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Norme per la messa al bando delle mine antipersona.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'
1. E' vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine, del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1.
2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.((2))
3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.
3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera a)) che il Ministero della difesa provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione fino a una quantita' non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine.

Art. 2.

Definizione
1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimita' o del contatto di una persona.

Art. 3.

Obblighi a carico dei detentori di mine antipersona
1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende italiane produttrici di mine antipersona e loro componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo mine antipersona o parti di esse, devono effettuare denuncia delle mine antipersona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e provvedere entro i successivi novanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.

Art. 4.

Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona
1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse deve farne denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Distruzione delle scorte
((
1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di distruzione delle scorte sono disciplinate dal codice dell'ordinamento militare.
))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

Art. 6.

Decreto ministeriale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto contenente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalita' che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale. Con lo stesso decreto sara' individuato l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa e sara' istituito e disciplinato un registro nel quale dovranno essere riportati i quantitativi ed i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonche' di quelle consegnate ai sensi dell'articolo 3 e le date e le modalita' della loro distruzione; nello stesso registro dovranno essere altresi' annotate le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4. Lo schema del decreto e' sottoposto alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro venti giorni. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 7.

S a n z i o n i
1. Chiunque usa, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni.
2. Chiunque non adempia gli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 200 milioni a lire 500 milioni, nonche' con la pena accessoria dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo da cinque a dieci anni.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 sono diminuite fino alla meta' se il fatto per cui si procede e' di particolare tenuita'.

Art. 8.

Attivita' in favore delle vittime di mine antipersona
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
"m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione".
Nota all'art. 8: - Il testo dell' (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "3. Nell'attivita' di cooperazione rientrano: a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1: b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attivita' e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonche' nell'attivita' di cooperazione allo sviluppo della Comunita' economica europea; c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo; d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della , e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo; e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo; f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione; g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo; h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani; i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo; l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunita' europea; m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei Paesi beneficiari. m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione".

Art. 9.

Competenze dei Ministri e relazione al Parlamento
1. I Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono, in coordinamento tra loro, all'attuazione della presente legge, compresa la distruzione delle mine antipersona ed in particolare dell'arsenale in dotazione alle Forze armate di cui agli articoli 3 e 5.
((
2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del codice dell'ordinamento militare.
))

Art. 10.

Non apponibilita' del segreto di Stato e del segreto militare
1. Alla materia disciplinata dalla presente legge non si applicano le norme sul segreto di Stato, di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, e agli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale; ne' le norme sul segreto militare di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.
Note all' , reca: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato". - Il , reca: "Norme relative al segreto militare".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick