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Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995.

Art. 13

ARTICOLO 13
Cooperazione nel settore dell'energia
1. La cooperazione tra le Parti mira a favorire il ravvicinamento delle loro economie nei settori energetici, ponendo l'accento sull'uso razionale dell'energia nel rispetto dei criteri ambientali.
2. La cooperazione energetica si concretizza essenzialmente nelle azioni seguenti:
a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, segnatamente mediante l'organizzazione di riunioni congiunte;
b) trasferimenti di tecnologia;
c) partecipazione di operatori economici di entrambe le Parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;
d) programmi di formazione tecnica;
e) dialogo sulle politiche energetiche nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Se del caso, le Parti potranno concludere accordi specifici di interesse comune.