Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obbiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con allegati, fatto a Firenze il 21 giugno 1996.
Art. 21
ARTICOLO 21
Cooperazione nei settori agricolo e rurale
1. Le Parti promuovono la reciproca cooperazione nei settori agricolo e rurale. A tal fine, esse esaminano:
a) le misure volte a promuovere gli scambi di prodotti agricoli;
b) le misure ambientali sanitarie e fitosanitarie e gli altri aspetti connessi, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le Parti e delle norme OMC.
2. La cooperazione prevede, tra l'altro, scambi di informazioni, assistenza tecnica ed esperimenti scientifici e tecnologici.
Cooperazione nei settori agricolo e rurale
1. Le Parti promuovono la reciproca cooperazione nei settori agricolo e rurale. A tal fine, esse esaminano:
a) le misure volte a promuovere gli scambi di prodotti agricoli;
b) le misure ambientali sanitarie e fitosanitarie e gli altri aspetti connessi, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le Parti e delle norme OMC.
2. La cooperazione prevede, tra l'altro, scambi di informazioni, assistenza tecnica ed esperimenti scientifici e tecnologici.