Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari.
Art. 1.
Classificazione e marchiatura delle carcasse
1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo le modalita' previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge.
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1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di eta` non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008.
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2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate e' effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresi' alla trasmissione dei dati al Ministero per le politiche agricole.