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Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, di seguito denominato "Fondo", istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e' soppresso.
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1 gennaio 1998.
3. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:
a) gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego gia' iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;
b) gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' , reca: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali". - Il testo dell' (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all' . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".

Art. 2.

Trattamento per i soggetti gia' iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
1. Per gli spedizionieri doganali gia' iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo ancorche' cancellati dal Fondo medesimo con diritto a prestazione differibile nonche' per i soggetti iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' conservata la quota di pensione maturata sulla base delle anzianita' assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997. Tali quote sono erogate dall'INPS secondo la tabella A, sezione uomini, allegata al decreto le gislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in aggiunta ai trattamenti pensionistici maturati sulla base delle anzianita' acquisite presso le gestioni dell'assicurazione generale obbligatoria di rispettiva competenza e delle normative vigenti per tali gestioni.((1))
2. Per le modalita' di attribuzione e di calcolo dell'indennita' di buonuscita si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 230 e' erogata dall'INPS al compimento del sessantaseiesimo anno di eta'".

Art. 3.

Disposizioni generali
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidita' e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS.
2. Per il pagamento delle pensioni in essere nonche' per l'erogazione delle quote aggiuntive di cui al comma 1 dell'articolo 2 e dell'indennita' di buonuscita prevista dal comma 2 dello stesso articolo e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una apposita gestione speciale ad esaurimento alla quale affluiscono altresi' le attivita' e le passivita' quali risultano dal rendiconto del soppresso Fondo dal 1 gennaio 1998, fatto salvo il disposto dell'articolo 4. Alla medesima gestione sono inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risultano a credito e a debito del medesimo Fondo.
3. Sono a carico del bilancio dello Stato gli eventuali squilibri gestionali della gestione di cui al comma 2 che sono rimborsati sulla base del rendiconto annuale.
4. Il personale dipendente del soppresso Fondo, in servizio al 31 dicembre 1997, ivi compreso il direttore generale, e' trasferito alle dipendenze dell'INPS.

Art. 4.

Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti per l'INPS dall'attuazione della presente legge, da rimborsare da parte dello Stato sulla base di apposita rendicontazione, sono valutati in lire 40 miliardi per gli anni 1998 e 1999, con un incremento di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni successivi al 1999. Agli stessi si provvede:
a) quanto a lire 13 miliardi, a decorrere dal 1998, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
b) quanto a lire 27 miliardi, per gli anni 1998 e 1999 e corrispondenti oneri per gli anni successivi, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del predetto decreto - legge n. 510 del 1996.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), del citato , convertito, con modificazioni, dalla citata e' il seguente: "1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla : a) (omissis); b) e' autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996". - Il testo dell'art. 1, comma 4, del citato , e' il seguente: "4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma l, nonche' per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui al1' , convertito, con modificazioni, dalla , il Fondo per l'occupazione di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e' incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilita', per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento e' ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'art. 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick