopo l'altra per una razza di balena dopo l'altra, a tal punto che e' ora divenuto essenziale proteggere tutte le specie di cetacei da un ulteriore abuso di pesca;
Consapevoli del fatto che nelle razze di cetacei potranno ancora avvenire aumenti naturali se la caccia alle balene sara' regolamentata in maniera appropriata, e che l'aumento nelle razze di cetacei consentira' di catturare un numero crescente di balene senza mettere a repentaglio le risorse naturali che rappresentano;
Riconoscendo che e' nell'interesse comune di ottenere il piu' rapidamente possibile un livello ottimale di razze di cetacei, e senza causare disagi economici e nutrizionali su vasta scala;
Riconoscendo che nella fase di conseguimento di tali obiettivi le operazioni di caccia alla balena dovranno essere limitate alle razze che possono meglio sostenere lo sfruttamento, al fine di fornire a talune specie di balene, ora impoverite in numero, un determinato periodo di tempo per poter ricuperare;
Desiderosi di stabilire un sistema di regolamentazione internazionale per le riserve di pesca di cetacei onde garantire la conservazione e lo sviluppo adeguato ed effettivo delle razze di balene in base ai principi incorporati nelle norme dell'Accordo internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene firmato a Londra l'8 giugno 1937 e nei Protocolli a tale Accordo firmati a Londra il 24 giugno 1938 ed il 26 Novembre 1945;
Avendo deciso di concludere una convenzione che preveda l'adeguata conservazione delle razze di balene, rendendo in tal modo possibile un ordinato sviluppo dell'industria della caccia alle balene;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
1. La presente Convenzione include l'Annesso allegato che ne e' parte integrante. Tutti i riferimenti alla "Convenzione" saranno intesi nel senso di includere l'Annesso sia nei suoi termini attuali o come emendato in conformita' con le norme dell'Articolo V.
2. La presente Convenzione si applica alle navi officina, ai stabilimenti a terra ed alle baleniere soggetti alla giurisdizione dei Governi contraenti, ed a tutte le acque in cui la caccia alle balene ed i relativi trattamenti sono svolti in maniera costante da tali navi officina, stabilimenti a terra e baleniere.
Convenzione - art. II
Articolo II
Nell'accezione utilizzata nella presente Convenzione:
1. "Nave officina" significa una nave nella quale o sulla quale le balene sono trattate sia interamente che parzialmente;
2. "stabilimento a terra" significa un impianto a terra in cui le balene sono trattate sia interamente che parzialmente;
3. "baleniera" significa una nave utilizzata per cacciare, catturare, trainare, inseguire le balene, o andare in perlustrazione alla loro ricerca;
4. "Governo contraente" significa ogni Governo che ha depositato uno strumento di ratifica o che ha notificato la sua adesione alla presente Convenzione.
Nell'accezione utilizzata nella presente Convenzione:
1. "Nave officina" significa una nave nella quale o sulla quale le balene sono trattate sia interamente che parzialmente;
2. "stabilimento a terra" significa un impianto a terra in cui le balene sono trattate sia interamente che parzialmente;
3. "baleniera" significa una nave utilizzata per cacciare, catturare, trainare, inseguire le balene, o andare in perlustrazione alla loro ricerca;
4. "Governo contraente" significa ogni Governo che ha depositato uno strumento di ratifica o che ha notificato la sua adesione alla presente Convenzione.
Convenzione - art. III
Articolo III
1. I Governi contraenti convengono di istituire una Commissione Internazionale per la caccia alle balene cui si fa riferimento qui di seguito come la Commissione, e che sara' composta da un membro di ciascun Governo contraente. Ciascun membro avra' un voto e potra' essere accompagnato da uno o piu' esperti e consiglieri.
2. La Commissione eleggera' tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente e stabilira' il proprio Regolamento interno. Le decisioni della Commissione saranno adottate a maggioranza semplice dei membri votanti; tuttavia per intraprendere attivita' secondo l'Articolo V, sara' necessaria una maggioranza di tre quarti di tali membri votanti. Il Regolamento interno puo' prevedere che decisioni siano adottate diversamente che alle riunioni della Commissione.
3. La Commissione puo' nominare il suo Segretario ed il personale.
4. La Commissione puo' istituire, con la partecipazione dei suoi membri ed esperti o consiglieri, i comitati che riterra' opportuni per svolgere ogni funzione che potra' se del caso autorizzare.
5. Le spese di ciascun membro della Commissione e dei suoi esperti e consiglieri saranno stabilite e pagate dai rispettivi Governi.
6. Poiche' le istituzioni specializzate collegate con le Nazioni Unite saranno competenti per la conservazione e lo sviluppo delle riserve di pesca dei cetacei e dei prodotti derivantine, ed in vista di evitare sovrapposizioni di funzioni, i Governi contraenti si consulteranno tra di loro entro due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per decidere se sia il caso di inquadrare la Commissione nell'ambito di un'istituzione specializzata connessa con le Nazioni Unite.
7. Nel frattempo il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, previa concertazione con gli altri Governi contraenti, convochera' la prima riunione della Commissione ed iniziera' le consultazioni di cui al paragrafo 6 di cui sopra.
8. Le successive riunioni della Commissione saranno convocate a seconda di come la Commissione potra' determinare.
1. I Governi contraenti convengono di istituire una Commissione Internazionale per la caccia alle balene cui si fa riferimento qui di seguito come la Commissione, e che sara' composta da un membro di ciascun Governo contraente. Ciascun membro avra' un voto e potra' essere accompagnato da uno o piu' esperti e consiglieri.
2. La Commissione eleggera' tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente e stabilira' il proprio Regolamento interno. Le decisioni della Commissione saranno adottate a maggioranza semplice dei membri votanti; tuttavia per intraprendere attivita' secondo l'Articolo V, sara' necessaria una maggioranza di tre quarti di tali membri votanti. Il Regolamento interno puo' prevedere che decisioni siano adottate diversamente che alle riunioni della Commissione.
3. La Commissione puo' nominare il suo Segretario ed il personale.
4. La Commissione puo' istituire, con la partecipazione dei suoi membri ed esperti o consiglieri, i comitati che riterra' opportuni per svolgere ogni funzione che potra' se del caso autorizzare.
5. Le spese di ciascun membro della Commissione e dei suoi esperti e consiglieri saranno stabilite e pagate dai rispettivi Governi.
6. Poiche' le istituzioni specializzate collegate con le Nazioni Unite saranno competenti per la conservazione e lo sviluppo delle riserve di pesca dei cetacei e dei prodotti derivantine, ed in vista di evitare sovrapposizioni di funzioni, i Governi contraenti si consulteranno tra di loro entro due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per decidere se sia il caso di inquadrare la Commissione nell'ambito di un'istituzione specializzata connessa con le Nazioni Unite.
7. Nel frattempo il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, previa concertazione con gli altri Governi contraenti, convochera' la prima riunione della Commissione ed iniziera' le consultazioni di cui al paragrafo 6 di cui sopra.
8. Le successive riunioni della Commissione saranno convocate a seconda di come la Commissione potra' determinare.
Convenzione - art. IV
Articolo IV
1. La Commissione, in collaborazione con istituzioni indipendenti dei Governi contraenti o altre istituzioni pubbliche o private, stabilimenti o organizzazioni, o per il loro tramite o indipendentemente, potra':
(a) incoraggiare, raccomandare o, se necessario, organizzare studi ed indagini relative alle balene ed alla caccia alle balene;
(b) raccogliere ed analizzare informazioni statistiche sullo stato attuale e le tendenze delle razze di balene, ed agli effetti su di essi prodotti dalle attivita' di caccia alle balene;
(c) studiare, valutare e divulgare le informazioni relative ai metodi per mantenere ed aumentare le popolazioni delle razze di balene.
2. La Commissione disporra' la pubblicazione di rapporti sulle sue attivita', e potra' pubblicare in maniera indipendente o in collaborazione con l'Ufficio internazionale delle Statistiche sulla caccia alle balene a Sandefjord in Norvegia, e con altre organizzazioni ed istituzioni i rapporti che riterra' appropriati, nonche' informazioni statistiche, scientifiche ed altre pertinenti relative alle balene ed alla caccia alle balene.
1. La Commissione, in collaborazione con istituzioni indipendenti dei Governi contraenti o altre istituzioni pubbliche o private, stabilimenti o organizzazioni, o per il loro tramite o indipendentemente, potra':
(a) incoraggiare, raccomandare o, se necessario, organizzare studi ed indagini relative alle balene ed alla caccia alle balene;
(b) raccogliere ed analizzare informazioni statistiche sullo stato attuale e le tendenze delle razze di balene, ed agli effetti su di essi prodotti dalle attivita' di caccia alle balene;
(c) studiare, valutare e divulgare le informazioni relative ai metodi per mantenere ed aumentare le popolazioni delle razze di balene.
2. La Commissione disporra' la pubblicazione di rapporti sulle sue attivita', e potra' pubblicare in maniera indipendente o in collaborazione con l'Ufficio internazionale delle Statistiche sulla caccia alle balene a Sandefjord in Norvegia, e con altre organizzazioni ed istituzioni i rapporti che riterra' appropriati, nonche' informazioni statistiche, scientifiche ed altre pertinenti relative alle balene ed alla caccia alle balene.
Convenzione - art. V
Articolo V
1. La Commissione potra' emendare periodicamente le disposizioni dell'Annesso adottando regolamenti relativi alla conservazione ed all'utilizzazione delle risorse in materia di balene, stabilendo (a) le specie protette e quelle non protette; (b) le stagioni aperte e chiuse; (c) le acque aperte e chiuse, compresa la designazione delle zone santuario: (d) i limiti dimensionali per ciascuna specie; (e) i tempi, i metodi e l'intensita' della caccia alle balene (compreso il pescato massimo di balene da catturare ad ogni stagione); (f) i tipi e le specifiche delle attrezzature, degli apparecchi e degli strumenti che possono essere utilizzati; (g) i metodi di misurazione; e (h) i profitti della pesca ed altri documenti statistici e biologici.
2. Gli emendamenti dell'Annesso (a) saranno quelli necessari per la realizzazione degli obiettivi e degli scopi della presente Convenzione e per disciplinare la conservazione, lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse in materie di balene; (b) saranno fondati su ritrovati scientifici; (c) non prevederanno limitazioni riguardo al numero o alla nazionalita' delle navi officina o degli stabilimenti a terra, ne' assegneranno contingenti specifici a qualunque nave officina o stabilimento a terra; e (d) terranno conto degli interessi dei consumatori di prodotti di balene e dell'industria della caccia alle balene.
3. Ciascuno di questi emendamenti entrera' in vigore per i Governi contraenti novanta giorni dopo che la Commissione avra' notificato l'emendamento a ciascuno dei Governi contraenti, a meno che: (i) un Governo non presenti alla Commissione obiezioni riguardo ad un emendamento prima della scadenza di tale periodo di novanta giorni, nel qual caso l'emendamento non entrera' in vigore per alcun Governo per altri novanta giorni supplementari; (b) quindi, ogni altro Governo contraente potra' presentare obiezione all'emendamento in qualunque momento prima dello scadere del periodo supplementare di novanta giorni o prima dello scadere di un periodo di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima obiezioni ricevuta in tale periodo supplementare di novanta giorni, a seconda di quale data sia la piu' tardiva; e (c) successivamente l'emendamento entrera' in vigore nei confronti di tutti i Governi contraenti che non abbiano formulato obiezioni, ma non entrera' in vigore nei confronti di un Governo che abbia formulato un'obiezione in tal senso fino a quando l'obiezione non sia ritirata. La Commissione notifichera' immediatamente ciascun Governo contraente non appena avra' ricevuto un'obiezione o una dichiarazione di ritiro, e ciascun Governo contraente dovra' accusare ricevuta di tutte le notifiche di emendamenti, di obiezione e di ritiro.
4. Nessun emendamento entrera' in vigore prima del 1 luglio 1949.
1. La Commissione potra' emendare periodicamente le disposizioni dell'Annesso adottando regolamenti relativi alla conservazione ed all'utilizzazione delle risorse in materia di balene, stabilendo (a) le specie protette e quelle non protette; (b) le stagioni aperte e chiuse; (c) le acque aperte e chiuse, compresa la designazione delle zone santuario: (d) i limiti dimensionali per ciascuna specie; (e) i tempi, i metodi e l'intensita' della caccia alle balene (compreso il pescato massimo di balene da catturare ad ogni stagione); (f) i tipi e le specifiche delle attrezzature, degli apparecchi e degli strumenti che possono essere utilizzati; (g) i metodi di misurazione; e (h) i profitti della pesca ed altri documenti statistici e biologici.
2. Gli emendamenti dell'Annesso (a) saranno quelli necessari per la realizzazione degli obiettivi e degli scopi della presente Convenzione e per disciplinare la conservazione, lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse in materie di balene; (b) saranno fondati su ritrovati scientifici; (c) non prevederanno limitazioni riguardo al numero o alla nazionalita' delle navi officina o degli stabilimenti a terra, ne' assegneranno contingenti specifici a qualunque nave officina o stabilimento a terra; e (d) terranno conto degli interessi dei consumatori di prodotti di balene e dell'industria della caccia alle balene.
3. Ciascuno di questi emendamenti entrera' in vigore per i Governi contraenti novanta giorni dopo che la Commissione avra' notificato l'emendamento a ciascuno dei Governi contraenti, a meno che: (i) un Governo non presenti alla Commissione obiezioni riguardo ad un emendamento prima della scadenza di tale periodo di novanta giorni, nel qual caso l'emendamento non entrera' in vigore per alcun Governo per altri novanta giorni supplementari; (b) quindi, ogni altro Governo contraente potra' presentare obiezione all'emendamento in qualunque momento prima dello scadere del periodo supplementare di novanta giorni o prima dello scadere di un periodo di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima obiezioni ricevuta in tale periodo supplementare di novanta giorni, a seconda di quale data sia la piu' tardiva; e (c) successivamente l'emendamento entrera' in vigore nei confronti di tutti i Governi contraenti che non abbiano formulato obiezioni, ma non entrera' in vigore nei confronti di un Governo che abbia formulato un'obiezione in tal senso fino a quando l'obiezione non sia ritirata. La Commissione notifichera' immediatamente ciascun Governo contraente non appena avra' ricevuto un'obiezione o una dichiarazione di ritiro, e ciascun Governo contraente dovra' accusare ricevuta di tutte le notifiche di emendamenti, di obiezione e di ritiro.
4. Nessun emendamento entrera' in vigore prima del 1 luglio 1949.
Convenzione - art. VI
Articolo VI
La Commissione potra' periodicamente formulare raccomandazioni destinate a taluni o a tutti i Governi contraenti, su qualunque questione avente attinenza con le balene o la caccia alle balene o con gli obiettivi e gli scopi della presente Convenzione.
La Commissione potra' periodicamente formulare raccomandazioni destinate a taluni o a tutti i Governi contraenti, su qualunque questione avente attinenza con le balene o la caccia alle balene o con gli obiettivi e gli scopi della presente Convenzione.
Convenzione - art. VII
Articolo VII
I Governi contraenti provvederanno a trasmettere rapidamente all'Ufficio internazionale delle Statistiche sulla caccia alle balene a Sandefjord in Norvegia o ad ogni altro organo che la Commissione potra' designare le notifiche e le informazioni statistiche o comunque pertinenti previste dalla presente Convenzione nelle forme e secondo le modalita' che potranno essere stabilite dalla Commissione.
I Governi contraenti provvederanno a trasmettere rapidamente all'Ufficio internazionale delle Statistiche sulla caccia alle balene a Sandefjord in Norvegia o ad ogni altro organo che la Commissione potra' designare le notifiche e le informazioni statistiche o comunque pertinenti previste dalla presente Convenzione nelle forme e secondo le modalita' che potranno essere stabilite dalla Commissione.
Convenzione - art. VIII
Articolo VIII
1. Nonostante qualsiasi disposizione della presente Convenzione, ogni Governo contraente potra' concedere a qualunque suo cittadino un permesso speciale che lo autorizza ad uccidere, catturare e trattare balene a fini di ricerca scientifica, con riserva di ogni limitazione relativa al numero e fatta salva ogni altra condizione che il Governo contraente potra' ritenere appropriata; l'uccisione, la cattura ed il trattamento delle balene secondo le norme del presente Articolo saranno esonerati dall'applicazione della Convenzione. Ciascun Governo contraente riferira' immediatamente alla Commissione su ogni siffatta autorizzazione che abbia concesso. I Governi contraenti possono revocare in qualunque momento tali autorizzazioni speciali da essi concesse.
2. Tutte le balene catturate in base a tali autorizzazioni speciali potranno nella misura del possibile essere sottoposte a processi, ed i ricavati saranno trattati in conformita' con le direttive emanate dal Governo che ha concesso l'autorizzazione.
3. Ciascun Governo contraente trasmettera' ad ogni organo che potra' essere designato dalla Commissione, nella misura del possibile e ad intervalli non superiori ad un anno, tutte le informazioni scientifiche di cui il Governo potra' disporre concernenti le balene e la caccia alle balene, compresi i risultati della ricerca svolta secondo il paragrafo 1 del presente Articolo e l'Articolo IV.
4. Nel riconoscere che la raccolta e l'analisi continuativa di dati biologici in connessione con le operazioni delle navi officina e degli stabilimenti a terra sono indispensabili per una gestione razionale e costruttiva delle riserve di pesca dei cetacei, i Governi contraenti adotteranno tutte le misure possibili per ottenere tali dati.
1. Nonostante qualsiasi disposizione della presente Convenzione, ogni Governo contraente potra' concedere a qualunque suo cittadino un permesso speciale che lo autorizza ad uccidere, catturare e trattare balene a fini di ricerca scientifica, con riserva di ogni limitazione relativa al numero e fatta salva ogni altra condizione che il Governo contraente potra' ritenere appropriata; l'uccisione, la cattura ed il trattamento delle balene secondo le norme del presente Articolo saranno esonerati dall'applicazione della Convenzione. Ciascun Governo contraente riferira' immediatamente alla Commissione su ogni siffatta autorizzazione che abbia concesso. I Governi contraenti possono revocare in qualunque momento tali autorizzazioni speciali da essi concesse.
2. Tutte le balene catturate in base a tali autorizzazioni speciali potranno nella misura del possibile essere sottoposte a processi, ed i ricavati saranno trattati in conformita' con le direttive emanate dal Governo che ha concesso l'autorizzazione.
3. Ciascun Governo contraente trasmettera' ad ogni organo che potra' essere designato dalla Commissione, nella misura del possibile e ad intervalli non superiori ad un anno, tutte le informazioni scientifiche di cui il Governo potra' disporre concernenti le balene e la caccia alle balene, compresi i risultati della ricerca svolta secondo il paragrafo 1 del presente Articolo e l'Articolo IV.
4. Nel riconoscere che la raccolta e l'analisi continuativa di dati biologici in connessione con le operazioni delle navi officina e degli stabilimenti a terra sono indispensabili per una gestione razionale e costruttiva delle riserve di pesca dei cetacei, i Governi contraenti adotteranno tutte le misure possibili per ottenere tali dati.
Convenzione - art. IX
Articolo IX
1. Ciascun Governo contraente adottera' misure appropriate per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e la punizione delle infrazioni a tali disposizioni, commesse nell'ambito di operazioni svolte da persone o da navi soggette alla sua giurisdizione.
2. Ai tiratori ed agli equipaggi delle baleniere non sara' corrisposto alcun premio o altra retribuzione calcolata in relazione ai risultati del loro lavoro per qualunque balena la cui cattura e' vietata dalla Convenzione.
3. Il Governo avente giurisdizione per un determinato reato potra' intentare un'azione legale per le infrazioni o le trasgressioni della presente Convenzione.
4. Ciascun Governo contraente comunichera' alla Commissione dettagli particolareggiati riguardo a ciascuna infrazione alle disposizioni della presente Convenzione da parte di persone o di navi sotto la giurisdizione di tale Governo, come riferito dai suoi ispettori. Dovra' essere inclusa una dichiarazione sui provvedimenti adottati per far fronte all'infrazione e le sanzioni imposte.
1. Ciascun Governo contraente adottera' misure appropriate per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e la punizione delle infrazioni a tali disposizioni, commesse nell'ambito di operazioni svolte da persone o da navi soggette alla sua giurisdizione.
2. Ai tiratori ed agli equipaggi delle baleniere non sara' corrisposto alcun premio o altra retribuzione calcolata in relazione ai risultati del loro lavoro per qualunque balena la cui cattura e' vietata dalla Convenzione.
3. Il Governo avente giurisdizione per un determinato reato potra' intentare un'azione legale per le infrazioni o le trasgressioni della presente Convenzione.
4. Ciascun Governo contraente comunichera' alla Commissione dettagli particolareggiati riguardo a ciascuna infrazione alle disposizioni della presente Convenzione da parte di persone o di navi sotto la giurisdizione di tale Governo, come riferito dai suoi ispettori. Dovra' essere inclusa una dichiarazione sui provvedimenti adottati per far fronte all'infrazione e le sanzioni imposte.
Convenzione - art. X
Articolo X
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
2. Ogni Governo che non abbia firmato la presente Convenzione potra' aderirvi dopo la sua entrata in vigore con una notifica per iscritto al Governo degli Stati Uniti d'America.
3. Il Governo degli Stati Uniti d'America informera' tutti gli altri Governi firmatari e tutti i Governi aderenti di tutte le ratifiche depositate e delle adesioni ricevute.
4. La presente Convenzione, dopo che gli strumenti di ratifica siano stati depositati da almeno sei Governi firmatari compresi i Governi dei Paesi Bassi, della Norvegia, l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, entrera' in vigore per tali Governi; per ogni Governo che ratifica o aderisce successivamente, la convenzione entrera' poi in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica o della ricevuta della notifica di adesione.
5. Le disposizioni dell'Annesso non entreranno in vigore prima del 1 luglio 1948. Gli emendamenti all'Annesso adottati secondo l'Articolo V non entreranno in vigore prima del 1 luglio 1949.
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
2. Ogni Governo che non abbia firmato la presente Convenzione potra' aderirvi dopo la sua entrata in vigore con una notifica per iscritto al Governo degli Stati Uniti d'America.
3. Il Governo degli Stati Uniti d'America informera' tutti gli altri Governi firmatari e tutti i Governi aderenti di tutte le ratifiche depositate e delle adesioni ricevute.
4. La presente Convenzione, dopo che gli strumenti di ratifica siano stati depositati da almeno sei Governi firmatari compresi i Governi dei Paesi Bassi, della Norvegia, l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, entrera' in vigore per tali Governi; per ogni Governo che ratifica o aderisce successivamente, la convenzione entrera' poi in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica o della ricevuta della notifica di adesione.
5. Le disposizioni dell'Annesso non entreranno in vigore prima del 1 luglio 1948. Gli emendamenti all'Annesso adottati secondo l'Articolo V non entreranno in vigore prima del 1 luglio 1949.
Convenzione - art. XI
Articolo XI
Ogni Governo contraente puo' denunciare la presente Convenzione il 30 giugno di ogni anno dandone notifica, il 1 gennaio dello stesso anno o anteriormente, al Governo depositario, il quale dopo aver ricevuto detta notifica, la comunichera' immediatamente agli altri Governi contraenti. Ogni altro Governo contraente potra' in maniera analoga, entro un mese dal ricevimento di una copia di tale notifica dal Governo depositario, notificare la propria denuncia: in tal caso la Convenzione cessera' di avere effetto il 30 giugno dello stesso anno per il Governo che ha notificato tale denuncia.
La presente Convenzione rechera' la data alla quale e' aperta alla firma e rimarra' aperta alla firma per un successivo periodo di quattordici giorni.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Washington, il 2 dicembre 1946, in lingua inglese, il cui originale sara' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli altri Governi firmatari ed aderenti.
(Seguono firme)
Ogni Governo contraente puo' denunciare la presente Convenzione il 30 giugno di ogni anno dandone notifica, il 1 gennaio dello stesso anno o anteriormente, al Governo depositario, il quale dopo aver ricevuto detta notifica, la comunichera' immediatamente agli altri Governi contraenti. Ogni altro Governo contraente potra' in maniera analoga, entro un mese dal ricevimento di una copia di tale notifica dal Governo depositario, notificare la propria denuncia: in tal caso la Convenzione cessera' di avere effetto il 30 giugno dello stesso anno per il Governo che ha notificato tale denuncia.
La presente Convenzione rechera' la data alla quale e' aperta alla firma e rimarra' aperta alla firma per un successivo periodo di quattordici giorni.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Washington, il 2 dicembre 1946, in lingua inglese, il cui originale sara' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli altri Governi firmatari ed aderenti.
(Seguono firme)
Annesso
ANNESSO
1.(a) E' prevista su ogni nave officina la presenza di almeno due ispettori per la caccia alle balene, al fine di mantenere un'ispezione ventiquattro ore su ventiquattro. Tali ispettori saranno incaricati e pagati dal Governo avente giurisdizione sulla nave officina.
(b) In ciascuno stabilimento a terra sara' mantenuta un'adeguata ispezione. Gli ispettori in servizio in ogni stabilimento a terra saranno incaricati e pagati dal Governo avente giurisdizione sullo stabilimento a terra.
2. E' vietato catturare o uccidere cetacei grigi o mysticeti, salvo se le carni ed i prodotti di questi cetacei siano destinate esclusivamente al consumo locale degli aborigeni.
3. E' vietato catturare o uccidere balenotti o cetacei lattanti o balene femmine accompagnate da balenotti o da cetacei lattanti.
E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera addetta a tale nave al fine di catturare o di trattare cetacei mysticeti in qualunque delle seguenti zone:
(a) nelle acque del Nord del 66mo grado di latitudine Nord; tuttavia, dal 150mo grado di longitudine Est verso Est fino al 140mo grado di longitudine Ovest sara' consentita la cattura o l'uccisione di cetacei mysticeti da parte di una nave officina o di una baleniera tra il 66mo grado di latitudine Nord ed il 72mo grado di latitudine Nord;
(b) nell'Oceano Atlantico e nelle sue acque annesse a Nord del 40mo grado di latitudine Sud;
(c) nell'Oceano Pacifico e nelle sue acque annesse ad Est del 150mo grado di longitudine ovest tra il 40mo grado di latitudine Sud ed il 35mo grado di latitudine Nord;
(d) nell'Oceano Pacifico e nelle sue acque annesse ad Ovest del 150mo grado di longitudine Ovest tra il 40mo grado di latitudine Sud ed il 20mo grado di latitudine Nord;
(e) nell'Oceano Indiano e nelle sue acque annesse a Nord del 40mo grado di latitudine Sud.
5. E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera ad essa addetta ad essa addetta per catturare o trattare cetacei mysticeti nelle acque a Sud del 40mo grado di latitudine sud, dal 70mo grado di longitudine Ovest verso Ovest fino al 160mo grado di longitudine Ovest.
6. E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera addetta ad essa allo scopo di catturare o di trattare balene a pinne dorsali in qualsiasi acqua a Sud del 40mo grado di latitudine Sud.
7.(a) E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera ad essa addetta allo scopo di catturare o di trattare mysticeti in qualsiasi acqua a Sud e del 40mo grado di latitudine Sud, tranne durante il periodo dal 15 dicembre al 1 Aprile successivo, questi ultimi due giorni compresi.
Nonostante il sopra citato divieto di trattamento durante una stagione chiusa, il trattamento delle balene catturate in stagione aperta potra' essere completato dopo la fine della stagione aperta. 8.(a) Il numero di cetacei mysticeti cacciati durante la stagione aperta, catturati in qualsiasi acqua a Sud del 40mo grado di latitudine Sud da baleniere addette a navi officina soggette alla giurisdizione dei Governi contraenti, non dovra' superare sedicimila unita' di balenottere azzurre.
(b) Ai fini del capoverso (a) del presente paragrafo, le unita' in balenottere azzurre saranno calcolate in base al criterio che una balenottera azzurra e' equivalente:
(1) a due balene a pinne oppure
(2) a due balene e mezzo a pinne dorsali oppure
(3) a sei Balaenopterae borealis
(c) I dati relativi al numero di unita' di balenottere azzurre catturate nelle acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud da baleniere addette a navi officina soggette alla giurisdizione di ciascun Governo contraente, saranno notificati in conformita' con le norme dell'Articolo VII della Convenzione, nei due giorni successivi alla fine di ciascuna settimana di calendario.
(d) Qualora risulti che il pescato massimo di balene consentito dal capoverso (a) del presente paragrafo potrebbe essere raggiunto prima del 1 aprile di ogni anno, la Commissione o ogni altro organo incaricato dalla Commissione potra' stabilire, in base ai dati forniti, la data alla quale si riterra' che il pescato massimo di balene e' stato raggiunto e notifichera' ciascun Governo contraente di tale data con un anticipo non inferiore a due settimane. Dopo la data in tal modo stabilita, la cattura di cetacei mysticeti da parte di baleniere addette a navi officina sara' illegale nelle acque situate a Sud del 40mo grado di latitudine Sud.
(e) Dovra' darsi notifica, in conformita' con le norme dell'Articolo VII della Convenzione di ciascuna nave officina che intenda intraprendere attivita' di caccia alla balena in acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud.
9. E' vietato catturare o uccidere qualsiasi balenottera azzurra, balena a pinne, balaenopterae borealis, balena a pinne dorsali o capodogli inferiori alle seguenti lunghezze:
(a) balenottere azzurre 70 piedi (21.3 metri)
(b) balene a pinne 55 piedi (16.8 metri)
(c) Balaenopterae borealis 40 piedi (12.2 metri)
(d) balene a pinna dorsale 35 piedi (10.7 metri)
(e) capodogli 35 piedi (10.7 metri)
tuttavia le balenottere azzurre non inferiori a 56 piedi (19.8 metri), le balene a pinne non inferiori a 50 piedi (15.2 metri), e le Balaenopterae borealis non inferiori a 35 piedi (10.7 metri) di lunghezza, potranno essere catturate per essere consegnate agli stabilimenti a terra a condizione che le carni di tali balene siano utilizzate per il consumo locale come cibo per l'uomo o per gli animali.
Le balene devono essere misurate quando riposano sul ponte o sulla piattaforma, nella maniera piu' accurata possibile per mezzo di un nastro a metro di acciaio posizionato all'estremita' zero, munito di una maniglia arpionata che deve essere conficcata nel tavolato del ponte di fianco ad una estremita' della balena. Il metro a nastro sara' teso in una linea retta parallela al corpo della balena e la misurazione verra' letta a fianco dell'altra estremita' della balena.
Ai fini della misurazione, si intendono per estremita' della balena il punto della mandibola superiore e l'incavo tra le alette della coda. Dopo aver accuratamente letto sul metro a nastro le misurazioni, esse saranno registrate sul giornale di bordo in base alla misura in piedi piu' vicina: vale a dire che ogni balena misurante tra 75'6" e 76'6" sara' registrata come 76', e ogni balena tra 76'6" e 77'6" sara' registrata come 77'. La misurazione di ogni balena che coincide con un mezzo piede esatto, sara' registrata al mezzo piede successivo, i.e.: la misurazione precisa di 76'6" sara' registrata sul giornale di bordo come 77'.
10. E' vietato avvalersi di uno stabilimento a terra o di una baleniera addetta ad esso in vista di catturare o di trattare cetacei mysticeti in qualunque zona o acque, per oltre sei mesi consecutivi in qualunque periodo di dodici mesi.
11. E' vietato che una nave officina che sia stata utilizzata nel corso di una stagione in acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud, sia riutilizzata in ogni altra zona per trattare per gli stessi scopi cetacei mysticeti. Il divieto vale per un periodo di un anno dopo la fine della stagione di cui sopra.
12.(a) Tutte le balene catturate saranno consegnate alla nave officina o allo stabilimento a terra e tutte le parti di tali balene saranno trattate mediante bollitura o diversamente ad eccezione degli organi interni, dei fanoni e delle pinne di ogni balena, della carne di capodoglio e delle parti di balene destinate al consumo dell'uomo e alla nutrizione di animali.
(b) Non e' necessario il trattamento completo delle carcasse di "Dauhval" e di balene usate come parabordi quando la carne o i fanoni di tali balene siano in cattive condizioni.
13. La cattura di balene da consegnare ad una nave officina sara' regolamentata o limitata dal capitano o dalla persona che dirige la nave officina, in modo tale che nessuna carcassa di balena (ad eccezione di quelle delle balene utilizzate come parabordi) rimanga in mare per un periodo superiore a trentatre ore dal momento dell'uccisione fino a quando e' caricata sul ponte della nave officine per il trattamento. Tutte le baleniere impegnate nella cattura di balene devono notificare via radio alla nave officina l'ora in cui ciascuna balena e' catturata.
14. I tiratori e gli equipaggi delle navi officina, degli stabilimenti a terra e delle baleniere saranno ingaggiati in termini tali che la loro retribuzione dipenda in misura sostanziale da fattori come la razza, la dimensione ed il rendimento delle balene catturate e non semplicemente dal numero di balene catturato. Nessun premio o altra retribuzione sara' corrisposto ai tiratori o agli equipaggi di baleniere per la cattura di balene colme di latte o allattanti.
15. Saranno trasmesse alla Commissione copie di tutte le leggi e regolamenti ufficiali relativi alle balene ed alla caccia alle balene, nonche' le modifiche di tali leggi e regolamenti.
16. In conformita' con le disposizioni dell'Articolo VII della Convenzione saranno notificate, riguardo alle navi officina ed agli stabilimenti a terra, informazioni statistiche (a) concernenti il numero di balene catturato per ciascuna specie, il numero di esemplari andati persi, e quanti siano stati trattati in ciascuna nave officina o stabilimento a terra; (b) concernenti i quantitativi aggregati di olio di ciascuna gradazione e di quantita' di cibo, i fertilizzanti (guano) ed altri prodotti derivati, assieme a (c) informazioni particolareggiate riguardo ad ogni balena trattata nella nave officina o nello stabilimento a terra, vertenti sulla data, la latitudine e la longitudine approssimativa della cattura, la specie ed il sesso della balena, la sua lunghezza e, qualora contenga un feto, la lunghezza ed il sesso del feto, se riscontrabili. I dati di cui ad (a) e (c) di cui sopra saranno verificati al momento dei controlli e la Commissione sara' inoltre notificata di ogni informazione eventualmente raccolta o ottenuta riguardo ai fondi marini per le balene partorienti, ed alle rotte di migrazione dei cetacei.
Nel comunicare tali informazioni dovra' specificarsi:
(a) il nome ed il tonnellaggio lordo di ciascuna nave officina;
(b) il numero ed il tonnellaggio aggregato lordo delle baleniere;
(c) un elenco degli stabilimenti a terra in attivita' nel periodo pertinente.
17. Nonostante la definizione di stabilimento a terra di cui all'Articolo II della Convenzione, una nave officina che opera sotto la giurisdizione di un Governo contraente ed i cui movimenti sono esclusivamente limitati alle acque territoriali di detto Governo, sara' soggetta ai regolamenti che disciplinano l'attivita' degli stabilimenti a terra nell'ambito delle seguenti zone:
(a) costa del Madagascar e suoi territori annessi, e coste occidentali dell'Africa francofona;
(b) costa occidentale dell'Australia nella zona nota come Shark Bay (Baia degli Squali) e verso Nord fino a Nortwest Cape (Capo nordovest), compreso il Golfo di Exmouth ed il King George's Sound, nonche' il porto di Albany; costa orientale dell'Australia, nella Twofold Bay (Baia Twofold) e nella Jervis Bay (Baia Jervis).
18. Il significato attribuito ai termini di seguito enumerati e' il seguente:
"Mysticeti" significa ogni balena diversa dalla famiglia degli Odontoceti; "balenottera azzurra" significa ogni balena denominata con l'appellazione di balenottera azzurra, balenottera Sibbald, o balenottera sulfurea;
"balena a pinne" significa ogni balena denominata con l'appellazione di balena a pinne comune, balenottera comune, balena a pinne, balena "aringa", "razorback" o balena a pinne verace;
"Balaenoptera borealis" significa ogni balena denominata con
l'appellazione di Balaenoptera borealis, balenottera
Rudolphi, balena Gadus, balena "coalfish" (balena scura
tipo merluzzo), nonche' la Balaenopterae brydei;
"balena grigia" significa ogni balena denominata con l'appellazione di balena grigia, balena grigia della California; razza;
pesce capone; "scavamolluschi"; balena salmonata
(thymallus); "rip sack"
"balena a pinna dorsale" significa ogni balena denominata con il nome
di balena o balenottera a pinna dorsale, "gibbosa", con
la gobba ecc.
"Mysticeti" significa tutte le balene della famiglia dei Mysticeti, dette anche balena dell'Atlantico, balena dell'Artico,
balena di Biscaia, grande balena polare, balena della
Groenlandia, Nordkaper, balena dell'Atlantico del Nord,
balena di Capo Nord, balena del Pacifico, balena pigmea,
balena pigmea del Sud o balena del Sud;
"Capodoglio (Pyseter catodon)" significa tutte le balene denominate capodoglio, balena spermaceti, "cachalot" o pot whale
("balena favorita").
"Dauhaval" significa ogni balena morta non reclamata, e ritrovata galleggiante.
CERTIFICO CHE quanto sopra e' un esemplare autentico della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene, compreso l'annesso allegato, aperta alla firma in lingua inglese a Washington il 2 dicembre 1946, il cui originale firmato e' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.
IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, io sottoscritto Alexander M. Haig junior, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho fatto apporre il sigillo del Dipartimento di Stato e sottoscrivere il mio nome dall'Ufficiale civile di detto Dipartimento nella citta' di Washington, Distretto di Colombia, il 6 agosto 1981.
.....................
Segretario di Stato .....................
Ufficiale civile Dipartimento di Stato
1.(a) E' prevista su ogni nave officina la presenza di almeno due ispettori per la caccia alle balene, al fine di mantenere un'ispezione ventiquattro ore su ventiquattro. Tali ispettori saranno incaricati e pagati dal Governo avente giurisdizione sulla nave officina.
(b) In ciascuno stabilimento a terra sara' mantenuta un'adeguata ispezione. Gli ispettori in servizio in ogni stabilimento a terra saranno incaricati e pagati dal Governo avente giurisdizione sullo stabilimento a terra.
2. E' vietato catturare o uccidere cetacei grigi o mysticeti, salvo se le carni ed i prodotti di questi cetacei siano destinate esclusivamente al consumo locale degli aborigeni.
3. E' vietato catturare o uccidere balenotti o cetacei lattanti o balene femmine accompagnate da balenotti o da cetacei lattanti.
E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera addetta a tale nave al fine di catturare o di trattare cetacei mysticeti in qualunque delle seguenti zone:
(a) nelle acque del Nord del 66mo grado di latitudine Nord; tuttavia, dal 150mo grado di longitudine Est verso Est fino al 140mo grado di longitudine Ovest sara' consentita la cattura o l'uccisione di cetacei mysticeti da parte di una nave officina o di una baleniera tra il 66mo grado di latitudine Nord ed il 72mo grado di latitudine Nord;
(b) nell'Oceano Atlantico e nelle sue acque annesse a Nord del 40mo grado di latitudine Sud;
(c) nell'Oceano Pacifico e nelle sue acque annesse ad Est del 150mo grado di longitudine ovest tra il 40mo grado di latitudine Sud ed il 35mo grado di latitudine Nord;
(d) nell'Oceano Pacifico e nelle sue acque annesse ad Ovest del 150mo grado di longitudine Ovest tra il 40mo grado di latitudine Sud ed il 20mo grado di latitudine Nord;
(e) nell'Oceano Indiano e nelle sue acque annesse a Nord del 40mo grado di latitudine Sud.
5. E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera ad essa addetta ad essa addetta per catturare o trattare cetacei mysticeti nelle acque a Sud del 40mo grado di latitudine sud, dal 70mo grado di longitudine Ovest verso Ovest fino al 160mo grado di longitudine Ovest.
6. E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera addetta ad essa allo scopo di catturare o di trattare balene a pinne dorsali in qualsiasi acqua a Sud del 40mo grado di latitudine Sud.
7.(a) E' vietato utilizzare una nave officina o una baleniera ad essa addetta allo scopo di catturare o di trattare mysticeti in qualsiasi acqua a Sud e del 40mo grado di latitudine Sud, tranne durante il periodo dal 15 dicembre al 1 Aprile successivo, questi ultimi due giorni compresi.
Nonostante il sopra citato divieto di trattamento durante una stagione chiusa, il trattamento delle balene catturate in stagione aperta potra' essere completato dopo la fine della stagione aperta. 8.(a) Il numero di cetacei mysticeti cacciati durante la stagione aperta, catturati in qualsiasi acqua a Sud del 40mo grado di latitudine Sud da baleniere addette a navi officina soggette alla giurisdizione dei Governi contraenti, non dovra' superare sedicimila unita' di balenottere azzurre.
(b) Ai fini del capoverso (a) del presente paragrafo, le unita' in balenottere azzurre saranno calcolate in base al criterio che una balenottera azzurra e' equivalente:
(1) a due balene a pinne oppure
(2) a due balene e mezzo a pinne dorsali oppure
(3) a sei Balaenopterae borealis
(c) I dati relativi al numero di unita' di balenottere azzurre catturate nelle acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud da baleniere addette a navi officina soggette alla giurisdizione di ciascun Governo contraente, saranno notificati in conformita' con le norme dell'Articolo VII della Convenzione, nei due giorni successivi alla fine di ciascuna settimana di calendario.
(d) Qualora risulti che il pescato massimo di balene consentito dal capoverso (a) del presente paragrafo potrebbe essere raggiunto prima del 1 aprile di ogni anno, la Commissione o ogni altro organo incaricato dalla Commissione potra' stabilire, in base ai dati forniti, la data alla quale si riterra' che il pescato massimo di balene e' stato raggiunto e notifichera' ciascun Governo contraente di tale data con un anticipo non inferiore a due settimane. Dopo la data in tal modo stabilita, la cattura di cetacei mysticeti da parte di baleniere addette a navi officina sara' illegale nelle acque situate a Sud del 40mo grado di latitudine Sud.
(e) Dovra' darsi notifica, in conformita' con le norme dell'Articolo VII della Convenzione di ciascuna nave officina che intenda intraprendere attivita' di caccia alla balena in acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud.
9. E' vietato catturare o uccidere qualsiasi balenottera azzurra, balena a pinne, balaenopterae borealis, balena a pinne dorsali o capodogli inferiori alle seguenti lunghezze:
(a) balenottere azzurre 70 piedi (21.3 metri)
(b) balene a pinne 55 piedi (16.8 metri)
(c) Balaenopterae borealis 40 piedi (12.2 metri)
(d) balene a pinna dorsale 35 piedi (10.7 metri)
(e) capodogli 35 piedi (10.7 metri)
tuttavia le balenottere azzurre non inferiori a 56 piedi (19.8 metri), le balene a pinne non inferiori a 50 piedi (15.2 metri), e le Balaenopterae borealis non inferiori a 35 piedi (10.7 metri) di lunghezza, potranno essere catturate per essere consegnate agli stabilimenti a terra a condizione che le carni di tali balene siano utilizzate per il consumo locale come cibo per l'uomo o per gli animali.
Le balene devono essere misurate quando riposano sul ponte o sulla piattaforma, nella maniera piu' accurata possibile per mezzo di un nastro a metro di acciaio posizionato all'estremita' zero, munito di una maniglia arpionata che deve essere conficcata nel tavolato del ponte di fianco ad una estremita' della balena. Il metro a nastro sara' teso in una linea retta parallela al corpo della balena e la misurazione verra' letta a fianco dell'altra estremita' della balena.
Ai fini della misurazione, si intendono per estremita' della balena il punto della mandibola superiore e l'incavo tra le alette della coda. Dopo aver accuratamente letto sul metro a nastro le misurazioni, esse saranno registrate sul giornale di bordo in base alla misura in piedi piu' vicina: vale a dire che ogni balena misurante tra 75'6" e 76'6" sara' registrata come 76', e ogni balena tra 76'6" e 77'6" sara' registrata come 77'. La misurazione di ogni balena che coincide con un mezzo piede esatto, sara' registrata al mezzo piede successivo, i.e.: la misurazione precisa di 76'6" sara' registrata sul giornale di bordo come 77'.
10. E' vietato avvalersi di uno stabilimento a terra o di una baleniera addetta ad esso in vista di catturare o di trattare cetacei mysticeti in qualunque zona o acque, per oltre sei mesi consecutivi in qualunque periodo di dodici mesi.
11. E' vietato che una nave officina che sia stata utilizzata nel corso di una stagione in acque a Sud del 40mo grado di latitudine Sud, sia riutilizzata in ogni altra zona per trattare per gli stessi scopi cetacei mysticeti. Il divieto vale per un periodo di un anno dopo la fine della stagione di cui sopra.
12.(a) Tutte le balene catturate saranno consegnate alla nave officina o allo stabilimento a terra e tutte le parti di tali balene saranno trattate mediante bollitura o diversamente ad eccezione degli organi interni, dei fanoni e delle pinne di ogni balena, della carne di capodoglio e delle parti di balene destinate al consumo dell'uomo e alla nutrizione di animali.
(b) Non e' necessario il trattamento completo delle carcasse di "Dauhval" e di balene usate come parabordi quando la carne o i fanoni di tali balene siano in cattive condizioni.
13. La cattura di balene da consegnare ad una nave officina sara' regolamentata o limitata dal capitano o dalla persona che dirige la nave officina, in modo tale che nessuna carcassa di balena (ad eccezione di quelle delle balene utilizzate come parabordi) rimanga in mare per un periodo superiore a trentatre ore dal momento dell'uccisione fino a quando e' caricata sul ponte della nave officine per il trattamento. Tutte le baleniere impegnate nella cattura di balene devono notificare via radio alla nave officina l'ora in cui ciascuna balena e' catturata.
14. I tiratori e gli equipaggi delle navi officina, degli stabilimenti a terra e delle baleniere saranno ingaggiati in termini tali che la loro retribuzione dipenda in misura sostanziale da fattori come la razza, la dimensione ed il rendimento delle balene catturate e non semplicemente dal numero di balene catturato. Nessun premio o altra retribuzione sara' corrisposto ai tiratori o agli equipaggi di baleniere per la cattura di balene colme di latte o allattanti.
15. Saranno trasmesse alla Commissione copie di tutte le leggi e regolamenti ufficiali relativi alle balene ed alla caccia alle balene, nonche' le modifiche di tali leggi e regolamenti.
16. In conformita' con le disposizioni dell'Articolo VII della Convenzione saranno notificate, riguardo alle navi officina ed agli stabilimenti a terra, informazioni statistiche (a) concernenti il numero di balene catturato per ciascuna specie, il numero di esemplari andati persi, e quanti siano stati trattati in ciascuna nave officina o stabilimento a terra; (b) concernenti i quantitativi aggregati di olio di ciascuna gradazione e di quantita' di cibo, i fertilizzanti (guano) ed altri prodotti derivati, assieme a (c) informazioni particolareggiate riguardo ad ogni balena trattata nella nave officina o nello stabilimento a terra, vertenti sulla data, la latitudine e la longitudine approssimativa della cattura, la specie ed il sesso della balena, la sua lunghezza e, qualora contenga un feto, la lunghezza ed il sesso del feto, se riscontrabili. I dati di cui ad (a) e (c) di cui sopra saranno verificati al momento dei controlli e la Commissione sara' inoltre notificata di ogni informazione eventualmente raccolta o ottenuta riguardo ai fondi marini per le balene partorienti, ed alle rotte di migrazione dei cetacei.
Nel comunicare tali informazioni dovra' specificarsi:
(a) il nome ed il tonnellaggio lordo di ciascuna nave officina;
(b) il numero ed il tonnellaggio aggregato lordo delle baleniere;
(c) un elenco degli stabilimenti a terra in attivita' nel periodo pertinente.
17. Nonostante la definizione di stabilimento a terra di cui all'Articolo II della Convenzione, una nave officina che opera sotto la giurisdizione di un Governo contraente ed i cui movimenti sono esclusivamente limitati alle acque territoriali di detto Governo, sara' soggetta ai regolamenti che disciplinano l'attivita' degli stabilimenti a terra nell'ambito delle seguenti zone:
(a) costa del Madagascar e suoi territori annessi, e coste occidentali dell'Africa francofona;
(b) costa occidentale dell'Australia nella zona nota come Shark Bay (Baia degli Squali) e verso Nord fino a Nortwest Cape (Capo nordovest), compreso il Golfo di Exmouth ed il King George's Sound, nonche' il porto di Albany; costa orientale dell'Australia, nella Twofold Bay (Baia Twofold) e nella Jervis Bay (Baia Jervis).
18. Il significato attribuito ai termini di seguito enumerati e' il seguente:
"Mysticeti" significa ogni balena diversa dalla famiglia degli Odontoceti; "balenottera azzurra" significa ogni balena denominata con l'appellazione di balenottera azzurra, balenottera Sibbald, o balenottera sulfurea;
"balena a pinne" significa ogni balena denominata con l'appellazione di balena a pinne comune, balenottera comune, balena a pinne, balena "aringa", "razorback" o balena a pinne verace;
"Balaenoptera borealis" significa ogni balena denominata con
l'appellazione di Balaenoptera borealis, balenottera
Rudolphi, balena Gadus, balena "coalfish" (balena scura
tipo merluzzo), nonche' la Balaenopterae brydei;
"balena grigia" significa ogni balena denominata con l'appellazione di balena grigia, balena grigia della California; razza;
pesce capone; "scavamolluschi"; balena salmonata
(thymallus); "rip sack"
"balena a pinna dorsale" significa ogni balena denominata con il nome
di balena o balenottera a pinna dorsale, "gibbosa", con
la gobba ecc.
"Mysticeti" significa tutte le balene della famiglia dei Mysticeti, dette anche balena dell'Atlantico, balena dell'Artico,
balena di Biscaia, grande balena polare, balena della
Groenlandia, Nordkaper, balena dell'Atlantico del Nord,
balena di Capo Nord, balena del Pacifico, balena pigmea,
balena pigmea del Sud o balena del Sud;
"Capodoglio (Pyseter catodon)" significa tutte le balene denominate capodoglio, balena spermaceti, "cachalot" o pot whale
("balena favorita").
"Dauhaval" significa ogni balena morta non reclamata, e ritrovata galleggiante.
CERTIFICO CHE quanto sopra e' un esemplare autentico della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene, compreso l'annesso allegato, aperta alla firma in lingua inglese a Washington il 2 dicembre 1946, il cui originale firmato e' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.
IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, io sottoscritto Alexander M. Haig junior, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho fatto apporre il sigillo del Dipartimento di Stato e sottoscrivere il mio nome dall'Ufficiale civile di detto Dipartimento nella citta' di Washington, Distretto di Colombia, il 6 agosto 1981.
.....................
Segretario di Stato .....................
Ufficiale civile Dipartimento di Stato
Protocollo - art. I
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE
FIRMATA A WASHINGTON IL 2 DICEMBRE 1946
I Governi contraenti della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene firmata a Washington alla data del 2 dicembre 1946, cui e' fatto riferimento di seguito come Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, desiderosi di estendere l'applicazione di tale Convenzione agli elicotteri e ad altri mezzi aerei e di includere tra le norme dell'Annesso che possono essere emendate dalla Commissione, alcune disposizioni sui metodi d'ispezione, decidono quanto sopra:
Articolo I
Il capoverso 3 dell'Articolo II della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, sara' emendato ed avra' il seguente tenore:
"3. Per "baleniera" (cattura-balene)" s'intende un elicottero o altro mezzo aereo, ovvero un battello utilizzati per cacciare, catturare, uccidere, trainare, inseguire le balene ed andare in perlustrazione alla loro ricerca."
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE
FIRMATA A WASHINGTON IL 2 DICEMBRE 1946
I Governi contraenti della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene firmata a Washington alla data del 2 dicembre 1946, cui e' fatto riferimento di seguito come Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, desiderosi di estendere l'applicazione di tale Convenzione agli elicotteri e ad altri mezzi aerei e di includere tra le norme dell'Annesso che possono essere emendate dalla Commissione, alcune disposizioni sui metodi d'ispezione, decidono quanto sopra:
Articolo I
Il capoverso 3 dell'Articolo II della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, sara' emendato ed avra' il seguente tenore:
"3. Per "baleniera" (cattura-balene)" s'intende un elicottero o altro mezzo aereo, ovvero un battello utilizzati per cacciare, catturare, uccidere, trainare, inseguire le balene ed andare in perlustrazione alla loro ricerca."
Protocollo - art. II
Articolo II
Il paragrafo I dell'Articolo V della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, sara' emendato, sopprimendo la parola "e" al precedente capoverso (h), sostituendo un punto e virgola nella frase alla fine del paragrafo e aggiungendo la seguente dicitura: "e (i) metodi di ispezione".
Il paragrafo I dell'Articolo V della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, sara' emendato, sopprimendo la parola "e" al precedente capoverso (h), sostituendo un punto e virgola nella frase alla fine del paragrafo e aggiungendo la seguente dicitura: "e (i) metodi di ispezione".
Protocollo - art. III
Articolo III
1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma ed alla ratifica o all'adesione di ogni Governo contraente della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946.
2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data in cui gli strumenti di ratifica siano stati depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America per conto di tutti i Governi contraenti della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, o siano state ricevute da tale Governo le notifiche per iscritto di adesione.
3. Il Governo degli Stati Uniti d'America informera' tutti i Governi firmatari o aderenti alla Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, di tutte le ratifiche depositate e delle adesioni ricevute.
4. Il presente Protocollo rechera' la data alla quale e' aperto alla firma e rimarra' aperto alla firma per un successivo periodo di quattordici giorni; dopo questo periodo esso sara' aperto all'adesione.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Washington, il 19 novembre 1956, in lingua inglese, il cui originale sara' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli altri Governi firmatari o aderenti alla Convenzione sulla caccia alle balene del 1946.
(Seguono firme).
CERTIFICO CHE quanto sopra e' un esemplare autentico del protocollo della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene firmata a Washington il 2 dicembre 1946, il quale Protocollo e' stato firmato a Washington il 19 Novembre 1956 in lingua inglese, ed il cui originale firmato e' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.
IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, io sottoscritto John Foster Dulles, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho fatto apporre il sigillo del Dipartimento di Stato e sottoscrivere il mio nome dall'Ufficiale Civile di detto Dipartimento nella citta' di Washington, Distretto di Colombia, il 4 dicembre 1956.
1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma ed alla ratifica o all'adesione di ogni Governo contraente della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946.
2. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data in cui gli strumenti di ratifica siano stati depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America per conto di tutti i Governi contraenti della Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, o siano state ricevute da tale Governo le notifiche per iscritto di adesione.
3. Il Governo degli Stati Uniti d'America informera' tutti i Governi firmatari o aderenti alla Convenzione sulla caccia alle balene del 1946, di tutte le ratifiche depositate e delle adesioni ricevute.
4. Il presente Protocollo rechera' la data alla quale e' aperto alla firma e rimarra' aperto alla firma per un successivo periodo di quattordici giorni; dopo questo periodo esso sara' aperto all'adesione.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Washington, il 19 novembre 1956, in lingua inglese, il cui originale sara' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli altri Governi firmatari o aderenti alla Convenzione sulla caccia alle balene del 1946.
(Seguono firme).
CERTIFICO CHE quanto sopra e' un esemplare autentico del protocollo della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene firmata a Washington il 2 dicembre 1946, il quale Protocollo e' stato firmato a Washington il 19 Novembre 1956 in lingua inglese, ed il cui originale firmato e' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.
IN TESTIMONIANZA DI QUANTO SOPRA, io sottoscritto John Foster Dulles, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho fatto apporre il sigillo del Dipartimento di Stato e sottoscrivere il mio nome dall'Ufficiale Civile di detto Dipartimento nella citta' di Washington, Distretto di Colombia, il 4 dicembre 1956.