N NORME. red.it

Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge non convertiti 10 gennaio 1994, n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio 1994, n. 278; 8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529; 7 novembre 1994, n. 618; 7 gennaio 1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n. 271; 7 settembre 1995, n. 371; 8 novembre 1995, n. 461; 8 gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 111; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461:
a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonche' le assegnazioni gia' effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente 22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995. I piani di risanamento delle aree critiche ad elevata concentrazione di attivita' industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sara' attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti gia' adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente e' autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;
b)
((LETTERA ABROGATA DAL D. LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334));
c) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di
autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.
3. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
"ART. 20. - (Ispezioni). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, puo' accedere a tutti gli impianti e le sedi di attivita' e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.
3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresi' affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo".
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 1.040 milioni a decorrere dal 1997, e del comma 3, valutato in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Sono altresi' fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento delle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1 del presente articolo, ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.
6. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'istruttoria e le relative conclusioni di cui agli articoli 18 e 19 dello stesso decreto sono effettuate dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i quali sostituiscono anche gli organi tecnici e consultivi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. A tal fine il comitato tecnico regionale puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche ed e' integrato da:
a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non e' stata ancora costituita, un esperto dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);
b) un esperto del dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;
c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
d) un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla osta di fattibilita' delle attivita' rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;
e) un funzionario dell'azienda sanitaria locale o di amministrazione corrispondente;
f) un funzionario dell'amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attivita' soggette al codice della navigazione.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334)).
8.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 334)).
9. I fabbricanti, contestualmente alla notifica e alla dichiarazione, inviano al Ministero dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al sindaco, al comitato tecnico regionale o interregionale, al prefetto e all'azienda sanitaria locale la scheda di informazione riportata nell'allegato 1, in sostituzione di quella prevista dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della sanita', in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
10. In sede di prima applicazione della presente legge il fabbricante invia la scheda di cui al comma 9:
a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attivita' soggette a notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attivita' soggette a dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.
11. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attivita' industriali disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda di informazione di cui al comma 9, nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola della sezione 2 e successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria
12. E' istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilita'.

Art. 2.

1. Le somme in conto residui sui capitoli 1556, 1557, 7302, 7303, 7306, 7352 e 7412 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo n. 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, non impegnate alla data del 31 dicembre 1996, possono essere conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1997.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle seguenti disposizioni di decreti-legge non convertiti:
Note all' : - L' e (Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative) e' il seguente: "1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate". - Il testo degli e , e' identico al testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del 30 giugno 1993, n. 212, sopra riportato. - L' e (Disposizioni vigenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative), e' il seguente: "1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all' , e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa o in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate". - L' e e l' e , e' il seguente: "1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all' , e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate". - L' e , e' il seguente: "1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli esercizi finanziari 1993 e 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7352, 7410, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre dei medesimi anni, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all' , e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate". - L' e , e' il seguente: "1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630, 8650, 1552, 1556, 1561, 1562, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per l'anno successivo. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all' , e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate". - L' , n, 358; 27 ottobre 1995, n. 445; 23 dicembre 1995, n. 546; 26 febbraio 1996, n. 81; 26 aprile 1996, n. 217 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali) e il (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonche' disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani) e' il seguente: "8. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all' , e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all' , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate". - L' (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili), e' il seguente: "1. Le disponibilita' dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo: a)-p) (omissis); q) Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui". - L' (Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale) e' il seguente: "1. Le somme ancora da impegnare alla data del 27 ottobre 1995 residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del , convertito, con modificazioni, dalla , sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996". - L' , nonche' l' , e' il seguente: "1. Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sui residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19, Ministero dell'ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto del , convertito, con modificazioni, dalla , e quelle di cui al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla data del 31 dicembre 1996".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato 1

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 9)
SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI
DI INCIDENTE RILEVANTE PER I CITTADINI ED I LAVORATORI
Sezione 1
Nome della Societa' ............................... (ragione sociale)
Stabilimento/deposito di ...............................
(comune) (provincia)
...............................
(indirizzo)
Portavoce della Societa' ...............................
(se diverso dal Responsabile) (nome) (cognome)
...............................
(telefono) (fax)
La Societa' ha presentato la notifica
prescritta dall' art. 4 del D.P.R. 175/88 h
attivita' industriale h
deposito h
La Societa' ha presentato la
dichiarazione
prescritta dall' art. 6 del D.P.R. 175/88 h
attivita' industriale h
deposito h
Responsabile dello stabilimento ...............................
(nome) (cognome)
...............................
(qualifica)
Sezione 2
...............................
Rif. Pubblica Amministrazione ...............................
Responsabile informazione pubblica
Ente/Ufficio ........................................................
(telefono) (indirizzo)
.................................................................... (Comune) (Prov.)
Responsabile primo intervento
Ente/Ufficio ........................................................
(telefono) (indirizzo)
.................................................................... (Comune) (Prov.)
Responsabile piano di emergenza esterna
Ente/Ufficio ........................................................
(telefono) (indirizzo)
.................................................................... (Comune) (Prov.)
Sezione 3
_ Descrizione della/delle attivita' svolta/svolte nello _ _ stabilimento/deposito _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sezione 4
_ Sostanze e preparati suscettibili di causare un eventuale _ _ incidente rilevante _ _ _ _ Nome comune Classificazione Principali caratteristiche _ _ o generico di pericolo (*) di pericolosita' (*) _ _ _ _ ............... .................. .......................... _ _ _ _ ............... .................. .......................... _ _ _ _ ............... .................. .......................... _ _ _ _ ............... .................. .......................... _ _ _ _ ............... .................. .......................... _ _ _ _ (*) Riportare la classificazione di pericolo e le frasi di _ _ rischio di cui alla legge n. 256 del 1974 e successive _ _ modifiche e norme d'attuazione. _ _ _ Sezione 5
_ _ _ Natura dei rischi di incidenti rilevanti _ _ Informazioni generali _ _ _ _ Incidente (*) Sostanza coinvolta _ _ .......................... .................................... _ _ .......................... .................................... _ _ .......................... .................................... _ _ .......................... .................................... _ _ .......................... .................................... _ _ .......................... .................................... _ _ .......................... .................................... _ _ .......................... .................................... _ _ _ _ (*) Incendio, esplosione, rilascio di sostanze pericolose. _ _ _ Sezione 6
_ _ _ Tipo di effetti per la popolazione e per l'ambiente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Es. intossicazione; malessere; irraggiamento; onde _ _ d'urto (rottura vetri), ecc. _ _ _ _ _ _ Misure di prevenzione e sicurezza adottate _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; _ _ serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. _ _ _ Sezione 7
_ _ _ Mezzi di segnalazione di incidenti _ _ _ _ _ _ _ _ (es: sirene, altoparlanti, campane, ecc.) _ _ _ _ _ _ _ _ Comportamento da seguire _ _ _ _ _ _ _ _ (specificare i diversi comportamenti; in generale e' opportuno: _ _ non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le _ _ finestre, seguire le indicazioni date dalle autorita' competenti)_ _ _ _ _ _ _ _ Mezzi di comunicazione previsti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, _ _ ecc.) _ _ _ _ _ _ Presidi di pronto soccorso _ _ _ _ _ _ _ _ (es. interventi VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine; _ _ allerta di autoambulanze ed ospedali: blocco e incanalamento _ _ del traffico, ecc.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ INFORMAZIONI PER LE AUTORITA' COMPETENTI
SULLE SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE 4
Sezione 8



_____________________________________________________________________ | | | Sostanza | | __________________________ ________________________________ | | (D.P.R. n. 175) | | __________________________ Codice aziendale: ______________ | | (Classif. di...) | | Utilizzazione: | | | | h materia prima h solvente | | h intermedio h catalizzatore| | h prodotto finito h altro | |___________________________________________________________________| | | | Identificazione | | | | Nome chimico: ________________________________________________ | | Nomi commerciali: ____________________________________________ | | Nomenclatura Chemical Abstracts: _____________________________ | | Numero di Registro CAS: ______________________________________ | | Formula bruta: _______________________________________________ | | Peso molecolare: _____________________________________________ | | Formula di struttura: ________________________________________ | | | | Caratteristiche chimico-fisiche | | | | Stato fisico: ________________________________________________ | | Colore: ______________________________________________________ | | Odore: _______________________________________________________ | | Solubilita' in acqua: ________________________________________ | | Solubilita' nei principali solventi organici: ________________ | | Densita': ____________________________________________________ | | Peso specifico dei vapori, relativo all'aria: ________________ | | Punto di fusione: ____________________________________________ | | Punto di ebollizione: ________________________________________ | | Punto di infiammabilita': ____________________________________ | | | | Limite inferiore e superiore di infiammabilita' in aria | | (% in volume): _______________________________________________ | | Temperatura di autoaccensione: _______________________________ | | Tensione di vapore: __________________________________________ | | Reazioni pericolose: _________________________________________ | |___________________________________________________________________| _____________________________________________________________________ | | | Classificazione ed etichettatura | | | | h Di legge h Provvisoria h Non richiesta | | | | Simbolo di pericolo: __________________________________________ | | Indicazione di pericolo: ______________________________________ | | Frasi di rischio: _____________________________________________ | | Consigli di prudenza: _________________________________________ | |___________________________________________________________________| | | | Informazioni tossicologiche | | | | Vie di penetrazione | | | | h Ingestione h Inalazione h Contatto | | | | Tossicita' acuta: _____________________________________________ | | Tossicita' cronica: ___________________________________________ | | Corrosivita'/Potere irritante: ________________________________ | | - Cute | | - Occhio | | Potere sensibilizzante: _______________________________________ | | Cancerogenesi: ________________________________________________ | | Mutagenesi: ___________________________________________________ | | Teratogenesi: _________________________________________________ | |___________________________________________________________________| | | | Informazioni ecotossicologiche | | | | Specificare: | Aria | Acqua | Suolo | | | | | | | Biodegradabilita' | | | | | Dispersione | | | | | Persistenza | | | | | Bioaccumulo/ | | | | | bioconcentrazione | | | | |___________________________________________________________________|

INFORMAZIONI PER LE AUTORITA' COMPETENTI
SUGLI SCENARI INCIDENTALI PREVISTI
NEI RAPPORTI DI SICUREZZA
Sezione 9



____________________________________________________________________ | | | | | Evento iniziale | Condizioni | | |_____________________|_________________|___________________________| | | | | | Incendio si | localizzato 0| in fase liquida 0 | | | |___________________________| | no | in aria 0| in fase gas vapore | | | | ad alta velocita' 0 | | | |__________________________ | | | | in fase gas vapore 0 | |_____________________|_________________|___________________________| | | | | Esplosione si | confinata 0 | | |_____________________________________________| | no | non confinata 0 | | |_____________________________________________| | | transizione rapida di fase 0 | |_____________________|_____________________________________________| | | | | | Rilascio di | | in acqua 0 | | sostanze | in fase 0 |___________________________| | pericolose si | liquida | sul suolo 0 | | |_________________|___________________________| | no | in fase gas/ | ad alta o bassa velocita' | | | vapore 0| di rilascio 0 | |_____________________|_________________|___________________________|