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Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita dall'articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca medesima, annesso al trattato ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile 1984, n. 88, e 9 maggio 1988, n. 167, e' aumentata a 11.017.450.000 di ECU in conformita' alla decisione adottata l'11 giugno 1990 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa, per il periodo dal 1994 al 1998.
2. L'importo di ECU 234.312.088 della riserva supplementare della Banca, imputabile all'Italia, e' considerato come riserva disponibile e trasformato in capitale interamente versato mediante incorporazione.
3. La quota da versare rappresentera' l'1,81323563 per cento di ECU 5.274.412.912 pari a ECU 95.637.587 e sara' corrisposta in dieci rate semestrali di uguale importo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' , reca: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee". - Il testo dell'art. 4 del protocollo sullo statuto della Banca europea degli investimenti, annesso al trattato ratificato e reso esecutivo ai sensi della citata , e' il seguente: "Art. 4. - 1. Il capitale della Banca e' di un miliardo di unita' di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri, sono le seguenti: Germania 300 milioni Francia 300 milioni Italia 240 milioni Belgio 86,5 milioni Paesi Bassi 71,5 milioni Lussemburgo 2 milioni Il valore dell'unita' di conto corrisponde a 0,88867088 grammi d'oro fino. Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato. 2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro. 3. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita', puo' decidere un aumento del capitale sottoscritto". - Le , hanno stabilito i successivi aumenti della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea degli investimenti (BEI). Da ultimo l'art. 1 della citata aveva fissato tale quota in 5.508.725.000 di ECU.

Art. 2.

1. I pagamenti degli importi di cui all'articolo 1 sono effettuati in ECU, in conformita' della decisione del Consiglio dei Governatori dell'11 giugno 1990.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in complessive L. 158.672.000.000 al netto della quota di L. 39.668.000.000 dell'anno 1996 gia' finanziata, ed e' ripartito in rate semestrali costanti.
2. All'onere relativo agli anni 1997 e 1998 valutato, rispettivamente, in L. 119.004.000.000 ed in L. 39.668.000.000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per detti anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.
3. II Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 ottobre 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick