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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.

Art. 13

Art. 13
L'impresa che effettua il trasporto di merci con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai successivi Artt. 14 e 15 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista, prevista all'Art. 28, sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.