Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996.