Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995.