Norme in materia di circolazione monetaria.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Emissione di monete da lire mille e da lire duemila
1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. E' fatta salva la facolta' della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.
2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.
Art. 2.
Emissione della banconota da lire cinquecentomila
1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, puo' autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da lire cinquecentomila.
Art. 3.
Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato
1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale. ((2))
((3))
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1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012. ((2))
((3))
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2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali e' gia' stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
AGGIORNAMENTO (3)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 ottobre - 5 novembre 2015, n. 216 (in G.U. 1ª s.s. 11/11/2015, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (che ha modificato i commi 1 e 1-bis del presente articolo), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 7 ottobre - 5 novembre 2015, n. 216 (in G.U. 1ª s.s. 11/11/2015, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (che ha modificato i commi 1 e 1-bis del presente articolo), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 4.
Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti
1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonche' da societa', enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli e' arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.
Art. 5.
Convenzioni
1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick