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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: Flick ________

Allegato

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1997, N. 117.
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "archivistico pubblico e privato," sono inserite le seguenti: "anche mediante l'utilizzo di sistemi antitaccheggio prioritariamente rivolti alla tutela del patrimonio bibliografico,";
al comma 2, secondo periodo, le parole: "agli enti ed istituzioni ecclesiastiche" sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' agli enti ed istituzioni ecclesiastiche in conformita' all'intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571 ";
al comma 8, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
al comma 9, dopo le parole: "Agli oneri derivanti dai commi 5," e' inserita la seguente: "6,";
dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di contabilita' speciali di cui al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ".