Disposizioni di solidarieta' per gli appartenenti alle comunita' ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Le somme dovute all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP) dalle Comunita' ebraiche e dall'Unione delle Comunita' ebraiche italiane in conseguenza dell'applicazione ai dipendenti delle Comunita' stesse dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, sono poste a carico dello Stato.
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad affettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' , reca: "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati".
- La , reca: "Norme di applicazione della , recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati".
- La , reca: "Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della , concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati".
Art. 2.
1. I beni sottratti per ragioni di persecuzione razziale a cittadini ebrei o a persone ritenute tali, che non sia stato possibile restituire ai legittimi proprietari per la scomparsa o l'irreperibilita' degli stessi e dei loro eredi e che sono tuttora eventualmente custoditi o detenuti dallo Stato italiano a qualsiasi titolo, sono assegnati
all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, che provvede ad attribuirli alle singole Comunita' tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione.
all'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, che provvede ad attribuirli alle singole Comunita' tenuto conto della provenienza dei beni stessi e dei luoghi in cui fu compiuta la sottrazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesor e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick