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Ratifica ed esecuzione dello scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNI-DROIT) per l'aggiornamento dell'accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995.