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Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce".
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all' : - L' , come sopra modificato, e' cosi' formulato: "Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto o scrittura privata autenticata. La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa".

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick