Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995.
Art. 13
ARTICOLO 13
Cooperazione nel settore dell'energia
1. La cooperazione tra le Parti mira a favorire il ravvicinamento delle loro economie nei settori energetici, ponendo l'accento sull'uso razionale dell'energia nel rispetto dei criteri ambientali.
2. La cooperazione energetica si concretizza essenzialmente nelle azioni seguenti:
a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, segnatamente mediante l'organizzazione di riunioni congiunte;
b) trasferimenti di tecnologia;
c) partecipazione di operatori economici di entrambe le Parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;
d) programmi di formazione tecnica;
e) dialogo sulle politiche energetiche nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Se del caso, le Parti potranno concludere accordi specifici di interesse comune.
Cooperazione nel settore dell'energia
1. La cooperazione tra le Parti mira a favorire il ravvicinamento delle loro economie nei settori energetici, ponendo l'accento sull'uso razionale dell'energia nel rispetto dei criteri ambientali.
2. La cooperazione energetica si concretizza essenzialmente nelle azioni seguenti:
a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, segnatamente mediante l'organizzazione di riunioni congiunte;
b) trasferimenti di tecnologia;
c) partecipazione di operatori economici di entrambe le Parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;
d) programmi di formazione tecnica;
e) dialogo sulle politiche energetiche nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Se del caso, le Parti potranno concludere accordi specifici di interesse comune.