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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995.

Art. 21

RESPONSABILITA'
Art. 21
1. La responsabilita' per la perdita o il danneggiamento di bagagli, colli espressi, merci, materiale rotabile, attrezzature da carico, casse mobili, container, e palette nonche' per il superamento del termine di consegna sara' regolata in base agli accordi internazionali firmati da entrambi gli Stati contraenti.
2. Se una persona perisce o rimane ferita, oppure se un oggetto viene danneggiato o distrutto nella stazione di frontiera, nella stazione di scambio o sul tronco di linea di confine, ne e' resposabile:
a) la rete ferroviaria da cui dipende il personale che senza dolo ha causato tali incidenti, a meno che sia altrimenti previsto dalle disposizioni che seguono,
b) la rete proprietaria, se tali danni sono causati in seguito ad incidenti o avarie a cause di carenze della linea, delle installazioni o dei mezzi di trazione,
c) la rete ferroviaria sulla cui linea si trovano i veicoli al momento dell'incidente o avaria, se tali danni sono stati causati per difetto degli stessi.
3. Nel caso in cui il danno sia causato per concorso di colpa del personale di entrambe le reti ferroviarie, o derivi da difetto dei binari, delle istallazioni o dei mezzi di trazione delle due reti, entrambe le reti saranno ugualmente responsabili. Lo stesso criterio di ripartizione delle responsabilita' verra' adottato nel caso in cui non si possa stabilire su quale delle due reti ricada la responsabilita'. In caso di disaccordo circa l'imputazione delle responsabilita' delle due reti ferroviarie si fara' ricorso all'arbitrato in conformita' all'Accordo ferroviario.
4. I danni alle cose di proprieta' di una delle due reti ferroviarie, causati da forza maggiore, sono a carico della rete medesima.
5. Le spese di sgombero e di riparazione del binario e delle istallazioni che debbono essere effettuati a seguito di un incidente, sono a carico della rete responsabile del danno, conformemente alle disposizioni di cui sopra. Tali disposizioni sono ugualmente valide per quanto riguarda le spese di inchiesta e di contenzioso.
6. Se qualche agente ferroviario o non ferroviario addetto al traffico internazionale perisce o rimane ferito durante lo svolgimento del servizio, ovvero se un oggetto che questi porta con se' o trasporta viene danneggiato o distrutto l'indennizzo sara' pagato dalla rete ferroviaria da cui dipende l'agente danneggiato, salvo nel caso in cui l'indennizzo sia totalmente o parzialmente a carico della rete ferroviaria totalmente o parzialmente responsabile.
7. In caso di danno agli effetti postali o di danno causato da personale non ferroviario, che comunque partecipa al traffico ferroviario oltre la frontiera, i rappresentanti di tali organici interessati potranno partecipare all'inchiesta delle amministrazioni ferroviarie.
8. I particolari delle disposizioni riguardanti il regolamento dei danni dovuti ad incidenti menzionati nel presente articolo saranno stabiliti nell'Accordo ferroviario.