Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al regime doganale dei containers utilizzati nel trasporto internazionale nel quadro di un pool, fatta a Ginevra il 21 gennaio 1994.
Art. 20
Articolo 20
Soluzione delle controversie
1. Ogni controversia tra due o piu' Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e' risolta per quanto possibile per via negoziale diretta tra le stesse.
2. Ogni controversia che non e' risolta per via negoziale diretta e' sottoposta dalle Parti Contraenti alla controversia dinanzi al Comitato, che la esamina e formula raccomandazioni in vista della sua soluzione.
3. Le Parti Contraenti alla controversia possono convenire anticipatamente di accettare le raccomandazioni del Comitato.
Soluzione delle controversie
1. Ogni controversia tra due o piu' Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e' risolta per quanto possibile per via negoziale diretta tra le stesse.
2. Ogni controversia che non e' risolta per via negoziale diretta e' sottoposta dalle Parti Contraenti alla controversia dinanzi al Comitato, che la esamina e formula raccomandazioni in vista della sua soluzione.
3. Le Parti Contraenti alla controversia possono convenire anticipatamente di accettare le raccomandazioni del Comitato.