N NORME. red.it

Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) al regolamento (CE) n 3093/94 del Consiglio del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo dell' (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e' il seguente: "1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostante lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonche' di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformita': a) - b) (omissis). c) al regolamento (CEE) n. 549/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nonche' al regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 549/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono". - Il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1992 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 333/1 del 22 dicembre 1994.

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive ). - 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresi' individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorita' correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' constituente illecito".
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 della citata e' il seguente: "Art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive). - 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 549/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' stabilita la data fino alla quale e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. 5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti. 6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10. 7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi piu' gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente l'illecito". - Il testo dell'art. 10 della citata e' il seguente: "Art. 10 (Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive). - 1. Per il 1994 una quota del 2 per cento delle risorse previste dalla , e successive modificazioni, e' destinata alla attuazione di programmi di innovazione tecnologica, di riconversione produttiva o di rilevamento dati, nonche' di programmi di smaltimento, riciclo e distruzioe delle sostanze lesive, che siano oggetto di domande presentate per il medesimo anno da imprese o loro concorzi che abbiano strutture di ricerca proprie ovvero che siano convenzionati con istituti, dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca. 2. Le imprese che producono o comunque utilizzano nel processo produttivo le sostanze lesive possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all' , per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione delle medesime sostanze e il reimpiego della manodopera, ovvero la cessazione dell'attivita' sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' per programmi finalizzati allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi delle sostanze lesive. 3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esprime il proprio parere sui programmi di cui ai commi 1 e 2. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' proporre al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) una variazione in aumento della quota riservata di cui al comma 1, in considerazione delle domande presentate e del particolare valore dei programmi proposti. 5. Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e dela ricerca scientifica e tecnologica e' istituito un apposito capitolo destinato ad un fondo per la ricerca finalizzata alla riconversione di produzioni delle sostanze lesive. 6. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' emanato un regolamento che definisce le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al comma 5. 7. Ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 5 possono accedere universita' e centri di ricerca pubblici e privati sulla base di appositi programmi di lavoro redatti in osservanza dei criteri fissati dal regolamento dei cui al comma 6. Il predetto fondo puo' essere altresi' utilizzato per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2".

Art. 3.

1. L'articolo 6 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Obblighi in materia di recupero e smaltimento ). - 1. E' vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformita' alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, e' fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera h), e 2.
2. E' istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entita' e' stabilita ai sensi del comma 7, lettera e), del presente articolo.
3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 riconsegnano un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.
4. E' fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purche' presente nel loro assortimento, anche se di marca o tipo diversi.
5. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualita' di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse.
6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 prevedono obbligatoriamente:
a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati;
b) la raccolta delle sostanze lesive presso i suddetti centri;
c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili ne' riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 7;
d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene, mediante personale specializzato;
e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento;
f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.
7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione:
a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive;
b) delle modalita' per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati;
c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonche' della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonche' sulla base del tessuto socioeconomico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione;
d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalita' del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo;
e) dell'entita' e delle modalita' di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale di cui al comma 2;
f) delle modalita' per l'ottemperanza all'obbligo del commerciante di accettare in restituzione i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 e di conferirli ai centri di raccolta autorizzati;
g) delle modalita' di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo;
h) delle norme tecniche e delle modalita' per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive, in conformita' con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 e con le disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 130T del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
i) delle modalita' per l'applicazione dell'etichettatura e degli obblighi di informazione di cui all'articolo 12".
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 6 della citata e' il seguente: "Art. 6 (Obblighi in materia di recupero e smaltimento). - 1. E' vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformita' alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, e' fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostenze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse da effettuarsi secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera h), e 2. 2. E' istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entita' e' stabilita ai sensi del comma 8, lettera a), del presente articolo. 3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 provvedono alla riconsegna di un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso. 4. E' fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purche' presente nel loro assortimento, anche se di marca diversa. 5. Il Ministro dell'ambiente promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualita' di importatori, e con le imprese che recuperano le sostenze stesse. 6. Gli accordi di programma di cui al comma 5 devono prevedere obbligatoriamente: a) l'istituzione di centri di raccolta autorizzati; b) la raccolta delle sostanze lesive avvalendosi dei centri di cui alla lettera a); c) lo smaltimento delle sostanze lesive non rigenerabili ne' riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento e degli indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente con i regolamenti di cui al comma 8; d) l'isolamento, l'estrazione e la raccolta delle sostanze lesive dal prodotto, dall'impianto o dal bene mediante personale specializzato; e) il recupero e il riciclo delle sostanze lesive, evitando forme di dispersione durante il trattamento; f) il conferimento dei prodotti o dei beni dai quali sono state estratte le sostanze lesive alla rete di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. 7. Qualora, anche per limitare aree del territorio nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo, la raccolta, lo smaltimento e il riciclo delle sostanze lesive sono gestiti dal consorzio obbligatorio di cui all'art. 7. Il consorzio puo' essere comunque istituito in alternativa agli accordi di programma previa intesa tra le categorie di cui al comma 5 del presente articolo e il Ministro dell'ambiente. 8. Ai sensi dell' , su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanati regolamenti per la determinazione: a) dell'elenco dei prodotti e dei beni contenenti le sostanze lesive; b) delle modalita' per il conferimento di prodotti e beni durevoli contenenti le sostanze lesive e per il conferimento delle sostanze lesive recuperate ai centri di raccolta autorizzati; c) dei requisiti dei centri di raccolta autorizzati nonche' della loro dimensione, struttura e organizzazione, definiti sulla base del numero delle imprese produttrici, importatrici e utilizzatrici delle sostanze lesive, delle loro dimensioni, del loro livello impiantistico e tecnologico, nonche' sulla base del tessuto socioeconomico, del sistema della vigilanza e dei controlli, dell'efficacia e dell'efficenza della pubblica amministrazione; d) dei requisiti tecnici e delle caratteristiche degli impianti che effettuano il recupero delle sostanze lesive dai prodotti che le contengono e delle modalita' del trasferimento delle sostanze stesse alle imprese di riciclo; e) dell'entita' e delle modalita' di pagamento, di raccolta e di gestione del deposito cauzionale relativo ai beni durevoli contenenti o suscettibili di contenere le sostanze lesive, da versare al momento dell'acquisto; f) delle modalita' di controllo sull'applicazione del deposito cauzionale e della modulistica per l'applicazione delle relative disposizioni; g) delle modalita' per l'ottemperanza all'obbligo per il commerciante di conferire i beni o i prodotti dismessi di cui al comma 4 ai centri di raccolta autorizzati; h) delle modalita' di utilizzazione degli introiti del deposito cauzionale, prevedendone un meccanismo di ripartizione automatica a favore dei sistemi di riciclo e di smaltimento previsti dagli accordi di programma di cui al comma 5 del presente articolo oppure a favore del consorzio di cui all'art. 7; i) delle norme tecniche e delle modalita' per lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive". - Il testo dell'art. 5, commi 1, lettera h), e 2, e' il seguente: "1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede: a) - g) (omissis). h) a definire le norme tecniche e le modalita' per la prevenzione delle emissioni in atmosfera di sostanze lesive dagli impianti che le peoducono o le utilizzano ovvero dalle apparecchiature che le contengono, con particolare riferimento alle modalita' di manutenzione, di ricarica, di dismissione e di recupero. 2. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, anche sulla base dei rapporti dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad integrare o a modificare, ove necessario, l'elenco delle sostanze lesive nonche' ad emanare le norme per il recepimento delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed h)". - Il testo dell' (Discipline dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolarmente per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa)". - Il testo dell'art. 130T del trattato istitutivo della Comunita' europea e' il seguente: "130T. - I provvedimenti di protezione adottati in virtu' dell'art. 130S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione". - Il testo dell'art. 12 della citata e' il seguente: "Art. 12 (Etichettatura e informazione del consumatore). - 1. I prodotti contenenti le sostanze lesive immessi sul mercato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: ''Contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico. Prodotto cauzionato da riconsegnare al rivenditore o ai centri di raccolta''. 2. La scritta e' riportata sul prodotto, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione ed uso di prodotti destinati al pubblico. 3. Sulla etichetta, o con marcatura apposita, devono essere inoltre indicate le informazioni relative all'identita' del produttore o dell'importatore, nonche' alla data di fabbricazione. 4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate: a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive; b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive. 5. Le imprese produttrici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco analitico dei modelli di prodotti o di beni che contengono le sostanze lesive. 6. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle organizzazioni di categoria interessate, promuove una campagna informativa nei confronti degli esercenti dei punti di vendita e dei distributori dei prodotti che contengono le sostanze lesive, rivolta in modo particolare alla raccolta differenziata e al conferimento ai centri autorizzati. 7. E' fatto obbligo agli esercenti dei punti di vendita dei prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive di informare correttamente gli acquirenti in ordine: a) alla presenza di dette sostanze nel prodotto o nel bene; b) agli obblighi relativi al conferimento e allo smaltimento del prodotto o del bene; c) alle eventuali agevolazioni relative a prodotti o beni equipollenti". - Il testo degli articoli 7, 8 e 9 della citata e' il seguente: "Art. 7 (Consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonosfera). - 1. Qualora entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non vengano conclusi gli accordi di programma di cui all'art. 6, comma 5, o qualora sia intervenuta l'intesa di cui all'art. 6, comma 7, e' istituito il consorzio obbligatorio per la raccolta differenziata, lo smaltimento ed il riciclo delle sostanze lesive per l'ozonoscera, al quale e' conferita personalita' giuridica. Il consorzio puo' essere articolato a livello regionale e infraregionale. 2. Al consorzio di cui al comma 1 partecipano, in posizione paritetica, le seguenti categorie di soggetti: a) le imprese che producono le sostanze lesive; b) le imprese che utilizzano le sostenze lesive per la produzione di beni; c) le imprese che immettono le sostanze lesive al consumo anche in qualita' di importatori; d) le imprese che recuperano le sostenze lesive. 3. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite: nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a), in proporzione alle quantita' di sostanze lesive prodotte; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b), in proporzione alle quantita' di sostanze lesive lavorate; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c), in proporzione alle quantita' di sostanze lesive immesse al consumo; nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera d), in proporzione alle quantita' di sostanze lesive recuperate, Nel caso di imprese che svolgono attivita' inerenti a piu' categorie, esse sono considerate nella categoria relativa all'attivita' prevalente. 4. Il consorzio non ha fini di lucro. 5. Le deliberazioni degli organi del consorzio adottate in relazione alle finalita' della presente legge ed a norma dello statuto sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti. 6. Il consorzio ripartisce annualmente tra le imprese partecipanti i costi, al netto dei ricavi, sostenuti per l'assolvimento degli obblighi di cui alla presente legge, in proporzione ai quantitativi di sostanze lesive trattati o immessi al consumo. 7. Le imprese partecipanti al consorzio sono tenute a versare al Consorzio medesimo i contributi dovuti da ciascuna di esse ai sensi del comma 5, secondo le modalita' ed i termini fissati dal decreto di cui al comma 8. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo prevedendo la possibilita' di riconoscere le funzioni di consorzio obbligatorio a consorzi gia' costituiti ed operanti. 9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno immesso al consumo nel territorio nazionale le sostanze lesive sono tenute a darne comunicazione al Ministero dell'ambiente indicando i quantitativi immessi dal 1 gennaio 1986 fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' nominato un comitato di sorveglianza sul consorzio, presieduto dal Ministro dell'ambiente. Il comitato dura in carica tre anni. 11. Il Ministro dell'ambiente indirizza l'attivita' del consorzio curando che esso provveda all'attivita' di informazione, di formazione professionale, di trasferimento di tecnologie e del Knowhow necessario alle singole imprese industriali e commerciali interessate. 12. All'attivita' del consorzio si applicano le norme in materia di diritto di informazione e di diritto di accesso previste dalla . 13. Il Ministro dell'ambiente esercita controlli sulle attivita' del consorzio e ne riferisce annualmente al Parlamento". "Art. 8 (Statuto del consorzio). - 1. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui all'art. 7, comma 8, convoca le imprese di cui al comma 2 del presente articolo per la predisposizione dello statuto del consorzio. 2. Entro i successivi quattro mesi, le imprese che rappresentano, per ciascuna delle quattro categorie di partecipanti al consorzio, la maggioranza delle quote determinate ai sensi dell'art. 7, comma 3, provvedono alla redazione dello statuto del consorzio e lo sottopongono all'approvazione del Ministro dell'ambiente. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancato adempimento, il Ministro dell'ambiente, entro i successivi trenta giorni, adotta lo statuto con proprio decreto. 3. Lo statuto indica la data della prima riunione dell'assemblea del consorzio". "Art. 9 (Funzioni del consorzio). - 1. Il consorzio opera sull'intero territorio nazionale con gli stessi obblighi di cui all'art. 6, comma 6, lettere a), b), c), d), e) ed f)".

Art. 4.

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", rientranti nei programmi tecnici e scientifici".
Nota all'art. 4: - Il testo del comma 3 dell'art. 11 della citata e' il seguente: "3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, predispone altresi' campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado".

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e' sostituito dal seguente:
" 1. I prodotti e i beni, contenenti le sostanze lesive, prodotti nel territorio dello Stato o provenienti da Stati esteri, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 7, lettera i), devono recare sull'etichetta, ovvero sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta in un punto ben visibile con la seguente dicitura: ''Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico; alla fine del suo utilizzo deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta: chiedere informazioni ai servizi di gestione della nettezza urbana nel vostro comune''.".
2. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e' sostituito dal seguente:
" 4. Le medesime informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere inserite:
a) nei libretti di istruzione, esplicativi e pubblicitari, oppure nei certificati di garanzia dei prodotti o beni contenenti le sostanze lesive;
b) nei messaggi pubblicitari, diffusi con qualunque mezzo di comunicazione, di prodotti e di beni che contengono le sostanze lesive".
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 12 della citata e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo dell'art. 6 della citata e' riportato nelle note all'art. 3.

Art. 6.

1. Sono autorizzati, con decorrenza dall'anno 1997, la continuazione delle spese relative alle attivita' nazionali previste dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, riguardanti le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nonche' il finanziamento per la partecipazione ai comitati e gruppi di lavoro e l'apporto del contributo italiano per finanziare le spese amministrative del Segretariato, previsti dal protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393.
2. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 1997, la continuazione delle spese connesse alle attivita' previste dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 65.
3. All'onere derivante dalla applicazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 1.480 milioni annue ed in lire 1.800 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all' , reca: "Ratifica ed esenzioni del protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987". - La , reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992".

Art. 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 10 febbraio 1996, n. 56, 12 aprile 1996, n. 193, 11 giugno 1996, n. 315, 2 agosto 1996, n. 411, e 4 ottobre 1996, n. 520.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all'art. 7: - I recava: "Modifiche alla , recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro dell'ambiente