Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong in materia di servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 9 ottobre 1996.
Allegato
ALLEGATO
TABELLA DI ROTTA
Sezione 1
Rotte che la linea aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana puo' operare:
Roma - punti intermedi - Hong Kong - punti successivi in Asia
Milano
Note:
1. La linea aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana potra', su uno o tutti i voli, omettere di fare scalo in uno qualsiasi dei punti sulle rotte di cui sopra e potra' servire Roma e Milano in qualsiasi ordine, punti intermedi e punti successivi in qualsiasi ordine purche' i servizi concordati su queste rotte inizino a Roma e/o Milano.
2. I punti intermedi o i punti successivi ove i passeggeri e le merci possono essere imbarcati e sbarcati ad Hong Kong o viceversa dovranno essere determinati di concerto dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.
3. Nessun punto della terraferma cinese puo' fungere da punto intermedio o punto successivo.
Sezione 2
Rotte che la linea aerea designata dal Governo di Hong Kong puo' operare:
Hong Kong - punti intermedi - Roma - punti successivi in Europa.
Note:
1. La linea aerea designata dal Governo di Hong Kong potra', su uno o tutti i voli, omettere di fare scalo in uno qualsiasi dei punti sulle rotte di cui sopra e potra' servire punti intermedi e punti successivi in qualsiasi ordine purche' i servizi concordati su queste rotte inizino ad Hong Kong.
2. I punti intermedi o i punti successivi ove i passeggeri e le merci possono essere imbarcati e sbarcati a Roma o viceversa dovranno essere determinati di concerto dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.
3. Nessun punto della terraferma cinese puo' fungere da punto intermedio o punto successivo.
TABELLA DI ROTTA
Sezione 1
Rotte che la linea aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana puo' operare:
Roma - punti intermedi - Hong Kong - punti successivi in Asia
Milano
Note:
1. La linea aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana potra', su uno o tutti i voli, omettere di fare scalo in uno qualsiasi dei punti sulle rotte di cui sopra e potra' servire Roma e Milano in qualsiasi ordine, punti intermedi e punti successivi in qualsiasi ordine purche' i servizi concordati su queste rotte inizino a Roma e/o Milano.
2. I punti intermedi o i punti successivi ove i passeggeri e le merci possono essere imbarcati e sbarcati ad Hong Kong o viceversa dovranno essere determinati di concerto dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.
3. Nessun punto della terraferma cinese puo' fungere da punto intermedio o punto successivo.
Sezione 2
Rotte che la linea aerea designata dal Governo di Hong Kong puo' operare:
Hong Kong - punti intermedi - Roma - punti successivi in Europa.
Note:
1. La linea aerea designata dal Governo di Hong Kong potra', su uno o tutti i voli, omettere di fare scalo in uno qualsiasi dei punti sulle rotte di cui sopra e potra' servire punti intermedi e punti successivi in qualsiasi ordine purche' i servizi concordati su queste rotte inizino ad Hong Kong.
2. I punti intermedi o i punti successivi ove i passeggeri e le merci possono essere imbarcati e sbarcati a Roma o viceversa dovranno essere determinati di concerto dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.
3. Nessun punto della terraferma cinese puo' fungere da punto intermedio o punto successivo.